IL VICE PRETORE
    Sciogliendo la riserva di cui a verbale del 16 dicembre 1992;
    Esaminati  gli  atti  e  la  questione incidentale di legittimita'
 costituzionale sollevata dall'attore;
    Ritenuto  che  la  stessa  per  quanto  concerne  i   motivi   non
 manifestamente  infondati, appare pertinente, rilevante e strumentale
 rispetto alla soluzione della  causa,  la  quale  pertanto  non  puo'
 essere decisa senza la definizione della questione incidentale;
    Rilevato  che  l'attore, titolare di farmacia convenzionata con il
 Servizio   sanitario   nazionale,   ha   eccepito    l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  4  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412,
 nella parte in cui dispone: "il  Servizio  sanitario  nazionale,  nel
 provvedere  alla  corresponsione  alle  farmacie  di  quanto  dovuto,
 trattiene una quota pari al 2,5 per cento dell'importo al  lordo  dei
 tickets";
    Ritenuto  che  l'eccezione proposta merita di essere sottoposta al
 vaglio della Corte costituzionale per i seguenti motivi:
      1) art. 3 della Costituzione,  contrasto  con  il  principio  di
 uguaglianza.
    L'art.   4   della  legge  n.  412/1991  prevede  una  prestazione
 obbligatoria, di carattere tributario, a carico della  categoria  dei
 farmacisti,  la  quale  appare  discriminatoria atteso che gli stessi
 gia' come chiunque altro sono soggetti  al  pagamento  delle  normali
 imposte  e  contributi a favore del S.S.N., secondo i normali criteri
 impositivi.
    A ben vedere non sussistono ragioni per cui si imponga a tale sola
 categoria di cittadini una diversa  ed  ulteriore  contribuzione  non
 giustificata  da  ragioni  particolari  ed  eccezionali e per di piu'
 contrastante con  i  principi  informatori  della  riforma  sanitaria
 operata nel 1978;
      2) art. 3 e 53 della Costituzione, contrasto con il principio di
 uguaglianza,  contrasto  con  il  principio  di concorrere alle spese
 pubbliche in ragione della capacita' contributiva e contrasto con  il
 principio di progressivita' del sistema tributario.
    Non  vi e' motivo per ritenere che la categoria dei farmacisti non
 ottemperi al proprio obbligo  di  contribuire  alle  spese  pubbliche
 secondo  i  comuni  criteri di prelievo tributario; ne' tanto meno si
 ravvedono motivi per ritenere che gli stessi debbano  essere  oggetto
 di particolari disposizioni tributarie.
    A  tutto cio' si aggiunga che il prelievo del 2,5% di cui all'art.
 4 legge citata, viene operato sul  lordo  dei  ricavi,  anziche'  sul
 reddito   netto   imponibile,  con  cio'  violando  ulteriormente  il
 principio di uguaglianza atteso che una tale disposizione si discosta
 totalmente dai criteri disciplinanti la tassazione di tutti gli altri
 cittadini ed ancor piu' il principio secondo cui ogni cittadino  deve
 partecipare  alla  spesa  pubblica sulla base della propria capacita'
 contributiva e quindi in base al proprio reddito.
    Si  aggiunga  che  la  trattenuta  in  questione  crea   ulteriore
 discriminazione  all'interno  della  categoria stessa dei farmacisti,
 tra coloro per i  quali  il  servizio  mutualistico  rappresenta  una
 elevata  percentuale  della  loro attivita' e coloro per i quali tale
 servizio  risulta  essere  marginale  (vedi  la  differenza  tra  una
 farmacia  situata in zona periferica ed una posta in un grosso centro
 industriale e/o turistico).