IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 882/1990 proposto da: Maria Cristina Falzoni, rappresentata e difesa dall'avv. R. Miniero ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bologna, via L. C. Farini n. 10; contro regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. R. Russo ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Bologna, via De' Musei n. 4; U.S.L. n. 30 di Cento, non costituita in giudizio; per l'annullamento della deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 7158, di approvazione dei ruoli nominativi regionali del personale del s.s.n., nella parte in cui l'odierna ricorrente e' stata inserita nella posizione funzionale di "psicologo collaboratore", anziche' in quella di "psicologo coadiutore", e con la decorrenza 1½ gennaio 1986 anziche' 1½ gennaio 1984; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Emilia- Romagna; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 25 novembre 1992 il relatore dott. Claudio Rovis; Uditi, altresi', l'avv. Miniero per la ricorrente e l'avv. Stefanelli, in sostituzione dell'avv. Russo, per la resistente regione; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O L'odierna ricorrente, proveniente dal disciolto ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, ha impugnato la deliberazione 28 dicembre 1989, n. 7158, della giunta regionale dell'Emilia-Romagna nella parte in cui e' stata inquadrata nella posizione funzionale di "psicologo collaboratore" con la decorrenza 1½ gennaio 1986. Asseriva l'interessata che, essendo in possesso di entrambi i requisiti previsti dall'allegato "2" al d.P.R. n. 761/1979 (anzianita' di servizio superiore a dieci anni nel ruolo tecnico ed aver svolto funzioni di direzione da almeno un anno), aveva diritto alla attribuzione della superiore posizione funzionale di "psicologo coadiutore". La decorrnza del relativo inquadramento, poi, avrebbe dovuto esser fissata al 1½ gennaio 1984, giusta la prescrizione contenuta nel dispositivo del D.P.G.R. 17 luglio 1984, n. 656, secondo cui "con sucessivo provvedimento, la Giunta regionale disporra' l'iscrizione del .. personale che rivesta una posizione di ruolo, con effetto 1½ gennaio 1984, nei ruoli nominativi regionali del personale del S.S.N. ..". Nelle more del giudizio interveniva la sentenza n. 331/1992 con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi in un caso analogo, dichiarava la illegittimita' costituzionale della tab. 2 allegata al d.P.R. n. 761/1979 nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi appartenenti al ruolo tecnico degli enti di cui alla legge n. 70/1975, richiedeva che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da almeno un anno. Conseguentemente, divenuto ormai irrilevante il requisito della preposizione ad una struttura organizzativa ai fini del richiesto inquadramento, l'interessata, mutando linea difensiva, ammetteva di non essere in possesso dell'ulteriore requisito indicato dalla citata tab. "2" allegata al d.P.R. n. 761 (anzianita' minima di dieci anni nel ruolo tecnico dell'Amministrazione di provenienza), contestualmente sollevando eccezione di incostituzionalita' del requisito stesso per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione in riferimento all'irrazionale miglior trattamento riservato al personale proveniente dalle regioni e dagli enti locali, il quale consegue la posizione intermedia senza necessita' di alcuna anzianita'. Resisteva in giudizio l'amministrazione regionale eccependo l'inammissibilita' della dedotta erroneita' della decorrenza dell'inquadramento per mancata impugnazione sia del d.m. 28 dicembre 1985 che tale decorrenza aveva espressamente fissato, sia della delibera regionale 26 novembre 1991, n. 5927, che aveva riconfermato l'inqudramento stesso. Nel merito, mentre si rimetteva a giustizia circa la necessita' del possesso del requisito della direzione di una struttura organizzativa, osservava che il riscontrato difetto del possesso dell'ulteriore requisito dell'anzianita' nel ruolo di provenienza era da solo sufficiente a rendere infondato il ricorso, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione. All'udienza di discussione del 25 novembre 1992 - ove la causa passava in decisione - la ricorrente, tramite il proprio procuratore, confermava con dichiarazione resa a verbale di essere sprovvista del requisito dell'anzianita' decennale richiesta dalla tab. 2 allegata al d.P.R. n. 761/1979 ai fini dell'inquadramento nella posizione intermedia di "psicologo coadiutore". Con sentenza adottata nella stess camera di consiglio di cui alla presente ordinanza, mentre si e' dichiarato inammissibile il ricorso nei limiti in cui era rivolto a censurare la disposta decorrenza dal 1½ gennaio 1986 degli inquadramenti del personale assegnato al S.S.N. proveniente dagli enti di cui alla legge n. 70/1975, si e' ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla ricorrente, dei maggiori requisiti richiesti agli psicologi provenienti dagli enti parastatali per l'inquadramento nella posizione funzionale intermedia di psicologo: "coadiutore" della tabella allegata sub 2 al d.P.R. n. 761/1979, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Contestualmente si e' provveduto a sospendere il giusuzio sul punto controverso fino alla pronuncia della Corte costituzionale, cui ora vengono sottoposte le osservazioni che seguono. D I R I T T O L'odierna ricorrente e' transitata nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ove e' stata iscritta nella posizione funzionale iniziale di psicologo collaboratore, proveniente dal ruolo tecnico del disciolto E.N.P.I. in cui rivestita la qualifica di collaboratore tecnico con un'anzianita' di servizio comunque inferiore a dieci anni. Orbene nel censurare l'attribuita posizione funzionale, l'interessata afferma di aver diritto all'inquadramento nella posizione intermedia di psicologo coadiutore, alla stregua del personale inserito in analoga posizione funzionale proveniente dalla regione o dagli enti locali. A tal proposito l'interessata solleva eccezione di incostituzionalita' della tabella contenuta nell'allegato 2 al d.P.R. n. 761/1979 nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale intermedia degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla legge n. 70/1975 che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita' in qualita' di collaboratore tecnico del ruolo tecnico, richiede che gli stessi possedessero un'anzianita' di servizio nel medesimo ruolo tecnico di almeno dieci anni. La questione, cosi' come posta, risulta rilevante ai fini dell'assumenda decisione e, oltre tutto, non manifestamente infondata. Secondo quanto disposto dall'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, come modificato dalla recente sentenza della Corte costituzionale 2-15 luglio 1992 n. 331 (che ha escluso la costituzionalita' del requisito della preposizione da almeno un anno alla direzione di struture organizzative per l'inquadramento nella posizione intermedia degli psicologi provenienti dagli enti parastatali), lo psicologo proveniente dagli enti di cui alla legge n. 70/1975 ha diritto all'inquadramento nella qualifica di coadiutore solo se abbia maturata almeno dieci anni di servizio nela qualifica stessa presso l'ente di originaria appartenenza. Orbene, l'interessata non possiede tale requisito di servizio: lo ha espressamente affermato il procuratore della ricorrente con dichiarazione resa a verbale in sede di discussione della presente causa. Sicche', allo stato della vigente normativa, il ricorso avrebbe dovuto essere respinto per difetto di un requisito sostanziale in capo alla ricorrente. Ma l'eccezione di incostituzionalita' risulta anche non manifestamente infondata. Appare, infatti, decisamente irrazionale ed ingiustificato il miglior trattamento riservato al personale proveniente dalle regioni e dagli enti locali rispetto a quello proveniente dagli enti di cui alla legge n. 70/1975: i primi, invero, a differenza dei secondi, ottengono l'iscrizione nella posizione funzionale intermedia di "psicologo coadiutore" sulla base del mero possesso di una qualifica del tutto analoga a quella richiesta al personale degli enti parastatali, ma priva di qualsiasi anzianita'. Con la conseguenza che lo psicologo laureato in possesso della relativa qualifica alla data del 20 dicembre 1979, che abbia appena conseguito la nomina nella qualifica stessa, viene iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del S.S.N. nella posizione funzionale iniziale, ovvero in quella intermedia, a seconda che provenga dagli enti parastatali ovvero, rispettivamente, dalle regioni e dagli enti locali. Nel caso di specie, in effetti, il diverso trattamento risulta privo di qualsiasi ragionevole giustificazione, atteso che le rispettive qualifiche - quelle degli enti locali e delle regioni da una parte, e quelle degli enti parastatali dall'altra - presentano connotati di professionalita' sostanzialmente omogenei ed equivalenti: talche' esso appare conseguenza esclusiva della diversita' dell'amministrazione di provenienza. Conclusivamente, appare arbitraria, oltre che intrinsecamente incongrua, la discriminazione a cui sono sottoposti gli psicologi provenienti dal parastato con la normativa di equiparazione in esame: questa, infatti, risulta contrastare, oltre che con i principi ispiratori della delega contenuta nella legge di riforma sanitaria n. 833/1978 (artt. 47 e 67) e con quelli di cui alla legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 (artt. 4 e 17 segg.), principalmente e soprattutto con i principi di eguaglianza di cui all'art. 3 e di imparzialita' e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.