ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 41 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio  1992
 dal  Pretore  di  Forli'  nel procedimento penale a carico di Collini
 Azelio ed altra, iscritta al n. 676 del  registro  ordinanze  1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 44, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10 marzo 1993 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe  il  Pretore  di
 Forli'  dubita  che  l'art.  41 del codice di procedura penale, nella
 parte in cui non consente  al  giudice  ricusato  di  pronunciare  la
 manifesta  infondatezza  della  dichiarazione di ricusazione ove essa
 sia identica  ad  altre  gia'  dichiarate  inammissibili  dall'organo
 competente a provvedere su di esse, contrasti:
       con l'art. 3 della Costituzione, in ragione della disparita' di
 trattamento  che si determinerebbe tra chi, reiterando le istanze, si
 sottragga di fatto al processo e chi vi si sottoponga per  scelta  di
 correttezza  o  per  impossibilita'  di  pagare  le  sanzioni  di cui
 all'art. 44 cod. proc. pen.;
       con gli artt. 25, 97  e  112  della  Costituzione,  perche'  il
 reiterato impedimento alla prosecuzione del processo comporterebbe la
 sua   sottrazione  al  giudice  naturale,  il  blocco  dell'attivita'
 giurisdizionale e che il reato contestato non venga perseguito,  fino
 a poter giungere alla sua prescrizione;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che  la
 questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
    Considerato  che  nel sollevare la questione il giudice rimettente
 muove  dall'erroneo  presupposto  per  cui  la  presentazione   della
 dichiarazione  di  ricusazione comporterebbe l'automatica sospensione
 dell'attivita' processuale;
      che in realta' ai sensi del secondo  comma  dell'impugnato  art.
 41,  tale sospensione e' preclusa nei casi - che il rimettente assume
 ricorrano  nel  giudizio  a   quo   -   di   inammissibilita'   della
 dichiarazione  di  ricusazione,  ed,  e'  -  al  di fuori di questi -
 rimessa alla valutazione del giudice competente a decidere sul merito
 della ricusazione, il quale puo' disporre la  sospensione  temporanea
 di  ogni  attivita'  processuale  ovvero  la limitazione di questa al
 compimento dei soli atti urgenti;
      che al  giudice  ricusato  e'  solo  preclusa  la  pronuncia  di
 sentenza fino a che la ricusazione non sia dichiarata inammissibile o
 rigettata (art. 37, secondo comma, cod. proc. pen.);
      che,  di  conseguenza,  la  problematica  prospettata trova gia'
 soluzione nella disciplina positiva, sicche' la questione si appalesa
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;