IL TRIBUNALE Esaminati gli atti del procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 266/92 e vertente tra la S.p.a. SO.GE.S.I. (appellante) e Anello Maria (appellata); Vista in particolare la memoria di costituzione dell'appellata con cui, nel resistere al proposto appello, e' stata riproposta la questione - gia' prospettata in primo grado - di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55; Sentiti i procuratori delle parti all'udienza di discussione del 15 dicembre 1992 ed il giudice relatore. Premesso che in virtu' dell'art. 5 della legge regione Sicilia 21 agosto 1984 n. 55 (Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia) "i titolari di esattorie in carica al 31 dicembre 1984" sono assunti, su loro richiesta e nella ricorrenza di taluni presupposti, alle dipendenze della SO.GE.S.I S.p.a. e che, in virtu' del successivo art. 6 (legge citata), la societa' provvede "alla conferma del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che risulti iscritto, alla data del 31 dicembre 1983, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali", che la ratio della legge regionale citata e' quella di garantire agli uni ed agli altri la prosecuzione della propria attivita' lavorativa; Considerato, tuttavia, che da tale tutela sono esclusi i compartecipi della impresa familiare costituita ai sensi dell'art. 230- bis del c.c. in quanto: a) essi non possono essere equiparati al "titolare di esattoria" giacche' il rapporto associativo del gruppo familiare ha rilevanza meramente interna, mentre l'effettivo gestore della impresa (con rilevanza esterna) e' da ritenersi il familiare- imprenditore, unico soggetto ad assumere in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi (cfr. Cass. 27 giugno 1990, n. 6559 e Cass. 26 marzo 1990, n. 2424); b) non possono, neppure, fruire della tutela di cui all'art. 6, gia' citato, in quanto relativa ai lavoratori subordinati, mentre tra i partecipanti all'impresa familiare non esiste alcun vincolo di subordinazione; Rilevato che, alla luce di quanto appena esposto ed ad avviso di questo tribunale, si determina una disparita' di trattamento con quei lavoratori che, prestando la propria attivita' presso la stessa azienda e con le stesse mansioni, non si sono avvalsi - nella libera organizzazione del lavoro - della impresa familiare, istituto approntato dal legislatore proprio in vista della tutela del lavoro prestato all'interno del gruppo familiare, con evidente violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione; Ritenuta - pertanto - la questione prospettata dalla resistente - odierna appellata - non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere, avendo l'appellata prestato la propria attivita' lavorativa dal 1½ aprile 1977 al 30 settembre 1980 presso le esattorie comunali di Agira e di Nicosia quale dipendente e, dal 26 dicembre 1980 e sino al conferimento delle esattorie alla SO.GE.S.I., quale compartecipe agli utili della impresa familiare costituita con la sorella Rosalia e con il padre Virgilio Anello, esattore, ed essendo le sue richieste di assunzione state respinte dalla SO.GE.S.I. in virtu' della sopra richiamata normativa regionale;