IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1435/87, proposto da Santoro Maria Antonietta, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Santoro e Michele Ali' ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Sardegna n. 50, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, in persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato per l'annullamento del regolamento per il riconoscimento del valore abilitante del diploma di assistente sociale approvato con d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, nonche' di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in- timate; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza dell'11 giugno 1990, la relazione del consigliere Caro Lucrezio Monticelli e udito l'avv. Ali' per la ricorrente, l'avvocato dello Stato Mangia per l'amministrazione resistente e' presente alle ore 9; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O La ricorrente, la quale ha conseguito il diploma di assistente sociale presso la scuola di servizio sociale di Catania ed e' dipendente dell'Opera diocesana di assistenza - O.D.A., impugna con il gravame in esame - unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenziali - il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, concernente "Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162". L'interessata premette che il suo interesse all'impugnativa sussiste solo nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che alla medesima, nonostante abbia per lunghi periodi svolta la sua attivita' presso pubbliche amministrazioni in virtu' di convenzioni stipulate con quest'ultime dall'ente da cui la stessa dipende, non si possa applicare la disposizione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 14/1987, la quale, nel quadro di una regolamentazione diretta a limitare il valore dei titoli di studio conseguiti presso scuole non universitarie, ha tuttavia riconosciuto efficacia di titolo abilitante "al diploma di assistente sociale, comunque conseguito, di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in servizio quali assistenti sociali presso le amministrazioni dello Stato o altre amministrazioni pubbliche, o che abbiano svolto tale servizio per almeno un quinquennio presso le predette amministrazioni". Cio' premesso, l'istante deduce, per l'ipotesi in cui la medesima non possa beneficiare della suddetta disposizione, i seguenti motivi di gravame: 1) illegittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, in relazione all'art. 19 dello stesso d.P.R. e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, per violazione dell'art. 76 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevolezza della disciplina. Illegittimita' derivata. L'art. 9 del d.P.R. n. 162/1982 sarebbe costituzionalmente illegittimo perche' emanato sulla base di una delega legislativa, contenuta nell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28/1980, la quale non consentiva al Governo di dettare disposizioni legislative intese anche a disciplinare la professione di assistente sociale. In ogni caso il d.P.R. n. 14/1987 sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione per aver del tutto irragionevolmente accordato valore abilitante ai soli diplomi di coloro che erano legati da un rapporto di pubblico impiego con l'amministrazione; 2) eccesso di potere sotto il profilo dell'irragionevolezza della disciplina. Violazione dell'art. 19 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. Eccesso di potere. Lamenta la ricorrente che le restrizioni imposte all'efficacia dei diplomi conseguiti presso le scuole non universitarie non avrebbero alcuna valida giustificazione e che si porrebbero comunque in sostanziale contrasto con l'art. 19 del d.lgs. n. 162/1982, che avrebbe imposto di tenere in maggiore considerazione i diplomi in questione. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, le quali hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilita' del ricorso per difetto d'interesse, concludendo poi nel merito per la reiezione dello stesso per infondatezza. D I R I T T O Con separata sentenza il collegio ha provveduto a dichiarare l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilita' del ricorso. Con la medesima sentenza si e' altresi' rilevato che, tra le censure dedotte nel ricorso, assume un valore logicamente pregiudiziale quella con la quale si contesta la legittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento", giacche' l'impugnato d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 "Valore abilitante del di- ploma di assistente sociale in attuazione del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162", e' stato emanato in esecuzione di tale norma e, conseguentemente, l'eventuale venir meno del suo fondamento legislativo condurrebbe alla caducazione totale dello stesso, senza alcuna possibilita' di esaminare le ulteriori censure attinenti al suo contenuto. Nella sentenza in parola si e' anche anticipato che, ritenendosi non manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalita', si sarebbe provveduto con la presente ordinanza a rimettere la questione stessa all'esame della Corte costituzionale. Al riguardo va innanzitutto osservato che appare evidente la rilevanza della questione, perche' - come si e' gia' sottolineato - l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162, porterebbe - in accoglimento della richiesta rivolta in tal senso dalla ricorrente - alla caducazione dell'impugnato d.P.R. n. 14/1987. Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione, va rilevato quanto segue. L'art. 77, primo comma, della Costituzione dispone che "il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria". L'art. 76 della Costituzione prevede a sua volta che "l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definiti". Orbene, nella fattispecie il Governo ha emanato una disposizione legislativa: l'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162, senza che vi fosse stata una apposita delega da parte delle Camere. Tale articolo dispone infatti: "Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea. I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale". Senonche', l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, sulla cui base e' stato emanato il d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162, prevede: "Entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 il Governo e' delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca". E' dunque evidente che una delega rivolta semplicemente "a rivedere gli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali" non consentiva al Governo di dettare anche una norma diretta sostanzialmente ad incidere sul libero esercizio di una determinata professione (quella di assistente sociale), rendendo necessario un titolo di studio dapprima non richiesto. In tal senso si e' del resto espressa l'adunanza generale del Consiglio di Stato allorquando ha formulato, con parere 30 ottobre 1986, n. 37, le proprie valutazioni sullo schema di quello che e' poi divenuto il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14. Se poi si volesse ritenere che l'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28/1980 debba essere interpretato nel senso che la delega comprendeva anche la possibilita' di disciplinare la professione di assistente sociale, detta disposizione dovrebbe considerarsi, sotto questo profilo, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per non aver posto a tal riguardo alcun principio e criterio direttivo (con conseguente illegittimita' derivata dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162).