ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 2, primo
 comma, lett. a), e 32, primo comma, n. 3, del d.P.R. 20  marzo  1967,
 n.  223  (Approvazione  del testo unico delle leggi per la disciplina
 dell'elettorato attivo e per la tenuta e  la  revisione  delle  liste
 elettorali), come sostituiti dagli artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio
 1992,  n.  15  (Modificazioni  al  testo  unico  delle  leggi  per la
 disciplina dell'elettorato attivo e per  la  tenuta  e  la  revisione
 delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e
 al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
 dei  deputati,  approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), promosso
 con ordinanza emessa il 3  luglio  1992  dal  Pretore  di  Taranto  -
 sezione  distaccata  di  S.  Giorgio  Jonico  nel procedimento civile
 vertente tra Fanigliulo Cosimo e il  Comune  di  S.  Giorgio  Jonico,
 iscritta  al  n.  553  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  41,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, con delibera del Consiglio comunale  di  S.  Giorgio
 Jonico in data 27 aprile 1992, vistata dalla Commissione regionale di
 controllo in data 15 maggio 1992, Cosimo Fanigliulo veniva dichiarato
 decaduto  dalla  carica  di  consigliere  comunale  per  essere stato
 cancellato dalle liste elettorali in conseguenza della  dichiarazione
 di  fallimento  pronunciata  dal  Tribunale di Taranto con sentenza 3
 febbraio 1992;
      che  il  provvedimento  di   cancellazione   della   Commissione
 elettorale  comunale  e'  stato  impugnato  dall'interessato ai sensi
 dell'art. 82 della legge 16 maggio 1960, n. 570;
      che, pendente il giudizio  di  impugnativa  davanti  alla  Corte
 d'appello  di Lecce, il Pretore di Taranto - sezione distaccata di S.
 Giorgio Jonico, adito in  via  di  urgenza  dal  Fanigliulo  con  una
 domanda  di  sospensione  della  delibera  del consiglio comunale, ha
 sollevato, con ordinanza del 3 luglio 1992, questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 2, primo comma,  lett.  a),  e  32,  primo
 comma,  n. 3, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come sostituiti dagli
 artt. 1 e 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, "nella parte  in  cui
 non  prevedono  che  la perdita della capacita' elettorale attiva del
 fallito debba conseguire al passaggio  in  giudicato  della  sentenza
 dichiarativa di fallimento", per contrasto con l'art. 3, primo comma,
 della Costituzione;
    Considerato  che,  essendo  gia'  pendente la causa per il merito,
 competente a pronunciare sulla domanda di provvedimento d'urgenza  ai
 sensi  dell'art.  700  cod.  proc. civ., sempre che applicabile nella
 specie, era lo stesso giudice del merito (art. 701 cod. proc. civ.);
      che,   pertanto,   il   Pretore   remittente   e'   un   giudice
 manifestamente incompetente;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.