Ricorso  della  regione  autonoma  della  Sardegna,  in persona del
 presidente della Giunta regionale pro-tempore  on.le  ing.  Antonello
 Cabras,  giusta  deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio
 1993, n. 6/1987, rappresentata e difesa -  in  virtu'  di  procura  a
 margine del presente atto - dall'avv. prof. Sergio Panunzio, e presso
 quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3;
 contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, in persona del
 Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di  competenza
 in  relazione al decreto del Ministro dei trasporti 24 novembre 1992,
 n. 13, con cui sono state approvate con decorrenza 1½ gennaio 1993 le
 tariffe dei servizi  di  trasporto  aereo  di  linea  delle  societa'
 Alitalia ed Ati.
                               F A T T O
    Con  nota  del  30  settembre  1992  il Ministero dei trasporti ha
 trasmesso  alla  regione  Sardegna  delle  istanze   di   adeguamento
 tariffario  a partire dal 1½ novembre 1992, presentate dalle Societa'
 Alitalia ed Ati, relativamente ai servizi di linea aerea di cui  esse
 sono  concessionarie;  ed  insieme  ha  trasmesso  una  lettera della
 societa' Ati  con  la  quale  questa  manifestava  l'intendimento  di
 abolire  dalla  stessa  data  del  1½  novembre le agevolazioni per i
 residenti sardi sui collegamenti Alghero/Milano e vv., Alghero/Roma e
 vv., Cagliari/Roma e vv. Con  la  nota  il  Ministero  chiedeva  alla
 regione di esprimere il parere di competenza.
    Alla nota ministeriale del 22 settembre rispondeva l'assessore dei
 trasporti  della regione Sardegna con nota del 13 ottobre 1992; nella
 nota si contestavano radicalmente le proposte delle Societa' Alitalia
 ed Ati, specie quelle relative alla abolizione delle agevolazioni per
 i residenti sardi.
    A seguito di cio' il 14 ottobre 1992 si svolse a Roma,  presso  il
 Ministero dei trasporti, un incontro fra rappresentanti della regione
 e della Societa' Ati al fine di concordare una nuova disciplina delle
 tariffe,   tale   da   contemperare   le   esigenze   delle  societa'
 concessionarie con quelle della regione Sardegna e dei suoi abitanti.
    L'accordo raggiunto in quella sede si basava sul principio  di  un
 trattamento comunque agevolato per tutti gli utenti dei voli da e per
 la  Sardegna,  ed  in  particolare  prevedeva che: a) sulle tre linee
 cosiddette  sociali  (Cagliari/Roma  e  vv.,  Alghero/Roma,  e   vv.,
 Alghero/Milano  e vv.) lo sconto rispetto alla tariffa ordinaria, per
 i residenti sardi, sarebbe diminuito dal 30% al 20%; b) su  tutte  le
 altre  linee  interessanti la Sardegna l'agevolazione per i residenti
 sarebbe stata costituita dal mantenimento della tariffa  vigente;  c)
 sulle  medesime  linee,  per i non residenti, l'aumento sarebbe stato
 solo del 3%. Tale accordo non venne formalizzato in  occasione  della
 riunione  del  14  ottobre 1992, ed a seguito di questa la regione e'
 rimasta in attesa che le venissero trasmesse  le  nuove  proposte  di
 tariffe  (modificate  conformemente  all'accordo),  al  fine di poter
 esprimere su di esse il parere di propria competenza  (  ex  art.  53
 dello statuto sardo).
    Ma  anziche' trasmettere alla regione la documentazione necessaria
 ai fini del definitivo parere, con nota del 21 gennaio 1993 (prot. n.
 301540/32.3.) il Ministero dei trasporti le ha  trasmesso  copia  del
 d.m. 24 novembre 1991, n. 13 indicato in epigrafe, con cui sono state
 approvate le nuove tariffe con decorrenza 1½ gennaio 1993; ed assieme
 ad  esso  il Ministero ha trasmesso, fra l'altro, per la prima volta,
 una nota del 20 ottobre 1992 (peraltro priva degli allegati)  con  la
 quale  la  societa'  Ati,  anche a seguito degli incontri avuti con i
 rappresentanti della regione Sardegna, presentava una  nuova  tariffa
 dei voli di linea di cui richiedeva l'approvazione ministeriale.
