IL TRIBUNALE
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    In  data  30  maggio 1992 i coniugi Parodi Roberto Giovanni nato a
 Genova il 25 febbraio 1954 e Burattini Anna Laura  nata  a  Polverigi
 (Ancona)  il 20 febbraio 1958, residenti in Genova, via Anguissola n.
 5/8 depositavano presso la cancelleria di questo Tribunale due  sepa-
 rate  istanze  finalizzate  ad  ottenere  l'adozione  di  un  bambino
 italiano (proc. n. 173/92 r.d.) o di uno straniero (proc. n. 174/S/92
 r.d.) di eta' non superiore ai tre anni.
    I coniugi precisavano di essere coniugati dal 26 marzo 1992 ma, in
 realta', di essere conviventi dal 17 marzo 1982 come  confermato  dai
 certificati di convivenza e di residenza storici allegati all'istanza
 da essi presentata.
    Gli   istanti   si   impegnavano  a  provvedere  al  mantenimento,
 all'allevamento, all'educazione e alla istruzione del minore ad  essi
 eventualmente  destinato  nonche'  a conformarsi a tutti gli obblighi
 previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e chiedevano il  rilascio
 della  dichiarazione  di idoneita' all'adozione previsto dall'art. 30
 della citata legge.
    Ai sensi della norma da ultimo citata il tribunale per i minorenni
 chiamato a valutare una domanda del tenore  di  quella  proposta  dai
 coniugi  in  oggetto  deve innanzi tutto accertare la sussistenza dei
 requisiti previsti dall'art. 6 della legge n. 184/1983.
    Il primo requisito di carattere oggettivo e documentabile riguarda
 la durata del matrimonio e, sul  punto,  la  legge  richiede  che  la
 coppia risulti unita dal vincolo matrimoniale da almeno tre anni. Nel
 caso  di  specie, dunque, benche' non vi sia motivo di dubitare della
 capacita' dei coniugi Parodi/Burattini di farsi carico di  un  minore
 ai  fini adottivi, la mancanza del requisito inerente alla durata del
 matrimonio impedisce la verifica sperimentale  della  loro  idoneita'
 educativo-assistenziale.
    Conseguentemente   il   tribunale   dovrebbe   pervenire   ad  una
 declaratoria di inammissibilita' della domanda e  alla  archiviazione
 dei  fascicoli  processuali  fatta  salva  la  possibilita'  per  gli
 interessati di una nuova attivazione successiva al raggiungimento dei
 tre anni di matrimonio.
    Ritiene peraltro il collegio che possa essere sollevata  d'ufficio
 la  questione  di  costituzionalita'  dell'art. 6, primo comma, della
 legge n. 184/1983 nella parte in cui non consente di dare  rilevanza,
 nei  confronti  dei  coniugi  uniti in matrimonio, alla durata di una
 pregressa stabile e  prolungata  convivenza  more  uxorio  comprovata
 dalla documentazione acquisita agli atti.
    La  mancata  possibilita' di tenere nel giusto conto tale forma di
 convivenza precedentemente  intervenuta  tra  due  coniugi  aspiranti
 genitori  adottivi  potrebbe  innanzi  tutto comportare la violazione
 dell'art. 2 della Costituzione che, come noto, riconosce e garantisce
 i diritti dei  singoli  pure  nelle  formazioni  sociali  dove  essi,
 esplicano  la  loro  personalita'  e, quindi, anche nell'ambito della
 famiglia di fatto. Ma, soprattutto, la norma della  cui  legittimita'
 si  dubita  sembra  violare  l'art. 3 della Costituzione poiche' essa
 viene in concreto a disciplinare in modo  diverso  la  condizione  di
 coppie  che,  proprio  per  il  fatto  di essere unite in matrimonio,
 dovrebbero ricevere analoga forma di tutela anche per quanto riguarda
 la materia delle procedure adozionali.
