IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1435/87,
 proposto da Santoro Maria Antonietta, rappresentata  e  difesa  dagli
 avvocati  Michele Santoro e Michele Ali' ed elettivamente domiciliata
 presso lo studio del primo in Roma, via Sardegna  n.  50,  contro  la
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  i Ministri di grazia e
 giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro  e  della  previdenza
 sociale  e  per  la  funzione  pubblica,  in  persona  dei rispettivi
 rappresentanti  pro-tempore,  rappresentati  e difesi dall'Avvocatura
 generale dello  Stato  per  l'annullamento  del  regolamento  per  il
 riconoscimento  del  valore  abilitante  del  diploma  di  assistente
 sociale approvato con d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, nonche' di  ogni
 altro atto, presupposto, connesso e conseguenziale;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in-
 timate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data  per  letta,  alla  pubblica  udienza dell'11 giugno 1990, la
 relazione del consigliere Caro Lucrezio  Monticelli  e  udito  l'avv.
 Ali'   per   la   ricorrente,   l'avvocato  dello  Stato  Mangia  per
 l'amministrazione resistente e' presente alle ore 9;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    La ricorrente, la quale ha conseguito  il  diploma  di  assistente
 sociale  presso  la  scuola  di  servizio  sociale  di  Catania ed e'
 dipendente dell'Opera diocesana di assistenza - O.D.A.,  impugna  con
 il  gravame  in  esame - unitamente agli atti presupposti, connessi e
 conseguenziali - il  d.P.R.  15  gennaio  1987,  n.  14,  concernente
 "Valore  abilitante  del  diploma di assistente sociale in attuazione
 dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162".
    L'interessata  premette  che  il  suo  interesse   all'impugnativa
 sussiste  solo  nell'ipotesi  in  cui  si  dovesse  ritenere che alla
 medesima, nonostante abbia per lunghi periodi svolta la sua attivita'
 presso pubbliche amministrazioni in virtu' di  convenzioni  stipulate
 con  quest'ultime  dall'ente  da  cui la stessa dipende, non si possa
 applicare la disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 14/1987, la
 quale, nel quadro di  una  regolamentazione  diretta  a  limitare  il
 valore   dei   titoli   di   studio   conseguiti  presso  scuole  non
 universitarie,  ha  tuttavia   riconosciuto   efficacia   di   titolo
 abilitante "al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di
 coloro  che  alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
 in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni  dello
 Stato  o  altre  amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale
 servizio   per   almeno   un   quinquennio   presso    le    predette
 amministrazioni".
    Cio'  premesso, l'istante deduce, per l'ipotesi in cui la medesima
 non possa beneficiare della suddetta disposizione, i seguenti  motivi
 di gravame:
      1) illegittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo
 1982,  n.  162,  in  relazione  all'art.  19  dello  stesso  d.P.R. e
 dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28,  per
 violazione  dell'art.  76  della Costituzione. Violazione dell'art. 3
 della  Costituzione  sotto  il  profilo  dell'irragionevolezza  della
 disciplina. Illegittimita' derivata.
    L'art.   9  del  d.P.R.  n.  162/1982  sarebbe  costituzionalmente
 illegittimo perche' emanato sulla base  di  una  delega  legislativa,
 contenuta  nell'art.  12,  ultimo  comma,  della legge n. 28/1980, la
 quale non consentiva al Governo di dettare  disposizioni  legislative
 intese anche a disciplinare la professione di assistente sociale.
    In  ogni  caso  il  d.P.R.  n.  14/1987  sarebbe  illegittimo  per
 violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  per  aver  del   tutto
 irragionevolmente  accordato  valore  abilitante  ai  soli diplomi di
 coloro che erano legati  da  un  rapporto  di  pubblico  impiego  con
 l'amministrazione;
      2)  eccesso  di  potere  sotto  il profilo dell'irragionevolezza
 della disciplina. Violazione dell'art. 19 del d.P.R. 10  marzo  1982,
 n. 162. Eccesso di potere.
    Lamenta la ricorrente che le restrizioni imposte all'efficacia dei
 diplomi  conseguiti  presso le scuole non universitarie non avrebbero
 alcuna  valida  giustificazione  e  che  si  porrebbero  comunque  in
 sostanziale  contrasto  con  l'art.  19  del  d.lgs. n. 162/1982, che
 avrebbe imposto di tenere in maggiore  considerazione  i  diplomi  in
 questione.
    Si  sono  costituite  in  giudizio le amministrazioni intimate, le
 quali  hanno  eccepito  in  via  preliminare  l'inammissibilita'  del
 ricorso  per  difetto  d'interesse, concludendo poi nel merito per la
 reiezione dello stesso per infondatezza.
