IL TRIBUNALE
    Esaminati  gli  atti  del  procedimento civile in grado di appello
 iscritto  al  n.  266/92  e  vertente  tra   la   S.p.a.   SO.GE.S.I.
 (appellante) e Anello Maria (appellata);
    Vista in particolare la memoria di costituzione dell'appellata con
 cui,  nel  resistere  al  proposto  appello,  e'  stata riproposta la
 questione -  gia'  prospettata  in  primo  grado  -  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  5  e  6  della legge regione Sicilia 21
 agosto 1984, n. 55;
    Sentiti i procuratori delle parti all'udienza di  discussione  del
 15 dicembre 1992 ed il giudice relatore.
    Premesso che in virtu' dell'art. 5 della legge regione Sicilia  21
 agosto  1984  n.  55  (Nuove  norme  per  la gestione del servizio di
 riscossione  delle  imposte  dirette  in  Sicilia)  "i  titolari   di
 esattorie  in  carica  al  31  dicembre  1984"  sono assunti, su loro
 richiesta e nella ricorrenza di taluni presupposti,  alle  dipendenze
 della  SO.GE.S.I S.p.a. e che, in virtu' del successivo art. 6 (legge
 citata),  la  societa'  provvede  "alla  conferma  del  personale  in
 servizio  alla  data  di entrata in vigore della presente legge e che
 risulti iscritto, alla  data  del  31  dicembre  1983,  al  fondo  di
 previdenza  degli  impiegati  esattoriali",  che la ratio della legge
 regionale citata e' quella di garantire agli uni  ed  agli  altri  la
 prosecuzione della propria attivita' lavorativa;
    Considerato,   tuttavia,   che  da  tale  tutela  sono  esclusi  i
 compartecipi della impresa familiare costituita  ai  sensi  dell'art.
 230- bis del c.c. in quanto: a) essi non possono essere equiparati al
 "titolare  di  esattoria" giacche' il rapporto associativo del gruppo
 familiare ha rilevanza meramente interna, mentre l'effettivo  gestore
 della  impresa  (con rilevanza esterna) e' da ritenersi il familiare-
 imprenditore,  unico  soggetto  ad assumere in proprio i diritti e le
 obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi (cfr.  Cass. 27 giugno
 1990, n. 6559 e Cass. 26  marzo  1990,  n.  2424);  b)  non  possono,
 neppure,  fruire  della  tutela  di  cui  all'art. 6, gia' citato, in
 quanto relativa ai lavoratori subordinati, mentre tra i  partecipanti
 all'impresa familiare non esiste alcun vincolo di subordinazione;
    Rilevato  che,  alla luce di quanto appena esposto ed ad avviso di
 questo tribunale, si determina una disparita' di trattamento con quei
 lavoratori che, prestando  la  propria  attivita'  presso  la  stessa
 azienda  e con le stesse mansioni, non si sono avvalsi - nella libera
 organizzazione  del  lavoro  -  della  impresa  familiare,   istituto
 approntato  dal  legislatore proprio in vista della tutela del lavoro
 prestato all'interno del gruppo familiare,  con  evidente  violazione
 degli artt. 3 e 4 della Costituzione;
    Ritenuta  - pertanto - la questione prospettata dalla resistente -
 odierna appellata - non manifestamente infondata e rilevante ai  fini
 del  decidere,  avendo  l'appellata  prestato  la  propria  attivita'
 lavorativa dal  1½  aprile  1977  al  30  settembre  1980  presso  le
 esattorie  comunali  di Agira e di Nicosia quale dipendente e, dal 26
 dicembre 1980 e sino al conferimento delle esattorie alla SO.GE.S.I.,
 quale compartecipe agli utili della impresa familiare costituita  con
 la sorella Rosalia  e  con  il  padre  Virgilio Anello, esattore, ed
 essendo le sue richieste di assunzione state respinte dalla SO.GE.S.I.
 in virtu' della sopra richiamata normativa regionale;