    In  altre  parole  non  si  vuole  qui  sostenere  l'esistenza  di
 un'identita' tra la famiglia di fatto e quella legittima (trattandosi
 di fenomeni assimilabili solo per alcuni aspetti), ma  rilevare  come
 una  coppia  di  coniugi unita in matrimonio da pochi mesi e tuttavia
 forte di una convivenza more uxorio  protrattasi  senza  interruzione
 per  oltre  dieci  anni,  non dovrebbe essere discriminata rispetto a
 coppie di coniugi che  al  momento  della  presentazione  della  loro
 domanda in tribunale rispondano unicamente al requisito del richiesto
 triennio matrimoniale. Ne' si puo' fare a meno di sottolineare che lo
 scopo  della  norma e' quello di poter fare affidamento su potenziali
 genitori forti di un  "rapporto  di  coppia  gia'  sperimentato  come
 stabile".   Sul   punto   puo'  essere  utilmente  ricordato  che  il
 legislatore  italiano  ha  aderito  alla  Convenzione  di  Strasburgo
 riducendo  da  cinque  a  tre  anni  la  pregressa durata del vincolo
 matrimoniale. Cio'  non  toglie  peraltro  che,  tenuto  conto  anche
 dell'elevato  numero  di coppie che, secondo le indagini statistiche,
 si separano tra il terzo e l'ottavo anno di matrimonio, la tenuta  di
 coppia  garantita  nella  situazione  descritta dagli attuali istanti
 appare  sicuramente  superiore  a  quella  offerta  da  coniugi   pur
 ritualmente uniti in matrimonio da tre, cinque o sette anni.
    Circa la rilevanza della questione che si intende sollevare con la
 presente  ordinanza  e'  opportuno  soffermarsi  brevemente sull'iter
 delle domande volte ad ottenere la  idoneita'  all'adozione  e  sulle
 conseguenze che ai coniugi Parodi/Burattini deriverebbero dal rigetto
 della loro istanza.
    Preliminarmente  se  deve  osservare che non avendo attualmente il
 Parodi (l'elemento piu' anziano della coppia) ancora  compiuto  i  39
 anni   egli,   una  volta  ottenuta  la  dichiarazione  di  idoneita'
 all'adozione, avrebbe la possibilita' di  adottare  un  bimbo  appena
 nato o in tenerissima eta'. Ed infatti l'art. 6, secondo comma, della
 legge n. 184/1983 prevede che l'eta' degli adottanti non debba super-
 are di piu' di quarant'anni l'eta' dell'adottando. Nel caso invece di
 reiezione  della  domanda,  la  coppia,  come  si  e'  detto potrebbe
 ripresentare una nuova istanza soltanto a partire dal 26 marzo 1995 e
 da cio' deriverebbe  la  conseguenza  che,  tenuto  conto  dei  tempi
 tecnici  e  procedurali  richiesti  dall'istruzione della pratica, la
 dichiarazione   di    idoneita'    all'adozione    potrebbe    essere
 verosimilmente  pronunciata  dopo  circa  un  anno  dall'apertura del
 fascicolo  processuale.  Ne   deriverebbe   inevitabilmente   che   a
 quell'epoca  gli  attuali richiedenti potrebbero adottare soltanto un
 bambino dell'eta' di tre anni e cio' naturalmente sempreche'  risulti
 possibile ottenere in tempi brevi la disponibilita' di un minore cosa
 che, come noto, risulta di regola tutt'altro che probabile.
    In   definitiva,   dunque,   il   rigetto   dell'attuale   domanda
 comporterebbe  per  gli  istanti  non  solo  un  consistente  ritardo
 nell'attivazione  delle pratiche per ottenere la disponibilita' di un
 bimbo, ma l'impossibilita' per i coniugi di ottenere l'adozione di un
 neonato o di un minore nei primi anni di vita. Tale conseguenza,  per
 i   motivi   sopra  esemplificati,  costituisce  un  pregiudizio  non
 giustificato posto che la coppia Parodi/Burattini verrebbe ad  essere
 discriminata rispetto a coniugi formalmente in possesso dei requisiti
 previsti  dalla  legge ma nella sotanza portatori di un'esperienza di
 vita coniugale inferiore a quella da essi offerta.
    In  conclusione, puo' essere ribadito che l'irrilevanza attribuita
 alla convivenza more  uxorio  dei  coniugi  istanti,  precedentemente
 all'unione  matrimoniale,  dall'art. 6 della legge n. 184/1983 sembra
 violare, quantomeno, l'art. 3 della Costituzione. Ed  infatti,  anche
 su  di un piano piu' generale, i conviventi successivamente convolati
 a nozze dopo un'unione di fatto protrattasi  per  lunghi  anni  senza
 interruzione,  verrebbero  posti in una situazione deteriore rispetto
 ai coniugi i quali, come si e' gia' evidenziato, abbiano  dalla  loro
 soltanto il requisito dell'esistenza di un vincolo matrimoniale della
 durata  di  tre  anni.  Poiche'  non  si  rinviene  alcuna  razionale
 giustificazione di tale differente trattamento,  in  conformita'  del
 parere  espresso  dal  p.m.,  nel  caso  di specie il dubbio circa la
 costituzionalita'  della  norma  in  esame  appare  al  collegio  non
 infondato.
    La  presente  procedura  deve  pertanto  essere sospesa e gli atti
 vanno trasmessi alla Corte costituzionale.