ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 238, primo
 comma, e 513, primo comma, del codice di procedura  penale,  promosso
 con  ordinanza  emessa  il  25  giugno  1992 dalla Corte d'Appello di
 Cagliari, nel  procedimento  penale  a  carico  di  Casti  Francesco,
 iscritta  al  n.  699  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  46,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio  1993  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza  in epigrafe la Corte d'Appello di
 Cagliari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  238, primo
 comma, e 513, primo comma, del  codice  di  procedura  penale  "nella
 parte in cui non consentono l'acquisizione e quindi la lettura, delle
 dichiarazioni  rese  dall'imputato al pubblico ministero nel corso di
 indagini  preliminari  svolte  in  relazione   ad   un   procedimento
 connesso";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  per la restituzione degli atti al giudice remittente per
 il riesame della questione.
    Considerato che il giudice a quo ha sollevato la  questione  sulla
 base  del testo dell'art. 238 nella formulazione derivata dal decreto
 legge 8 giugno 1992 n. 306, il  quale  (al  primo  comma)  consentiva
 l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale solo
 in  caso  di  prove assunte nell'incidente probatorio, in giudizio, o
 delle  quali  era  stata  data  lettura  nello  stesso;  mentre   non
 consentiva piu' (al quarto comma) la utilizzabilita' di prove assunte
 in  altro  procedimento  penale  (diverse  da  quelle di cui al primo
 comma) ai fini delle contestazioni  di  cui  agli  artt.  500,  terzo
 comma, e 503 del codice di procedura penale;
      che  la  legge  7  agosto  1992,  n. 356 ha convertito in legge,
 modificandolo,  detto  testo,  con  la  conseguenza   che   l'attuale
 formulazione  dell'art.  238, quarto comma, consente ora di acquisire
 al fascicolo dibattimentale, mediante le contestazioni  effettuate  a
 norma  dell'art.  503, anche i verbali di dichiarazioni rese in altri
 procedimenti penali, diverse da quelle gia' previste al primo comma;
      che pertanto occorre restituire gli atti al  giudice  remittente
 affinche'  riesamini,  alla luce della nuova disciplina, la rilevanza
 della questione.