ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 41 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal Pretore di Forli' nel procedimento penale a carico di Collini Azelio ed altra, iscritta al n. 676 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Forli' dubita che l'art. 41 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice ricusato di pronunciare la manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione ove essa sia identica ad altre gia' dichiarate inammissibili dall'organo competente a provvedere su di esse, contrasti: con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della disparita' di trattamento che si determinerebbe tra chi, reiterando le istanze, si sottragga di fatto al processo e chi vi si sottoponga per scelta di correttezza o per impossibilita' di pagare le sanzioni di cui all'art. 44 cod. proc. pen.; con gli artt. 25, 97 e 112 della Costituzione, perche' il reiterato impedimento alla prosecuzione del processo comporterebbe la sua sottrazione al giudice naturale, il blocco dell'attivita' giurisdizionale e che il reato contestato non venga perseguito, fino a poter giungere alla sua prescrizione; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che nel sollevare la questione il giudice rimettente muove dall'erroneo presupposto per cui la presentazione della dichiarazione di ricusazione comporterebbe l'automatica sospensione dell'attivita' processuale; che in realta' ai sensi del secondo comma dell'impugnato art. 41, tale sospensione e' preclusa nei casi - che il rimettente assume ricorrano nel giudizio a quo - di inammissibilita' della dichiarazione di ricusazione, ed, e' - al di fuori di questi - rimessa alla valutazione del giudice competente a decidere sul merito della ricusazione, il quale puo' disporre la sospensione temporanea di ogni attivita' processuale ovvero la limitazione di questa al compimento dei soli atti urgenti; che al giudice ricusato e' solo preclusa la pronuncia di sentenza fino a che la ricusazione non sia dichiarata inammissibile o rigettata (art. 37, secondo comma, cod. proc. pen.); che, di conseguenza, la problematica prospettata trova gia' soluzione nella disciplina positiva, sicche' la questione si appalesa manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;