ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope"), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1992 dal Pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Rossetti Francesco, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che nel corso di un giudizio penale nei confronti di Rossetti Francesco per il reato di cui all'art. 41, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - che punisce con pena detentiva (arresto fino ad 1 anno) e pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti milioni) chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo - il Pretore di Pisa, con ordinanza del 16 settembre 1992, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale di tale disposizione per violazione dell'art. 76 della Costituzione; che - secondo il pretore rimettente - la fattispecie contravvenzionale di cui dall'art. 41 cit., ricalca quella prevista dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 che, all'art. 41, prevedeva la sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria; che tali pene venivano successivamente elevate (dall'art. 105 legge n. 685/75 cosi' come sostituito, insieme all'intero titolo XII di detta legge, dall'art. 32 legge 26 giugno 1990 n. 162) senza pero' che fosse modificata la caratteristica delle pene stesse, confermate come alternative; che invece l'art. 45, comma 1, del successivo testo unico (d.P.R. n. 309/90 cit.) sanziona con pena congiunta quanto in precedenza sanzionato con pena alternativa dal citato art. 41 l. n. 685/75 con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente inammissibile atteso che con errata-corrige pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 novembre 1992 e' stato comunicato che la norma censurata deve leggersi " .. con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda", ossia con la stessa dizione che il giudice rimettente considera conforme al parametro di costituzionalita'; Considerato che e' stato pubblicato - ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 14 marzo 1986 n. 217, concernente la correzioni di errori verificatisi nella stampa dei provvedimenti - il comunicato del seguente tenore: all'art. 41, comma 3, terzo rigo (del d.P.R. 9 ottobre 1980 n. 309) dove e' scritto " ..con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda .." si legga " ..con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda .."; che gli atti vanno restituiti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza alla luce del comunicato predetto;