LA CORTE DEI CONTI
    Uditi,  nella  pubblica  udienza del 30 marzo 1992, il consigliere
 relatore dott. Ezio Dario ed il  pubblico  ministero  dott.  Emanuele
 Arcano;
    Visto   il   ricorso  iscritto  al  n.  0122620  del  registro  di
 segreteria;
    Visti gli atti;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  sul  ricorso  presentato  da
 Landriscina Giovanna, domiciliata presso lo studio dell'avv. Gilberto
 Gualandi,  in  Bologna,  via S. Margherita n. 6, contro il decreto n.
 7653 in data 29 gennaio 1981 della direzione provinciale  del  tesoro
 di Bologna.
                               F A T T O
    Con  l'impugnato  decreto  e'  stata  revocata, a decorrere dal 1½
 gennaio 1976, la  pensione  di  riversibilita'  intestata  all'orfana
 maggiorenne  Landriscina  Giovanna,  essendo  risultato che la stessa
 aveva posseduto redditi assoggettabili all'imposta sul reddito  delle
 persone  fisiche  per  un ammontare superiore a L. 960.000 annue, per
 cui, a norma dell'art. 85 del del d.P.R.  n.  1092/1973,  non  poteva
 essere piu' considerata nullatenente.
    Avverso  tale provvedimento l'interessata ha presentato il ricorso
 di cui in premessa, col patrocinio dell'avv. Gilberto  Gualandi,  per
 eccepire l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, secondo comma,
 del del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con riferimento all'art. 70
 del  d.P.R.  23  dicembre  1978,  n.  915  ed agli artt. 3 e 38 della
 Costituzione.
    A sostegno del predetto assunto, il  difensore  ha  rilevato  che,
 circa  la  condizione  economica  di  nullatenenza  prescritta  per i
 richiedenti la  riversibilita'  sia  di  pensione  ordinaria  che  di
 pensioni  di  guerra, si e' ricreata quella disparita' di trattamento
 che la Corte  costituzionale  aveva  eliminato  con  la  sentenza  n.
 133/1972,  per  cui  ha  ritenuto  ingiustificata  la discriminazione
 esistente in materia, risultante dal fatto che per la  riversibilita'
 delle  pensioni  ordinarie e' stabilito l'invariato limite di reddito
 di L. 960.000 annue (art. 85, secondo comma del d.P.R. n.  1092/1973)
 mentre  per la riversibilita' delle pensioni di guerra tale limite e'
 stato stabilito  in  L.  2.400.000  annue  (art.  70  del  d.P.R.  n.
 915/1978)  e  successivamente  e'  stato elevato a L. 5.200.000 annue
 (art. 12 del d.P.R. n. 834/1981), pertanto, ha chiesto la  rimessione
 degli   atti  alla  Corte  costituzionale  per  il  giudizio  di  sua
 competenza sulla eccepita disparita' di trattamento.
    A tale riguardo il vice procuratore  generale,  nel  formulare  le
 proprie conclusioni, ha rilevato che la Corte costituzionale, cui era
 stata rimessa analoga questione, ha deciso, con sentenza n. 186/1985,
 nel  senso  che  non  e'  ravvisabile  la  denunciata  disparita'  di
 trattamento, essendo facolta' del legislatore stabiL. condizioni  di-
 verse   al  fine  del  conseguimento  dei  due  tipi  di  trattamento
 pensionistico, ordinario e di guerra, considerata la  diversa  natura
 dei due trattamenti, il primo a carattere retributivo ed il secondo a
 carattere  risarcitorio,  per cui, ritenuta, da un lato, la manifesta
 infondatezza della sollevata questione di legittimita' costituzionale
 e,     dall'altro     lato,     la     legittimita'      dell'operato
 dell'amministrazione, ha chiesto la reiezione del ricorso.
    Ha  controdedotto  l'avv.  Gualandi per sostenere che deducendo le
 spese di produzione del reddito e gli oneri deducibili, non si supera
 il  tetto  di  L.  960.000  annue  e  quindi  risulta  lo  stato   di
 nullatenenza  della ricorrente per il 1976, condizione che, a seguito
 dell'elevazione del tetto suindicato  per  effetto  delle  successive
 leggi finanziarie, sussiste comunque dal 1987, per cui quanto meno da
 tale  anno  spetta  alla  ricorrente  il  ripristino della contestata
 pensione.
    All'udienza odierna, non comparso il difensore  della  ricorrente,
 il pubblico ministero ha confermato la richiesta scritta.
