ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 25 novembre 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Salerno nel procedimento penale a carico di Falcone Giacomo, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993; 2) ordinanza emessa il 18 novembre 1992 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Olivieri Pierluigi, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Salerno ha sollevato, con due ordinanze di identico contenuto, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, deducendo al riguardo la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto si determina una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio, invece inclusa tra quegli atti, malgrado entrambe le richieste integrino una specifica attivita' dell'organo preposto all'esercizio della azione penale che "e' chiara espressione della volonta' di non rinunciare all'esercizio di punire" da parte del medesimo organo; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti; che il giudice a quo nella specie richiede una pronuncia additiva in materia penale vo'lta ad integrare la serie degli atti che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della prescrizione; che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 della Costituzione (v. ordinanza n. 114 del 1983); e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;