IL PRETORE
    Rilevato che il ricorrente, gia' dirigente della regione siciliana
 e nominato con d.p.r.S.  20  novembre  1989,  componente  funzionario
 supplente  presso la commissione provinciale di controllo di Palermo,
 ha chiesto che gli venga  riconosciuto  il  diritto  a  percepire  un
 compenso  pari  a quello spettante, ai sensi dell'art. 6 comma quarto
 della l.r. n. 31/1986, al componente funzionario effettivo;
    Rilevato   che   Di   Maggio,   in    subordine,    ha    eccepito
 l'incostituzionalita'  del  successivo quinto comma dell'art. 6 della
 predetta legge (regolante il compenso  dei  dirigenti  supplenti)  in
 relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nella parte in cui
 non  prevede  che  un  componente  supplente  della  c.p.c.  che  sia
 costantemente  intervenuto  nella   seduta   della   commissione   in
 sostituzione  di  funzionari  effettivi  per  la continua e protratta
 assenza di  uno  di  questi  anche  alternativamente,  percepisca  un
 compenso analogo;
    Ritenuto   che  i  componenti  di  una  commissione  di  controllo
 regionale, sia titolari che supplenti sono  da  ritenersi  funzionari
 onorari  e  non  pubblici  impiegati  (Cass.  n.  1687/87)  in quanto
 svolgono  un  rapporto  di  servizio  con  attribuzioni  di  funzioni
 pubbliche  ma  in  assenza  degli  elementi  caratterizzati l'impiego
 pubblico (cfr. Cass. sez. un n. 27/1975, n. 4887/1983, n. 2033/85;
    Considerato    che    laddove,   come   nella   controversia,   la
 determinazione dell'indennita' spettante deriva direttamente  da  una
 norma,  quale, nella specie, la l.r. n. 31/1986, si e' in presenza di
 diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione dell'a.g.o.;
    Rilevato, inoltre, che la norma suindicata prevede al quarto comma
 un compenso mensile fisso  pari  a  L.  1.300.000  per  il  dirigente
 effettivo,  indipendentemente  dal numero di sedute a cui in concreto
 questi partecipi, ed al successivo quinto comma solo  un  gettone  di
 presenza di L. 60.000 per ogni seduta di effettiva partecipazione per
 il dirigente supplente;
    Ritenuto  che  tale  art.  6  della  l.r.  n.  31/1986  si pone in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto  regola  in  modo
 difforme  situazioni  uguali  e  attua  una  evidente  disparita'  di
 trattamento, qualora, come nella fattispecie il componente  supplente
 partecipi  alla maggioranza ovvero alla totalita' delle sedute per la
 persistente assenza di qualche membro effettivo;
    Considerato, infatti, che si  siffatta  ipotesi,  a  fronte  anche
 della  identita'  per  qualita'  e quantita' di compiti espletati dai
 componenti effettivi e da  quelli  supplenti,  che  per  cio'  stesso
 assumono  le  medesime  responsabilita',  e  della medesima qualifica
 funzionale rivestita, prevede al quarto e quinto  comma  una  diversa
 forma di indennizzo, produttiva di ingiusta discriminazione;
    Considerato,  invece,  come  non possa ravvisarsi nessun contrasto
 tra le disposizioni di cui al predetto art. 6 e gli  artt.  36  e  97
 della  Costituzione  sia perche' essendo componenti della commissione
 di controllo funzionari onorari e non pubblici  impiegati,  non  puo'
 farsi   applicazione  del  principio  enunciato  dall'art.  36  della
 Costituzione il quale riguarda solo i rapporti di  lavoro  dipendente
 (Corte  costituzionale  5 aprile 1971, n. 70), e sia in quanto l'equo
 ammontare dell'indennita' dei singoli  funzionari  della  commissione
 non rileva ai fini del buon andamento e imparzialita' della p.a.