                             D I R I T T O
    La  disparita'  di  trattamento evidenziata dalla difesa di parte,
 oggettivata dalla notevole diversita' dei limiti di reddito stabiliti
 dall'art.  85,  secondo  comma,  del  d.P.R.  n.  1092/1973,  per  la
 riversibilita' delle pensioni ordinarie, e dall'art. 70 del d.P.R. n.
 915/1978,  per  la riversibilita' delle pensioni di guerra, analoga a
 quella in precedenza stabilita dall'art. 12, terzo comma, della legge
 n. 46/1958 e dall'art. 67 della legge  n.  313/1968,  che  era  stata
 eliminata  dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 133/1972, in
 considerazione della assoluta identita' di causa e di ragion d'essere
 dei due trattamenti pensionistici, in quanto entrambi preordinati  al
 soddisfacimento   dell'identico   fine  assistenziale  d'un  soggetto
 rimasto privo d'un sufficiente sostegno materiale,  non  consente  di
 ritenere  manifestamente  infondata l'avanzata eccezione, atteso che,
 con la richiamata sentenza, la Corte costituzionale ha  ritenuto  che
 la  valutazione in termini economici della condizione di nullatenenza
 deve essere eguale per ambedue i  casi,  considerato  che  lo  stesso
 legislatore  valuto'  in  origine  nella  identica misura lo stato di
 bisogno dei richiedenti il trattamento pensionistico  indiretto,  sia
 ordinario  che  di  guerra,  per  cui  non  trova  nessuna  razionale
 giustificazione,  se  non  quella   di   un   evidente   difetto   di
 coordinamento  legislativo, la diversita' nuovamente introdotta tra i
 due trattamenti, pur continuando gli stessi  a  rimanere  fondati  su
 obiettive identiche condizioni di bisogno.
    Di contro, il concludente vice procuratore generale ha opposto che
 analoga  questione  e'  stata  decisa  dalla Corte costituzionale con
 sentenza n. 186/1985, nel senso che in materia non e' ravvisabile  le
 denunciata disparita' di trattamento.
    Al  riguardo,  la  sezione  rileva che con la predetta sentenza la
 Corte costituzionale, nell'esaminare un caso analogo a quello di  cui
 trattasi,  comportante  la  revoca  della  pensione di riversibilita'
 ordinaria per essere venuto meno il requisito della nullatenenza,  ha
 dichiarato  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, in  riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,  in quanto alla data del 1½ gennaio
 1976 in cui si era verificato il denunciato evento, il trattamento di
 riversibilita' della pensione ordinaria  era  identico  a  quello  di
 riversibilita'  della  pensione  di  guerra,  per  cui,  essendosi la
 diversita' cominciata a verificare per  effetto  del  successivo  del
 d.P.R.  n. 915/1978, non sussisteva al 1976, la denunciata violazione
 dell'invocato precetto costituzionale, onde non e'  stata  affrontata
 la questione della diversita' verificatasi negli anni seguenti, quale
 e'  stata  denunciata  con  il  ricorso  in  esame,  per  l'esplicito
 riferimento al disposto degli articoli: 85, secondo comma, del d.P.R.
 n. 1092/1973; 70 del d.P.R. n. 915/1978; 12 del d.P.R.  n.  834/1981,
 con l'intento di ottenere il ripristino della pensione quanto meno in
 base  all'ammontare  del  reddito  accertato negli anni successivi al
 1978, a parita' di condizioni.
    Pertanto, considerato  l'eguale  contenuto  etico  e  sociale  dei
 trattamenti  pensionistici  di  riversibilita' ed il comune carattere
 assistenziale ed alimentare, finalizzato a sopperire alle  condizioni
 di  bisogno  in  cui vengono a trovarsi i superstiti per la morte del
 dante  causa,  la  sezione  ritiene  la  questione  di   legittimita'
 costituzionale  sollevata  dalla  difesa  di parte non manifestamente
 infondata e rilevante ai fini del decidere, in quanto,  se  la  Corte
 costituzionale confermasse, per la sopravvenuta normativa, la censura
 gia'  formulata  con  la  sentenza  n.  133/1972  per  la  precedente
 normativa vigente nella stessa materia, cio' consentirebbe nuovamente
 l'allineamento delle condizioni  di  reddito  per  la  riversibilita'
 delle  pensioni  ordinarie  a quelle piu' favorevoli stabilite per la
 riversibilita' delle pensioni di  guerra  e  quindi,  sussistendo  le
 prescritte univoche condizioni, l'accoglimento del ricorso in esame.