IL PRETORE Rilevato che il ricorrente, gia' dirigente della regione siciliana e nominato con d.p.r.S. 20 novembre 1989, componente funzionario supplente presso la commissione provinciale di controllo di Palermo, ha chiesto che gli venga riconosciuto il diritto a percepire un compenso pari a quello spettante, ai sensi dell'art. 6 comma quarto della l.r. n. 31/1986, al componente funzionario effettivo; Rilevato che Di Maggio, in subordine, ha eccepito l'incostituzionalita' del successivo quinto comma dell'art. 6 della predetta legge (regolante il compenso dei dirigenti supplenti) in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede che un componente supplente della c.p.c. che sia costantemente intervenuto nella seduta della commissione in sostituzione di funzionari effettivi per la continua e protratta assenza di uno di questi anche alternativamente, percepisca un compenso analogo; Ritenuto che i componenti di una commissione di controllo regionale, sia titolari che supplenti sono da ritenersi funzionari onorari e non pubblici impiegati (Cass. n. 1687/87) in quanto svolgono un rapporto di servizio con attribuzioni di funzioni pubbliche ma in assenza degli elementi caratterizzati l'impiego pubblico (cfr. Cass. sez. un n. 27/1975, n. 4887/1983, n. 2033/85; Considerato che laddove, come nella controversia, la determinazione dell'indennita' spettante deriva direttamente da una norma, quale, nella specie, la l.r. n. 31/1986, si e' in presenza di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione dell'a.g.o.; Rilevato, inoltre, che la norma suindicata prevede al quarto comma un compenso mensile fisso pari a L. 1.300.000 per il dirigente effettivo, indipendentemente dal numero di sedute a cui in concreto questi partecipi, ed al successivo quinto comma solo un gettone di presenza di L. 60.000 per ogni seduta di effettiva partecipazione per il dirigente supplente; Ritenuto che tale art. 6 della l.r. n. 31/1986 si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto regola in modo difforme situazioni uguali e attua una evidente disparita' di trattamento, qualora, come nella fattispecie il componente supplente partecipi alla maggioranza ovvero alla totalita' delle sedute per la persistente assenza di qualche membro effettivo; Considerato, infatti, che si siffatta ipotesi, a fronte anche della identita' per qualita' e quantita' di compiti espletati dai componenti effettivi e da quelli supplenti, che per cio' stesso assumono le medesime responsabilita', e della medesima qualifica funzionale rivestita, prevede al quarto e quinto comma una diversa forma di indennizzo, produttiva di ingiusta discriminazione; Considerato, invece, come non possa ravvisarsi nessun contrasto tra le disposizioni di cui al predetto art. 6 e gli artt. 36 e 97 della Costituzione sia perche' essendo componenti della commissione di controllo funzionari onorari e non pubblici impiegati, non puo' farsi applicazione del principio enunciato dall'art. 36 della Costituzione il quale riguarda solo i rapporti di lavoro dipendente (Corte costituzionale 5 aprile 1971, n. 70), e sia in quanto l'equo ammontare dell'indennita' dei singoli funzionari della commissione non rileva ai fini del buon andamento e imparzialita' della p.a.