IL VICE PRETORE Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede; R I L E V A Con atto di citazione notificato il 23 novembre 1992 Sessa Vigilante e Salomone Mariantonia, premettendo di aver concesso in locazione, con decorrenza 1½ dicembre 1980, per uso abitazione un appartamento di vani 5 ed acessori in Mercato San Severino alla via G. Amendola n. 11, piano II alla sig.ra Pappalardo Soccorsa, per il canone attuale di L. 210.000, e che detto contratto andava a scadere il 30 novembre 1992, data per la quale era stata intimata tempestiva disdetta, intimavano alla conduttrice licenza per finita locazione alla predetta data, nel contempo citandola per la convalida o, in caso, di opposizione, per l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, con condanna alle spese. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'intimata che si opponeva alla convalida in forza del disposto dell'art. 11 legge 8 agosto 1992, n. 359, specificamente adducendo di intender valersi della possibilita' di stipulare un patto in deroga o, in mancanza, di usufruire della conseguente proroga di due anni del contratto di locazione. Gli intimati deducevano l'inapplicabilita' al caso di specie della normativa invocata, non essendo intercorsa alcuna trattativa per il rinnovo del contratto, richiedendo, stante l'opposizione, l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 665 del c.p.c. Sulle contrapposte richieste veniva riservata la decisione. Va, preliminarmente, osservato come il tenore letterale della norma invocata dall'intimata, non consente di limitare la proroga ai soli casi in cui il mancato accordo sul canone si sia avuto prima, nel corso o al termine di trattative per la stipula del patto in deroga, comminandosi la proroga, a tenore letterale della norma, in tutti casi in cui, alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge (come nel caso di specie), le parti, comunque, non raggiungano un accordo sul canone. Alla luce di tale premessa, questo giudice rileva come la norma invocata dalla conduttrice, nel caso in esame, vale a dire l'art. 11, comma 2- bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359, non vada esente da forti dubbi di incostituzionalita', con riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Carta costituzionale. Ed invero la disciplina indicata pone una proroga generalizzata ed indifferenziata senza una previa valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e del locatore, risultando evidente come, per effetto della norma, conduttori economicamente piu' forti possano arricchirsi nei confronti di locatori in posizione economica piu' svantaggiata. D'altra parte, al locatore viene imposta la proroga biennale senza possibilita' di allegazione, al fine di evitarla o, una volta sorta, di farla cessare, di necessita' personali, imponendosi, cosi', la sostanziale privazione del bene per due anni senza che le sue esigenze ed i suoi bisogni, connessi al bene primario dell'abitazione, siano in alcun modo presi in considerazione. Va, quindi, sollevata, in quanto rilevante nel caso di specie e non manifestamente infondata, questione di costituzionalita' della norma in esame, invocando il relativo giudizio della consulta. All'esito del giudizio incidentale cosi' attivato potra' essere presa in esame l'istanza di concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, intentendosi il presente giudizio sospeso nella pendenza della fase sommaria a prima dell'esaurimento del potere del Giudice di emettere i provvedimenti relativi a tale fase, a cognizione non piena, ex art. 665 del c.p.c.