ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  procedimento  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo
 comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in  materia
 di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1992
 dal  Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ruscelli
 Marcello e l'Ente Ferrovie  dello  Stato,  iscritta  al  n.  711  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  24 marzo 1993 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Bologna, nel  procedimento  civile  tra
 Ruscelli Marcello e l'Ente Ferrovie dello Stato, con ordinanza del 12
 giugno  1992  (R.O.  n.  711  del  1992)  ha  sollevato  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge  30
 dicembre  1991,  n.  412,  la  quale dispone che il servizio militare
 valutabile ai sensi dell'art. 20 della  legge  n.  958  del  1986  e'
 esclusivamente quello in corso alla data dell'entrata in vigore della
 legge e quello prestato successivamente;
      che,  a  parere del giudice remittente, sarebbero violati l'art.
 3, primo comma, della Costituzione, in quanto si sarebbe  creata  una
 disparita'  di  trattamento tra i beneficiari per effetto della legge
 impugnata   e   coloro   che   hanno   prestato   servizio   militare
 precedentemente,    nonche'   l'art.   52,   secondo   comma,   della
 Costituzione, in quanto sarebbe pregiudicata la posizione  di  lavoro
 di una categoria di cittadini;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato che ha concluso per la inammissibilita' o quanto  meno  per  la
 infondatezza della questione;
    Considerato  che  la  questione  cosi'  riproposta  e'  stata gia'
 dichiarata non fondata (sent. n. 455 del 1992) e, poi, manifestamente
 infondata (ord. n. 49 del 1993) e che non sono stati  addotti  motivi
 nuovi o diversi che possano fondare una differente decisioni;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;