IL TRIBUNALE Viste le istanze di riesame, presentate da Loreto Francesco, Loreto Pasquale, Cesarano Pasqua e Pagano Giuseppina avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio, emesso dal p.m. presso il tribunale di Salerno, in data 10 ottobre 1992; Esaminati gli atti e sentite le parti; Premesso in fatto che il p.m. in data 10 ottobre 1992 ha convalidato il sequestro probatorio dell'immobile, con relativo arredamento, di proprieta' di Loreto Pasquale, indagato dei reati di cui all'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, nonche' di estorsione, sequestro di persona ed omicidio; Rilevato che risulta preliminare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 in relazione agli artt. 27, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, cosi' come eccepito dalla difesa; Considerato che, per i motivi gia' esposti nell'ordinanza del 2 novembre 1992 di questo tribunale, la suddetta questione non e' manifestamente infondata; che, con riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, la norma in esame, configurando una ipotesi di reato proprio, ancora la sussistenza della fattispecie criminosa alla qualifica di indagato per una delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12-quinquies, o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale; che tali qualita', a differenza di quelle di soggetto nei cui confronti e' stata emessa sentenza di condanna o e' stata applicata misura di prevenzione personale, passate in giudicato, hanno carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbero avere alcuna rilevanza giuridica attesa la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 della Costituzione (tant'e' che in concreto potrebbe verificarsi, addirittura in un momento successivo alla condanna per il reato in questione, la caducazione di tali status personali); che assume rilievo finanche la condizione di colui nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione personale, quando tale misura e' ante delictum, il che sembra evidenziare in modo ancora piu' stridente, il contrasto con la riferita norma costituzionale; che, poi, quanto agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il delitto in questione si configura come un reato a condotta mista, prima commissiva (possesso o disponibilita' di beni di valore sproporzionato all'attivita' svolta e o a redditi dichiarati), poi omissiva (mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni, strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova), cosicche' il diritto di difesa risulta compromesso non potendo essere esercitato anche a mezzo del silenzio, che al contrario integra uno degli elementi oggettivi del reato; che, pertanto, in relazione all'art. 3 della Costituzione, si configura una disparita' di trattamento tra gli indagati di cui all'art. 12-quinquies che non possono avvalersi della facolta' di non rispondere e gli indagati per gli altri reati; Ritenuto, inoltre, che la questione e' rilevante ai fini della decisione in quanto questo tribunale e' stato investito della richiesta di riesame di sequestro probatorio, in relazione all'ipotesi criminosa di cui all'art. 12-quinquies, per cui la sussistenza del fumus commissi delicti impone una valuazione positiva della legittimita' costituzionale della norma incriminatrice;