    Per  quanto  riguarda  piu' in particolare il suddetto decreto del
 Ministro del trasporti n. 13 del 24 novembre 1992, nel  preambolo  di
 legge  -  fra  l'altro - che esso e' stato adottato "Visto il proprio
 decreto n. 11 in data  20  ottobre  1992  con  il  quale  sono  state
 approvate  le  tariffe  dei  servizi aerei nazionali di linea operati
 dalle Societa' suindicate  (Alitalia  ed  Ati)".  Nel  contenuto,  le
 tariffe   approvate   dal   Ministro   non  corrispondono,  peraltro,
 all'accordo che era stato raggiunto il  14  ottobre  1992.  Cio',  in
 particolare,  perche'  mentre  in  questo  si  prevedeva  (a parte la
 tariffa particolare sui tre collegamenti Cagliari/Roma, Alghero/Roma,
 Alghero/Milano) che su tutti gli altri voli nazionali  da  e  per  la
 Sardegna restassero invariate le tariffe per i residui sardi, e per i
 non  residenti  venissero  aumentate  del  3%;  viceversa  il decreto
 ministeriale, all'art. 4, ha approvato delle tariffe di voli da e per
 la Sardegna (via Fiumicino e via Milano)  che  prevedono  un  aumento
 della tariffa anche per i residenti in Sardegna.
    Cio'  che  peraltro  soprattutto  rileva,  ai  fini  del  presente
 ricorso, e' che comunque tale nuova tariffa e'  stata  approvata  dal
 Ministro  senza  che  su  di essa sia stato richiesto il parere della
 regione Sardegna. Parere che e' prescritto in base all'art. 53  dello
 statuto  sardo,  secondo  cui  "La  regione  e'  rappresentata  nella
 elaborazione delle tariffe ferroviarie e della  regolamentazione  dei
 servizi nazionali di comunicazione e trasporti terresti, marittimi ed
 aerei  che  possono  direttamente  interessarla";  cui hanno poi dato
 attuazione gli artt. 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.
    Secondo questi ultimi articoli, infatti, quando le  determinazioni
 statali  sulle  tariffe  dei  servizi  nazionali  di  comunicazione e
 trasporti aerei che interessano la Sardegna  "siano  assunti  da  una
 autorita'  individuale"  -  come  e' accaduto nel caso in questione -
 allora "deve essere preliminarmente sentito il parere della  Regione"
 (art. 67 del d.P.R. n. 348/1979).
    Pertanto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti n. 13, del 24
 novembre 1992, nella parte in cui  disciplina  le  tariffe  dei  voli
 interessanti  la  Sardegna,  e'  gravemente lesiva delle attribuzioni
 costituzionali della regione Sardegna, che dunque lo  impugna  per  i
 seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione   delle   attribuzioni   costituzionali  della  Regione
 autonoma della Sardegna di  cui  all'art.  53  dello  statuto  (legge
 costituzionale  26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione
 (spec. art. 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348).
    1. - Si possono fare due ipotesi in ordine alle modalita'  secondo
 cui  si e' svolto il procedimento di approvazione delle tariffe aeree
 in questione.
    Puo' essere che vi sia stata una procedura unica, iniziata con  le
 istanze  di modificazione delle tariffe presentate - come si e' visto
 in precedenza - dalle societa' Alitalia ed Ati in data  22  settembre
 1992,  e  conclusasi  con l'approvazione della nuova tariffa da parte
 del d.m. 24 novembre 1992, n. 13, impugnato con il presente atto.
    Oppure, come  indurrebbe  a  ritenere  il  preambolo  del  decreto
 ministeriale  impugnato,  le  procedure  sono  state  due.  La  prima
 iniziata con le richieste  di  modificazione  delle  tariffe  del  22
 settembre  1992,  gia'  ricordate,  e  conclusasi  con il decreto del
 Ministro dei trasporti n. 11 del  20  ottobre  1992,  non  conosciuto
 dalla  regione ricorrente, ma richiamato nel preambolo del successivo
 decreto n. 13 del 24 novembre, dove si dice che  con  il  decreto  n.
 11/1992 erano state "approvate le tariffe dei servizi aerei nazionali
 di  linea".  La seconda procedura, invece, iniziata a seguito di suc-
 cessive richieste delle Societa' esercenti i  servizi  di  linea  (in
 particolare  con  la  gia'  ricordata  nota della societa' Ati del 20
 ottobre  1992)  e   quindi   conclusasi   con   l'impugnato   decreto
 ministeriale n. 13 del 24 novembre 1992.
    La  Regione ricorrente, non conoscendo neppure il d.m. n. 11/1992,
 non e' in grado di stabilire con sicurezza, allo stato,  quale  delle
 due  ipotesi sia esatta. Ma cio' e' indifferente ai fini del presente
 atto, poiche' in entrambi i casi - come ora si vedra', -  non  vi  e'
 stato  il parere necessario ai sensi dell'art. 53 dello statuto sardo
 e  dell'art.  67  delle  relative  norme  d'attuazione   (d.P.R.   n.
