ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 22 dicembre 1992, depositato in Cancelleria il 29 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica del 9 ottobre 1992, prot. n. 4179/92/6/2.31, concernente "Sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 1992, avente per oggetto la legge 460/1988 sul rischio radiologico, ed iscritto al n. 45 del registro conflitti 1992; Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli; Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia- Romagna; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 22 dicembre 1992 la Regione Emilia- Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica del 9 ottobre 1992, prot. n. 4179/92/6/2.31, indirizzata ai Commissari del Governo con richiesta di portarne il contenuto a conoscenza delle Regioni e concernente "Sentenza della Corte costituzionale del 20 luglio 1992, avente per oggetto la legge 460/1988 sul rischio radiologico". La Regione ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che non spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri "il potere di dettare disposizioni di indirizzo circa il comportamento da tenere nell'esercizio della funzione amministrativa regionale a seguito delle sentenze della Corte costituzionale, volte a ritardarne l'attuazione". La Regione chiede conseguentemente che sia annullata la denunciata nota della Presidenza del Consiglio per violazione dell'art. 118 della Costituzione e dei connessi principi costituzionali sull'esercizio dell'autonomia amministrativa regionale nonche' dell'art. 119, primo comma, della Costituzione. 2. - Nel ricorso si premette, in linea generale, che alla Regione Emilia-Romagna competono, come alle altre Regioni, le funzioni legis- lative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria: nell'ambito di tali funzioni spetta anche alla stessa Regione di indicare alle unita' sanitarie locali, sia in sede di indirizzo che di controllo, i parametri di legittimita' del loro comportamento, con riferimento alla normativa regionale e statale vigente, nonche' di finanziare le spese conseguenti. La ricorrente ricorda poi che la sentenza n. 343 del 1992 di questa Corte ha escluso l'esistenza di una disparita' di trattamento tra medici e tecnici di radiologia ed altri dipendenti soggetti in modo permanente al rischio radiologico, avendo interpretato l'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460, nel senso che l'attribuzione dell'indennita' di rischio va riconosciuta a tutto il personale che si trovi in "posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia". A seguito di tale pronuncia, le unita' sanitarie locali (ed in relazione alle loro competenze, le stesse Regioni) dovrebbero ora procedere - ad avviso della ricorrente - al riconoscimento di quanto spetta al personale interessato sia per la salvaguardia del diritto alla salute, sia per il buon andamento del servizio, sia infine per la tutela dell'interesse finanziario del Servizio sanitario nazionale e delle Regioni, altrimenti esposte alle azioni giudiziarie dei dipendenti. Con la nota di cui si chiede l'annullamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica sarebbe, invece, intervenuta - sempre ad avviso della Regione ricorrente - per cercare di impedire il comportamento dovuto. Tale nota ha affermato, infatti, la necessita' di attendere gli ulteriori sviluppi della giurisprudenza amministrativa, al fine di verificare in concreto il consolidarsi della interpretazione data dalla Corte costituzionale ed ha altresi' invitato i Commissari di Governo a portare la nota stessa a conoscenza delle Regioni interessate "al fine di evitare disomogenei comportamenti delle unita' sanitarie locali soprattutto con riferimento all'impegno di spesa". In tale invito la Regione Emilia-Romagna scorge una forma di indebito condizionamento della sfera regionale, non esistendo alcun altro modo di evitare "disomogenei comportamenti" che ritenere il contenuto della nota in questione vincolante per tutte le Regioni. Al riguardo la ricorrente osserva che, se l'indicazione di evitare o ritardare l'attuazione di sentenze della Corte costituzionale e' comunque illegittima, in quanto adottata in violazione del generale principio di legalita' dell'azione amministrativa, "e' tanto piu' illegittimo ed arbitrario il tentativo di imporre tale scelta alle Regioni, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative, in palese violazione dell'autonomia amministrativa regionale". La nota impugnata costituirebbe, pertanto, - sempre ad avviso della ricorrente - "un arbitrario tentativo di imporre alle Regioni di esercitare in modo illegittimo la propria funzione amministrativa, sia in sede di indirizzo che in sede di controllo che in sede di gestione della spesa sanitaria, con evidente violazione dell'art. 118, nonche', per quest'ultimo profilo, dell'art. 119, primo comma, della Costituzione". Infine, l'atto denunciato sarebbe anche "totalmente privo di base normativa", provenendo da una autorita' (il capo di Gabinetto del Dipartimento per la funzione pubblica) inidonea ad emanare atti di indirizzo nei confronti delle Regioni. 3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non si e' costituito in giudizio. Considerato in diritto 1. - La Regione Emilia-Romagna denuncia, in sede di conflitto di attribuzione, la nota del 9 ottobre 1992 prot. n. 4179/92/6/2.31, mediante la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha invitato i Commissari di Governo delle varie Regioni a prospettare alle stesse Regioni la necessita' di non dare immediata attuazione all'interpretazione della legge n. 460 del 1988, in tema di indennita' di rischio radiologico, adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 343 del 1992, al fine di attendere l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa successiva a tale pronuncia. Ad avviso della ricorrente l'atto impugnato avrebbe posto un vincolo arbitrario a carico delle Regioni, determinando, di conseguenza, una lesione delle attribuzioni alle stesse conferite dagli artt. 118 e 119, primo comma, della Costituzione. 2. - Il ricorso e' inammissibile. La nota impugnata si caratterizza come una circolare indirizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ai Commissari di Governo, per esprimere una valutazione relativa al comportamento che le Regioni (e le unita' sanitarie locali) dovrebbero assumere in ordine all'erogazione dell'indennita' di rischio radiologico, a seguito della sentenza di questa Corte n. 343 del 1992, che, nel respingere una questione di legittimita' costituzionale posta nei confronti dell'art. 1 della legge n. 460 del 1988, ha interpretato estensivamente tale disposizione. La nota in questione - nonostante il suo tenore e l'invito rivolto ai Commissari di far conoscere il contenuto della stessa nota alle Regioni interessate "al fine di evitare disomogenei comportamenti" - non ha espresso, peraltro, alcuna indicazione suscettibile di vincolare o comunque condizionare le autonome determinazioni della Regione ricorrente nell'esercizio della propria competenza in materia di assistenza sanitaria: e questo per l'assoluta inidoneita' del mezzo impiegato (lettera del capo di Gabinetto del Ministro preposto al Dipartimento per la funzione pubblica) ai fini della formulazione di indirizzi in grado di incidere sull'esercizio della competenza regionale. Manca, pertanto, l'effetto lesivo suscettibile di giustificare la proposizione del conflitto (cfr. sentt. n. 771 del 1988 e n. 155 del 1977).