                             D I R I T T O
    Con separata sentenza  il  collegio  ha  provveduto  a  dichiarare
 l'infondatezza  della  sollevata  eccezione  di  inammissibilita' del
 ricorso.
    Con la medesima sentenza si  e'  altresi'  rilevato  che,  tra  le
 censure   dedotte   nel   ricorso,   assume   un  valore  logicamente
 pregiudiziale  quella  con  la  quale  si  contesta  la  legittimita'
 costituzionale   dell'art.  9  del  d.lgs.  10  marzo  1982,  n.  162
 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole  di
 specializzazione   e   dei   corsi   di   perfezionamento",  giacche'
 l'impugnato d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 "Valore abilitante del  di-
 ploma  di  assistente sociale in attuazione del d.P.R. 10 marzo 1982,
 n.  162",  e'  stato  emanato  in  esecuzione  di   tale   norma   e,
 conseguentemente,   l'eventuale   venir   meno   del  suo  fondamento
 legislativo condurrebbe alla caducazione totale dello  stesso,  senza
 alcuna  possibilita'  di  esaminare le ulteriori censure attinenti al
 suo contenuto.
    Nella sentenza in parola si e' anche anticipato  che,  ritenendosi
 non    manifestamente    infondata    la   sollevata   questione   di
 costituzionalita', si sarebbe provveduto con la presente ordinanza  a
 rimettere la questione stessa all'esame della Corte costituzionale.
    Al  riguardo  va  innanzitutto  osservato  che  appare evidente la
 rilevanza della questione, perche' - come si e' gia'  sottolineato  -
 l'eventuale  dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n.  162,  porterebbe  -  in  accoglimento
 della  richiesta  rivolta  in  tal  senso  dalla  ricorrente  -  alla
 caducazione dell'impugnato d.P.R. n. 14/1987.
    Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione,
 va rilevato quanto segue.
    L'art. 77, primo comma, della Costituzione dispone che "il Governo
 non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
 valore di legge ordinaria".
    L'art. 76 della Costituzione prevede a sua volta che  "l'esercizio
 della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non
 con  determinazione  di  principi  e criteri direttivi e soltanto per
 tempo limitato e per oggetto definiti".
    Orbene, nella fattispecie il Governo ha emanato  una  disposizione
 legislativa:  l'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162, senza che vi
 fosse stata una apposita delega da parte delle Camere.
    Tale  articolo  dispone infatti: "Con decreti del Presidente della
 Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
 proposta  del  Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
 Ministro di grazia e giustizia ed  i  Ministri  interessati,  possono
 essere  determinati  i  diplomi  delle scuole dirette a fini speciali
 che, in relazione a specifici  profili  professionali,  hanno  valore
 abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di
 titolo  per  l'accesso  a determinati livelli funzionali del pubblico
 impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea.
    I decreti  di  cui  al  precedente  comma,  attinenti  al  settore
 sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale".
    Senonche',  l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980,
 n. 28, sulla cui base e' stato emanato il d.lgs. 10  marzo  1982,  n.
 162,  prevede:  "Entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 1
 il Governo e' delegato ad emanare norme per rivedere gli  ordinamenti
 degli  osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole
 dirette a fini speciali  e  delle  scuole  di  perfezionamento  e  di
 specializzazione,  tenendo  conto  per queste ultime dell'istituzione
 dei corsi di dottorato di ricerca".
    E'  dunque  evidente  che  una  delega  rivolta  semplicemente  "a
 rivedere  gli  ordinamenti  delle scuole dirette a fini speciali" non
 consentiva  al  Governo  di   dettare   anche   una   norma   diretta
 sostanzialmente  ad  incidere sul libero esercizio di una determinata
 professione (quella di assistente sociale),  rendendo  necessario  un
 titolo di studio dapprima non richiesto.
    In  tal  senso  si  e'  del resto espressa l'adunanza generale del
 Consiglio di Stato allorquando ha formulato, con  parere  30  ottobre
 1986, n. 37, le proprie valutazioni sullo schema di quello che e' poi
 divenuto il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.
    Se  poi  si  volesse  ritenere  che l'art. 12, ultimo comma, della
 legge n. 28/1980 debba essere interpretato nel senso  che  la  delega
 comprendeva  anche  la possibilita' di disciplinare la professione di
 assistente sociale, detta disposizione dovrebbe  considerarsi,  sotto
 questo profilo, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per non
 aver  posto  a tal riguardo alcun principio e criterio direttivo (con
 conseguente illegittimita' derivata dall'art. 9 del d.lgs.  10  marzo
 1982, n. 162).