 348/1979).  In entrambi i casi, cioe', il Ministro dei trasporti, con
 l'impugnato d.m. n. 13/1992, avrebbe esercitato in  modo  illegittimo
 il  suo  potere  di  approvazione  della  tariffa ( ex art. 1 legge 2
 ottobre 1991, n. 316), cosi' menomando le attribuzioni costituzionali
 che in proposito spettano alla regione Sardegna in virtu' delle norme
 citate.
    Si tratta di una lesione delle attribuzioni della regione Sardegna
 del tutto analoga a quella riconosciuta da codesta ecc.ma Corte nella
 sentenza  n.  544/1989,  a proposito di un decreto del Ministro della
 marina  mercantile  di  riduzione  delle  tariffe  dei   servizi   di
 comunicazione con le isole.
    2.  - Infatti, se e' vera la seconda delle due ipotesi dianzi for-
 mulate  (quella  della  duplicita'  delle  procedure),   la   regione
 ricorrente  non  ha  nemmeno  avuto  comunicazione  dell'inizio della
 procedura  di  modificazione  delle  tariffe  (gia'   precedentemente
 modificate,  da  ultimo,  con  il  d.m.  20  ottobre 1992, n. 11, non
 conosciuto), dato che la stessa richiesta  dall'Ati  del  20  ottobre
 1992  le  e'  stata  trasmessa  solo con l'impugnato d.m. 24 novembre
 1992, n. 13.
    In tal caso, dunque, il Ministero  non  ha  informato  la  regione
 dell'avvio  della procedura, ne' - meno che mai - ha richiesto il suo
 parere in ordine alle nuove tariffe predisposte dalla Societa' Ati  e
 poi  da esso approvate. Da cui, appunto la lesione delle attribuzioni
 costituzionali della regione ricorrente.
    3. - Se invece fosse vera la  prima  delle  due  ipotesi  (quella,
 cioe',   della  unicita'  della  procedura),  egualmente  la  regione
 ricorrente deve lamentare la lesione delle sue attribuzioni,  poiche'
 non  le  e'  stata  sottoposta  per  il  prescritto parere la tariffa
 approvata con il d.m. 24 novembre 1992, n. 13.
    Come  infatti  si  e'  visto,  inizialmente,  il  Ministero  aveva
 trasmesso  alla Regione (con la nota del 30 settembre 1992) una prima
 richiesta di modificazione della tariffa  presentata  dalle  Societa'
 Alitalia ed Ati, chiedendo su di essa il parere della regione.
    Ma essendo stata quella proposta di tariffa (in particolare quella
 dell'Ati)  radicalmente  contestata dalla regione, successivamente si
 era svolta a Roma presso  il  Ministero  (il  14  ottobre  1992)  una
 riunione  fra  rappresentanti della regione e dell'Ati conclusasi con
 un accordo su di alcuni  principi  e  criteri  che  comportavano  una
 completa rielaborazione della precedente proposta di tariffa dell'Ati
 (nella parte riguardante i voli da e per la Sardegna).
    A  seguito del suddetto accordo, essendosi ormai con esso superata
 la iniziale proposta di tariffa  del  22  settembre  1992,  occorreva
 dunque  che  la  nuova  tariffa  predisposta  dall'Ati in conformita'
 all'accordo fosse da questa presentata al Ministero e da quest'ultimo
 trasmessa alla regione ricorrente per il  parere  definitivo  di  sua
 competenza.
    Come  infatti e' stato affermato da codesta ecc.ma Corte (sent. n.
 37/1989) in una precedente controversia - avente oggetto diverso,  ma
 nella  quale analogamente si poneva il problema delle modalita' della
 sottoposizione di  atti  del  Governo  al  parere  di  rappresentanti
 regionali  (e delle provincie autonome), prescritto come obbligatorio
 da norme statutarie - quando lo Statuto  prescrive  il  parere  della
 regione  su  di  un  atto  del governo, questo dovra' sottoporre alla
 regione il testo nella sua versione definitiva che "a conclusione del
 lavoro preparatorio" il governo stesso "si  appresta  definitivamente
 ad adottare".
    Come  si e' detto all'inizio del presente ricorso, successivamente
 alla riunione del 14 ottobre 1992 la  regione  ricorrente  ha  atteso
 inutilmente  il  testo definitivo della tariffa su cui dare il parere
 di sua competenza (e se le fosse stato trasmesso essa  avrebbe  avuto
 la  possibilita'  di  fare  presente al Ministro la difformita' della
 tariffa dell'Ati rispetto all'accordo raggiunto). Ma invece del testo
 della tariffa su cui esprimere il parere le  e'  stato  trasmesso  il
 decreto  impugnato  con  cui  il  Ministro aveva approvato la tariffa
 senza pero' richiedere preventivamente il parere.
    Vi e' stata, pertanto, violazione della  disciplina  statutaria  e
 d'attuazione  gia'  indicata,  e  palese lesione delle corrispondenti
 attribuzioni regionali.