ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 3,
 del  decreto-legge  13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per
 la finanza pubblica),  dell'articolo  9,  comma  1,  della  legge  29
 dicembre  1990,  n.  405 (Disposizioni per la formazione del bilancio
 annuale  e  pluriennale  dello  Stato-legge   finanziaria   1991)   e
 dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261
 (Disposizioni  fiscali  urgenti  in  materia  di  finanza  locale, di
 accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e
 disposizioni per il contenimento del  disavanzo  del  bilancio  dello
 Stato),  promosso  con  ordinanza emessa l'11 maggio 1992 dal Giudice
 conciliatore di Latina nel procedimento civile vertente tra Carcasole
 Angelo e la S.p.A. Metano Citta', iscritta al  n.  739  del  registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Carcasole Angelo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  febbraio  1993  il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  procedimento  civile promosso da Angelo
 Carcasole contro S.p.a. Metano Citta' per ottenere  la  dichiarazione
 di  illegittimita'  parziale  della  richiesta di pagamento contenuta
 nelle bollette relative al periodo giugno-novembre 1991, con condanna
 della  convenuta  alla  restituzione  delle  somme   corrisposte   in
 eccedenza,  il  Giudice conciliatore di Latina, con ordinanza dell'11
 maggio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma  3,  del  d.-l.  13
 maggio  1991,  n. 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202,
 dell'art. 9, comma 1,  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  405,  e
 dell'art. 6, comma 1, del d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, convertito
 in  legge  dall'art.  1  della  legge 12 novembre 1990, n. 331, nella
 parte in cui non prevedono che a coloro i quali utilizzano  nei  mesi
 invernali  il  gas metano per il riscaldamento, e che per tale motivo
 sono assoggettati alla tariffa T2, debba  applicarsi  il  trattamento
 economico  della  tariffa  T1  nei periodi dell'anno in cui il gas e'
 utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione  di
 acqua calda per uso domestico.
    Premesso  che la tariffa T2 comporta un maggior costo di oltre 200
 lire a metro cubo, il giudice remittente ritiene  che  l'applicazione
 di   tale   tariffa  anche  nei  detti  periodi  crea  ingiustificata
 sperequazione di trattamento  tra  le  due  categorie  di  utenti,  a
 parita' di utilizzazione del servizio.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti alla Corte si e' costituito l'attore
 aderendo alle argomentazioni  dell'ordinanza  e  aggiungendo  che  la
 denunciata  duplicita'  di  tariffa  non si giustifica neppure per il
 periodo invernale, considerato  che  anche  il  riscaldamento  e'  un
 consumo di prima necessita'.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
    Inammissibile,  da  un lato, perche' la questione non e' rilevante
 per tutte e tre  le  norme  denunciate,  oggetto  della  controversia
 essendo  soltanto  il  pagamento  delle  bollette relative al periodo
 giugno-novembre 1991, dall'altro, perche' gli articoli  in  questione
 delle  tre  leggi  richiamate  sono  stati impugnati limitatamente al
 comma che stabilisce la  misura  dell'imposta  in  via  generale  per
 impieghi   diversi   da  quelli  delle  imprese  industriali,  mentre
 l'impugnativa  avrebbe  semmai  dovuto  dirigersi  contro  il   comma
 successivo  in  quanto, nel derogare a tale misura per la cottura dei
 cibi e l'acqua calda, non  ha  previsto  anche  il  caso  di  cui  si
 controverte.
    Infondata, perche' il regime tariffario e impositivo non e' legato
 alle  concrete  modalita'  di  fruizione  del servizio, ma al tipo di
 utenza che e' unico e  permanente,  e  non  stagionale,  non  essendo
 possibile, a causa delle variabili condizioni climatiche, individuare
 a  priori  in  modo  preciso  il  periodo  di  utilizzazione  del gas
 circoscritta agli usi domestici diversi dal riscaldamento.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Giudice  conciliatore  di  Latina  ha   sollevato,   in
 riferimento    all'art.    3   Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 4, comma 3, del d.-l. 13 maggio  1991,  n.
 151, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 202, 9, comma 1, della
 legge  29 dicembre 1990, n. 405, e 6, comma 1, del d.-l. 15 settembre
 1990, n. 261, convertito nella legge 12 novembre 1990, n. 331,  nella
 parte  in  cui  non  prevedono  che  agli  utenti  di  gas metano per
 riscaldamento, e percio'  soggetti  alla  tariffa  T2,  debba  essere
 applicata  la  tariffa  T1  nei  periodi  dell'anno  in cui il gas e'
 utilizzato esclusivamente per la cottura dei cibi e la produzione  di
 acqua calda.
    2. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilita' della
 questione  sia  perche'  essa  non  puo'  investire  tutte  le  norme
 impugnate,   oggetto   della   controversia   essendo   soltanto   le
 fatturazioni   emesse  nel  periodo  giugno-novembre  1991,  sia  per
 insufficiente e comunque erronea indicazione delle  disposizioni  che
 danno  luogo all'incidente di costituzionalita', essendo stata omessa
 l'indicazione delle  leggi  di  conversione  dei  due  decreti  legge
 richiamati  e  inoltre  essendo  stata  la  questione  riferita  alle
 disposizioni che stabiliscono in via generale la misura  dell'imposta
 di  consumo  per  impieghi  del  gas  metano  diversi da quelli delle
 imprese industriali e artigianali, anziche' al comma  successivo  che
 per  le utenze domestiche di cui alla tariffa T2 deroga a tale misura
 solo  per  i  consumi  non  superiori  a  250   metri   cubi   annui,
 assoggettando  i  consumi  superiori al regime d'imposta generale, di
 cui al comma precedente, senza distinguere i periodi di  consumo  per
 riscaldamento  individuale  da  quelli  in  cui  cessa questo tipo di
 utilizzazione.
    La prima eccezione esclude la rilevanza della  questione  soltanto
 in  relazione al d.-l. n. 261 del 1990, mentre la seconda e' respinta
 dalla  giurisprudenza  costante  di   questa   Corte,   secondo   cui
 l'indicazione  inaccurata  o erronea (si tratti di lapsus calami o di
 vero errore) delle disposizioni di  legge  impugnate  e'  irrilevante
 quando  i  termini della questione risultino tuttavia con sufficiente
 chiarezza (ord. n. 54 del 1965; sentt. nn. 47 del 1962, 40 del  1983,
 212 del 1985).
    3. - Nel merito la questione non e' fondata.
    Come  osserva  l'Avvocatura  dello  Stato,  il regime tariffario e
 d'imposta non e' legato alle  modalita'  di  concreta  fruizione  del
 servizio,  ma  al  tipo  di  utenza  e  di  impianto,  che e' unico e
 permanente,  non  stagionale.   Ne'   potrebbe   essere   altrimenti,
 considerato  che  la  variabilita'  di  anno in anno delle condizioni
 climatiche  non  consente  la  predeterminazione,   secondo   criteri
 oggettivi  di  probabilita', dei periodi di consumo del gas anche per
 riscaldamento, rispetto a quelli in cui questo tipo di consumo non ha
 luogo.
    Si tratta percio' di una valutazione discrezionale del legislatore
 non censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, tanto piu' che
 essa include, come elemento perequativo dell'unicita' della  tariffa,
 una  consistente  riduzione  dell'imposta di consumo fino a 250 metri
 cubi annui, corrispondenti, secondo calcoli  statistici,  al  consumo
 medio  annuo  per  usi  domestici da parte degli utenti soggetti alla
 tariffa T2.