ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 della Campania 18 maggio 1977, n. 25,  nella  parte  in  cui  approva
 l'art. 15, primo comma, dello Statuto della Comunita' montana "Calore
 Salernitano",  promosso  con  ordinanza  emessa  il  3 marzo 1992 dal
 Tribunale di Salerno, sezione elettorale,  sul  ricorso  proposto  da
 Stoppiello  Antonio  contro  Rocco  Giovanni,  iscritta al n. 286 del
 registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  costituzione della Comunita' montana del Calore
 Salernitano;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  18  novembre  1992  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Udito  l'avv.  Fulvio  Fenucci  per  la  Comunita' montana "Calore
 Salernitano".
                           Ritenuto in fatto
   1. - La sezione elettorale del Tribunale di Salerno - con ordinanza
 emessa il 3 marzo 1992 nel corso del  giudizio  promosso  da  Antonio
 Stoppiello,  volto  a  far  dichiarare  l'ineleggibilita' di Giovanni
 Rocco alla carica  di  Presidente  della  Comunita'  montana  "Calore
 Salernitano",  per  aver  ricoperto  l'incarico  continuativamente da
 oltre  quindici  anni  -  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge regionale della
 Campania  18  maggio  1977,  n.  25 (Approvazione dello Statuto della
 Comunita' montana del Calore Salernitano) (recte: dell'articolo unico
 della legge regionale della Campania 18 maggio  1977,  n.  25,  nella
 parte  in  cui  approva  l'art.  15, primo comma, dello Statuto della
 Comunita' montana "Calore Salernitano").
    La disposizione denunciata prevede che i componenti  della  Giunta
 esecutiva  della  Comunita'  montana,  quindi  anche  il  Presidente,
 possano essere rieletti consecutivamente per lo stesso  incarico  per
 un  periodo  di non oltre dieci anni. Il Tribunale di Salerno ritiene
 che questo limite sia in  contrasto  con  gli  artt.  3  e  51  della
 Costituzione.  In  particolare  l'art.  51,  pur  non  contenendo una
 riserva di legge statale, sarebbe preordinato a realizzare  su  tutto
 il  territorio  nazionale  situazioni  di eguaglianza tra i cittadini
 interessati  all'elezione  a  cariche  pubbliche,  mentre  la   norma
 regionale  controversa  pone limiti all'elettorato passivo per i soli
 cittadini residenti nel territorio della Comunita' montana.
    2. - Si e' costituita in giudizio  la  Comunita'  montana  "Calore
 Salernitano",    chiedendo   che   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale sia accolta.
    Ad   avviso  della  Comunita'  montana  l'unita'  dell'ordinamento
 imporrebbe che la  disciplina  delle  cause  ostative  all'elettorato
 passivo  sia  riservata  alla  legislazione  statale.  Di conseguenza
 sarebbe esclusa ogni  potesta'  normativa  delle  regioni  in  questa
 materia.   La  disposizione  denunciata  determinerebbe  inoltre  una
 irragionevole disparita'  di  trattamento  per  l'accesso  ad  organi
 elettivi.
    In prossimita' dell'udienza la Comunita' montana ha depositato una
 memoria   per  ribadire  le  ragioni  a  sostegno  della  tesi  della
 illegittimita' costituzionale della norma denunciata, affermando  che
 il limite da essa posto all'elettorato passivo sarebbe arbitrario, in
 quanto  determinerebbe un'irragionevole disparita' di trattamento per
 l'accesso agli organi di governo della Comunita' montana.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sottoposta
 all'esame  della  Corte  concerne  la legge della Regione Campania 18
 maggio 1977, n. 25, nella  parte  in  cui  approva  l'art.  15  dello
 Statuto   della  Comunita'  montana  "Calore  Salernitano",  ad  essa
 allegato. Lo Statuto prevede che i componenti della Giunta  esecutiva
 dell'ente, tra i quali il Presidente, restino in carica per la durata
 del  loro  mandato  amministrativo  di membri del Consiglio generale;
 prevede inoltre che possano essere rieletti allo stesso incarico,  ma
 per  un  periodo  di  tempo  consecutivo  non superiore a dieci anni,
 corrispondente alla durata ordinaria di due mandati.
    2. - L'unico dubbio di legittimita' costituzionale prospettato dal
 Tribunale di Salerno concerne l'asserita violazione  dell'eguaglianza
 tra  i cittadini che intendono accedere a cariche elettive (artt. 3 e
 51   della   Costituzione).   La   questione   e'   stata   sollevata
 esclusivamente  sotto  il profilo che "la norma regionale controversa
 prevede limiti all'elettorato passivo applicabili ai  soli  cittadini
 residenti nel territorio di competenza".
    3.  -  La  legge regionale 14 gennaio 1974, n. 4, istitutiva delle
 comunita' montane in Campania, alla  quale  si  conforma  lo  Statuto
 della   Comunita'   "Calore  Salernitano"  (approvato  con  la  legge
 regionale denunciata), stabilisce che  il  Consiglio  generale  della
 Comunita' montana elegge, nel proprio seno, i componenti della Giunta
 esecutiva ed il Presidente. I componenti del Consiglio generale sono,
 a  loro  volta,  eletti,  in rappresentanza dei comuni compresi nella
 Comunita' montana, dai consigli comunali tra i propri componenti.
    Seguendo la prospettazione offerta dall'ordinanza  di  rimessione,
 il  limite  temporale posto alla consecutiva titolarita' della carica
 di Presidente della Comunita' montana differenzierebbe,  nell'accesso
 a  tale ufficio, i cittadini residenti nel territorio della Comunita'
 stessa, discriminandoli rispetto agli altri.
    Se si tiene conto delle modalita'  di  elezione  sopra  descritte,
 l'effetto  discriminatorio  denunciato  dal  Tribunale  di Salerno si
 potrebbe verificare se fossero eleggibili alla carica di  consigliere
 dei  comuni  che  partecipano  alla  comunita'  montana  solamente  i
 cittadini residenti nei comuni stessi. Ma proprio questa implicita  e
 necessaria  premessa  e'  errata. Difatti la legge 23 aprile 1981, n.
 154,  nel  dettare   norme   in   materie   di   ineleggibilita'   ed
 incompatibilita',   dispone   che  sono  eleggibili  alla  carica  di
 consigliere comunale  gli  elettori  di  un  qualsiasi  comune  della
 Repubblica  (art.  1).  Ne segue che il limite all'elettorato passivo
 posto  dalla disposizione denunciata non e' applicabile, come ritiene
 il giudice rimettente, "ai soli cittadini residenti nel territorio di
 competenza". Questo limite riguarda, al contrario, tutti i  cittadini
 che  possono,  mediante  le successive selezioni elettorali previste,
 aspirare a quell'ufficio. La  discriminazione  denunciata,  pertanto,
 non  sussiste  e  la  questione di legittimita' costituzionale, cosi'
 come e' stata proposta, non e' fondata.