IL PRETORE Ordinanza pronuncita dal pretore di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro nella causa iscritta al n. 4351/91 r.g. di questa pretura e promossa, nei confronti della cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, da Barbieri ing. Riccardo ed altri, a scioglimento della riserva formulata all'udienza tenuta in data 11 gennaio 1993. I ricorrenti, ingegnieri o architetti iscritti nel rispettivo albo professionale di Reggio Emilia e titolari di pensione di vecchiaia maturata e riconosciuta al loro avvenuto collocamento a riposto per raggiunti limiti di eta' per effetto della passata iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria in dipendenza della prestazione da parte loro di attivita' lavorativa subordinata, aventi intrapreso, dopo il cennato collocamento a riposo, l'esercizio con carattere di continuita' della libera professione con conseguente iscrizione (anteriormente vietata) alla cassa convenuta, hanno sollevato - e mantenuto anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 259 in data 1/8 giugno 1992 avente dichiarato la non fondatezza della questione -, in riferimento agli artt. 3 e 38 cpv. della Costituzione, dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6 con le modifiche ed integrazioni della legge n. 290 del 1990 "nella parte in cui non prevede che l'esclusione dell'iscrizione alla cassa debba rimanere anche per tutti gli ingegnieri ed architetti che, gia' iscritti a forme di previdenza obbligatoria a seguito di un rapporto di lavoro subordinato, abbiano gia' conseguito la pensione per raggiunti limiti di eta'". Si sostiene, in definitiva, dai ricorrenti che l'obbligo di iscrizione e di contribuzione alla cassa da parte di professionisti gia' anziani per esere intervenuta la prima iscrizione soltanto dopo un pensionamento per vecchiaia si tradurrebbe in una vulnerazione del principio di solidarieta' - da intendersi esistente, non solo a favore della collettivita' degli iscritti alla cassa, ma anche a favore del singolo iscritto - per rimanere di fatto esclusa, in ragione dell'eta', la possibilita' di acquisire il diritto alla prestazione pensionistica della cassa (che, come meglio si vedra', e' nella fattispecie unicamente quella di cui all'art. 6 della legge n. 290/1990), per rimanere inoltre del tutto incerta la possibilita' (essenzialmente legata ad una cessazione dell'attivita' liberoprofessionale compiuta da ingegnere o architetto ultrasessantacinquenne) di ottenere la restituzione dei contributi versati, dal momento che il combinato disposto degli artt. 20 della legge n. 6/1981 e 15 della legge n. 290/1990 ha limitato il diritto alla restituzione, in ipotesi di morte dell'iscritto, ai soli supestiti (coniuge, figli minorenni, figli maggiorenni inabili al lavoro) indicati nell'art. 7 della legge n. 6/1981. La questione, ad avviso del giudicante, appare rilevante e non manifestamente infondata, posto che i ricorrenti hanno verbalmente dichiarato di aver prestato servizio lavorativo alle dipendenze dello Stato e di essere dello Stato pensionati, nonostante sia intervenuta in corso di causa la menzionata pronuncia n. 259/1992 della Corte costituzioanle. Come noto, la pronuncia in questione si e' espressamente occupata della doglianza piu' sopra fatta propria dai ricorrenti ed ha statuito trattarsi di obiezione non piu' proponibile dopo che l'art. 6 della legge n. 290/1990, avente natura di lex specialis rispetto alla norma generale dell'art. 1 della legge n. 45/1990 (limitante la possibilita' di supplemento di pensione solo per i professionisti titolari di pensione di anzianita'), ha qualificato il rapporto assicurativo di un iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale come titolo alla liquidazione di un supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore, sebbene non sia piu' in atto una posizione assicurativa presso tale ente. La riferita statuzione della Corte regolatrice, indubbiamente idonea ai fini di individuare la funzione solidaristica individuale dell'obbligo contributivo posto a carico dell'ingegnere o architetto esercente la libera professione dopo il termine di un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria e conclusosi con l'attribuzione di pensione di vecchiaia, non ha pero' valutato che l'istituto del supplemento di pensione - pare trattarsi di supplemento ottenibile una sola volta e presupponente la cessazione dell'attivita' professionale (art. 6 della legge n. 290/1990, in collegamento con la norma-madre dell'art. 1 legge n. 45/1990), conseguentemente deteriore rispetto ai piu' supplementi biennali in costanza di attivita' previsti per i pensionati di vecchiaia della cassa convenuta: e gia' questo sarebbe argomento di riflessione - non e' applicabile a quei professionisti che, come i ricorrenti, siano pensionati dello Stato. Per legge, lo Stato non dispone di forme autonome di gestione della previdenza, limitandosi a definire la posizione previdenziale o con l'attribuzione della pensione in attuazione della legge n. 322/1958 o con l'attribuzione dell'indennita' una tantum in luogo di pensione; non essendo poi prevista un'attivita' in favore dello Stato posteriormente al collocamento in quiescenza, la legge non prevede possibilita' di riconoscimento di supplementi di pensione, istituto dunque sconosciuto all'ordinamento statuale. La situazione esposta e' stata recentemente ribadita, con espresso riferimento alla legge n. 45/1990, dal Ministero del tesoro mediante circolare n. 24 del 13 marzo 1992 che, mentre afferma la possibilita' del libero professionista, avente prestato servizio presso lo Stato o le aziende autonome, di trasferire i periodi di contribuzione accreditati presso tali organismi verso la gestione cui sia successivamente iscritto, esclude la correlativa possibilita' di ricongiunzione presso lo Stato o le aziende autonome, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di periodi di assicurazione presso altre forme di previdenza, una volta che il professionista, per aver compiuto l'eta' pensionabile sia stato collocato in quiescenza; la circolare sottolinea poi come sia estraneo al settore statale l'istituto del supplemento di pensione. Poiche', dunque, deve concludersi che i ricorrenti, liberi professionisti iscritti alla cassa convenuta in dipendenza dell'esercizio di attivita' professionale in modo continuativo dopo il collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di eta' da rapporti subordinati intrattenuti con lo Stato, non possono valersi della possibilita' di richiedere il supplemento di pensione previsto dall'art. 6 della legge n. 290/1990 e ravvisato dalla Corte costituzionale quale argomento-cardine per affermare l'infondatezza della sollevata questione di incostituzionalita' dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, pare rilevante e non manifestamente infondato riproporre la questione nella seguente piu' limitata formulazione: esamini la Corte, in riferimento agli artt. 3 e 38 cpv. della Costituzione, la legittimita' costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6 con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge n. 290/1990 "nella parte in cui non prevede che l'iscrizione alla Cassa convenuta e l'obbligo conseguente di contribuzione debba rimanere anche per gli ingegneri ed architetti che, gia' iscritti a forme di previdenza obbligatoria a seguito di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo Stato o sue aziende autonome, abbiano conseguito la pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di eta' e non possano fruire, per la successiva attivita' professionale, di supplemento di pensione ex art. 6 legge n. 290/1990 siccome statuito da Corte costituzionale n. 259/1992". Nell'ipotesi, infine, in cui la Corte regolatrice intendesse riaffermare la precedente statuizione, esamini la Corte, in riferimento ai medesimi precetti costituzionali, la legittimita' della legge n. 322/1958 "nella parte in cui non prevede possibilita' di supplementi di pensione per i liberi professionisti che, collocati in quiescenza per raggiunti limiti di eta' a seguito di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo Stato o sue aziende autonome, successivamente esercitino in modo continuativo attivita' liberoprofessionale con iscrizione obbligatoria alla Cassa convenuta". E' appena il caso di rilevare che la teste' formulata eccezione, sollevata in via subordinata dai ricorrenti, trae rilevanza e non manifesta infondatezza dal rappresentare "l'altra faccia" di una doglianza incentrata sul fatto di una contribuzione altrimenti del tutto inutile ed improduttiva di vantaggi per i soggetti obbligati.