ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3 R.D. 30
 gennaio 1933, n. 1611 ("Approvazione del T.U.  delle  leggi  e  delle
 norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e  difesa in giudizio dello
 Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato")  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  14  luglio  1992  dal  Pretore  di Venezia nel
 procedimento civile vertente tra Zampiero  Fabio  e  l'Ente  Ferrovie
 dello  Stato,  iscritta  al  n.  761  del  registro  ordinanze 1992 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  51,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  10  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  nel corso della controversia di lavoro tra Zampiero
 Fabio e l'ente Ferrovie  dello  Stato,  quest'ultimo  costituitosi  a
 mezzo di un proprio funzionario depositando una memoria difensiva, il
 Pretore  di  Venezia,  con ordinanza del 14 luglio 1992, ha sollevato
 questione incidentale di legittimita' costituzionale - in riferimento
 agli artt. 24, 32, comma 5, e 3 Cost. - dell'art. 3 R.D.  30  gennaio
 1933  n.  1611  (Approvazione  del  T.U.  delle  leggi  e delle norme
 giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
 sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato)  nella  parte in cui
 prevede  che  le  amministrazioni  dello  Stato  possono   -   intesa
 l'Avvocatura dello Stato - essere rappresentate dai propri funzionari
 nei  giudizi  innanzi  al  pretore  per  sospetta  violazione sia del
 diritto di difesa (perche', ammettendo indiscriminatamente per  tutte
 le  materie affidate alla competenza del pretore la rappresentanza in
 giudizio   delle  amministrazioni  dello  Stato  a  mezzo  di  propri
 funzionari, senza i limiti previsti dalla legge processuale,  non  si
 assicura  alle stesse un adeguato patrocinio); sia della prescrizione
 dell'esame di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio  professionale
 (perche'   in   generale,  nell'ipotesi  suddetta,  viene  consentito
 l'esercizio dello jus postulandi senza il previo esame di Stato); sia
 del  principio  di  eguaglianza   (per   essere   ingiustificatamente
 prevista,   per   le  amministrazioni  dello  Stato,  una  disciplina
 differenziata della rappresentanza  in  giudizio  nelle  controversie
 innanzi al pretore);
      che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo
 che la questione sollevata sia dichiarata non fondata;
    Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione l'ente
 Ferrovie dello Stato e' stato trasformato in societa' per azioni  (v.
 delibera  CIPE  12 agosto 1992 in attuazione del d.l. 5 dicembre 1991
 n. 386, convertito in legge
 29 gennaio 1992 n. 35) e che cio' puo'  incidere  sulla  possibilita'
 che  la  difesa in giudizio di quest'ultima continui ad essere svolta
 dall'Avvocatura di Stato  e  quindi  sulla  ulteriore  applicabilita'
 della relativa disciplina;
      che  la  questione  di  costituzionalita',  come prospettata dal
 giudice rimettente, presuppone che trovi applicazione  il  patrocinio
 dell'Avvocatura di Stato, la cui normativa e' oggetto di censura;
      che,   di  conseguenza,  e'  necessario  che  gli  atti  vengano
 restituiti al giudice a quo perche' verifichi se, alla stregua  della
 normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;