IL VICE PRETORE
    Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede;
                              R I L E V A
    Con  atto  di  citazione  notificato  il  23  novembre  1992 Sessa
 Vigilante e Salomone Mariantonia, premettendo  di  aver  concesso  in
 locazione,  con  decorrenza  1½  dicembre 1980, per uso abitazione un
 appartamento di vani 5 ed acessori in Mercato San Severino  alla  via
 G.  Amendola  n. 11, piano II alla sig.ra Pappalardo Soccorsa, per il
 canone attuale di L. 210.000, e che detto contratto andava a  scadere
 il  30 novembre 1992, data per la quale era stata intimata tempestiva
 disdetta, intimavano alla conduttrice licenza  per  finita  locazione
 alla  predetta  data,  nel  contempo citandola per la convalida o, in
 caso, di opposizione, per l'emissione  di  ordinanza  provvisoria  di
 rilascio, con condanna alle spese.
    Instauratosi   ritualmente   il   contraddittorio,  si  costituiva
 l'intimata che si opponeva  alla  convalida  in  forza  del  disposto
 dell'art. 11 legge 8 agosto 1992, n. 359, specificamente adducendo di
 intender  valersi  della possibilita' di stipulare un patto in deroga
 o, in mancanza, di usufruire della conseguente proroga  di  due  anni
 del contratto di locazione.
    Gli intimati deducevano l'inapplicabilita' al caso di specie della
 normativa  invocata,  non essendo intercorsa alcuna trattativa per il
 rinnovo del contratto, richiedendo, stante l'opposizione, l'emissione
 di ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 665 del c.p.c.
    Sulle contrapposte richieste veniva riservata la decisione.
    Va, preliminarmente, osservato  come  il  tenore  letterale  della
 norma  invocata dall'intimata, non consente di limitare la proroga ai
 soli casi in cui il mancato accordo sul canone si  sia  avuto  prima,
 nel  corso  o  al  termine  di trattative per la stipula del patto in
 deroga, comminandosi la proroga, a tenore letterale della  norma,  in
 tutti  casi  in  cui,  alla  prima scadenza successiva all'entrata in
 vigore della legge (come nel caso di specie), le parti, comunque, non
 raggiungano un accordo sul canone.
    Alla luce di tale premessa, questo giudice rileva  come  la  norma
 invocata dalla conduttrice, nel caso in esame, vale a dire l'art. 11,
 comma  2-  bis,  del  d.l.  11  luglio  1992, n. 333, convertito con
 modificazioni in legge 8 agosto 1992, n.  359,  non  vada  esente  da
 forti  dubbi  di  incostituzionalita', con riferimento agli artt. 3 e
 42, secondo comma, della Carta costituzionale.
    Ed invero la disciplina indicata pone una proroga generalizzata ed
 indifferenziata  senza  una  previa  valutazione  comparativa   delle
 condizioni  economiche  del  conduttore  e  del  locatore, risultando
 evidente come, per effetto  della  norma,  conduttori  economicamente
 piu' forti possano arricchirsi nei confronti di locatori in posizione
 economica piu' svantaggiata.
    D'altra parte, al locatore viene imposta la proroga biennale senza
 possibilita'  di allegazione, al fine di evitarla o, una volta sorta,
 di farla cessare, di necessita'  personali,  imponendosi,  cosi',  la
 sostanziale  privazione  del  bene  per  due  anni  senza  che le sue
 esigenze   ed   i   suoi   bisogni,   connessi   al   bene   primario
 dell'abitazione, siano in alcun modo presi in considerazione.
    Va,  quindi,  sollevata,  in quanto rilevante nel caso di specie e
 non manifestamente infondata, questione  di  costituzionalita'  della
 norma in esame, invocando il relativo giudizio della consulta.
    All'esito  del  giudizio  incidentale cosi' attivato potra' essere
 presa in esame l'istanza di concessione dell'ordinanza provvisoria di
 rilascio, intentendosi il presente giudizio  sospeso  nella  pendenza
 della  fase  sommaria a prima dell'esaurimento del potere del Giudice
 di emettere i provvedimenti relativi a tale fase,  a  cognizione  non
 piena, ex art. 665 del c.p.c.