IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  penale  n.
 897/92/D  notizia  reato a carico di Zago Giovanni nato il 22 ottobre
 1946 a Comiso;
    Letta la richiesta di emissione di  decreto  penale  di  condanna,
 avanzata  dal procuratore della Repubblica in data 28 novembre 1992 e
 pervenuta a questo ufficio il 28 novembre 1992;
    Rilevato che,  trattandosi  di  contravvenzione  all'art.  68  del
 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (punita con la sola ammenda a norma del
 disposto  di  cui  all'art.  389,  lett.  c),  dello  stesso d.P.R.),
 commessa in data 29 novembre 1990, risulta coperta, dalla data del 29
 novembre 1992 dalla prescrizione  biennale  prevista  dall'art.  157,
 primo  comma,  n. 6), del codice penale, non essendo intevenuti fatti
 sospensivi e interruttivi del corso di essa;
    Ritenuto tuttavia che la norma  di  cui  all'art.  160,  cpv,  del
 codice  penale, non contemplando la richiesta di emissione di decreto
 penale di condanna tra gli atti aventi efficacia  interruttiva  della
 prescrizione,  opera  -  in  contrasto col disposto dell'art. 3 della
 Costituzione - una ingiustificata e  illogica  differenziazione,  che
 naturalmente  si traduce in un diseguale trattamento dei cittadini di
 fronte alla legge, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio (art.
 416 del c.p.p.), invece inclusa  tra  detti  atti;  dal  momento  che
 entrambe   le   richieste   concretizzano   una  specifica  attivita'
 dell'organo  preposto  all'esercizio  dell'azione  penale,   la   cui
 inerzia,  nel  procedimento  speciale per decreto, viene meno, con la
 richiesta di emissione di questo, proprio nella misura in cui cio' si
 verifica nel procedimento ordinario, con la  richiesta  di  rinvio  a
 giudizio;  onde  non  si  appalesa  alcuna ragione plausibile per non
 riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla  richiesta
 di  emissione  di  decreto  penale,  la  quale,  del  tutto  al  pari
 dell'altra, e' chiara espressione della volonta'  di  non  rinunciare
 all'esercizio  di  punire da parte dell'organo a tale azione preposto
 (art.   112  della  Costituzione)  e,  quindi,  ugualmente  idonea  a
 escludere la contraria presunzione su cui si fonda  l'istituto  della
 prescrizione;
    Considerato  che  la  questione, cosi' di ufficio sollevata, oltre
 che non manifestamente  infondata,  risulta  altresi'  rilevante  nel
 procedimento  in  corso,  in  quanto, ove fosse accolta la tesi sopra
 esposta, dovrebbe escludersi, nel caso in esame, l'operativita' della
 prescrizione, dato che la richiesta di emissione  di  decreto  penale
 risulta non solo datata 28 novembre 1992 ma pervenuta a quest'ufficio
 il  28 novembre 1992 e, pertanto, in tempo utile, per interrompere il
 corso della prescrizione biennale, maturata infatti,  altrimenti,  il
 29 novembre 1992;