IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  882/1990
 proposto da: Maria Cristina Falzoni, rappresentata e difesa dall'avv.
 R.  Miniero ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bologna,
 via L. C. Farini n. 10; contro regione  Emilia-Romagna,  costituitasi
 in   giudizio,   rappresentata   e   difesa  dall'avv.  R.  Russo  ed
 elettivamente domiciliata presso la stessa in Bologna, via De'  Musei
 n.  4;  U.S.L.  n.  30  di  Cento,  non  costituita  in giudizio; per
 l'annullamento della deliberazione della giunta regionale 18 dicembre
 1989, n. 7158, di approvazione dei  ruoli  nominativi  regionali  del
 personale  del  s.s.n.,  nella  parte  in cui l'odierna ricorrente e'
 stata   inserita   nella   posizione   funzionale    di    "psicologo
 collaboratore",  anziche'  in quella di "psicologo coadiutore", e con
 la decorrenza 1½ gennaio 1986 anziche' 1½ gennaio 1984;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio della regione Emilia-
 Romagna;
    Viste le memorie prodotte dalle parti  a  sostegno  delle  proprie
 difese;
    Visti gli atti della causa;
    Udito,  alla  pubblica  udienza  del  25 novembre 1992 il relatore
 dott. Claudio Rovis;
    Uditi,  altresi',  l'avv.  Miniero  per  la  ricorrente  e  l'avv.
 Stefanelli,  in  sostituzione  dell'avv.  Russo,  per  la  resistente
 regione;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    L'odierna ricorrente, proveniente dal disciolto ente nazionale per
 la prevenzione degli infortuni,  ha  impugnato  la  deliberazione  28
 dicembre  1989,  n.  7158, della giunta regionale dell'Emilia-Romagna
 nella parte in cui e' stata inquadrata nella posizione funzionale  di
 "psicologo collaboratore" con la decorrenza 1½ gennaio 1986.
    Asseriva  l'interessata  che,  essendo  in  possesso di entrambi i
 requisiti  previsti  dall'allegato  "2"   al   d.P.R.   n.   761/1979
 (anzianita'  di  servizio superiore a dieci anni nel ruolo tecnico ed
 aver svolto funzioni di direzione da almeno un anno),  aveva  diritto
 alla  attribuzione della superiore posizione funzionale di "psicologo
 coadiutore". La decorrnza del relativo  inquadramento,  poi,  avrebbe
 dovuto  esser  fissata  al  1½  gennaio  1984, giusta la prescrizione
 contenuta nel dispositivo  del  D.P.G.R.  17  luglio  1984,  n.  656,
 secondo   cui  "con  sucessivo  provvedimento,  la  Giunta  regionale
 disporra' l'iscrizione del .. personale che rivesta una posizione  di
 ruolo,  con  effetto  1½ gennaio 1984, nei ruoli nominativi regionali
 del personale del S.S.N.  ..".
    Nelle more del giudizio interveniva la sentenza n. 331/1992 con la
 quale la Corte costituzionale, pronunciandosi  in  un  caso  analogo,
 dichiarava  la illegittimita' costituzionale della tab. 2 allegata al
 d.P.R. n. 761/1979 nella parte in  cui,  ai  fini  dell'inquadramento
 nella  posizione  funzionale  di psicologo coadiutore degli psicologi
 appartenenti al ruolo  tecnico  degli  enti  di  cui  alla  legge  n.
 70/1975, richiedeva che gli stessi fossero preposti alla direzione di
 strutture organizzative da almeno un anno.
    Conseguentemente,  divenuto  ormai  irrilevante il requisito della
 preposizione ad una struttura organizzativa  ai  fini  del  richiesto
 inquadramento,  l'interessata,  mutando linea difensiva, ammetteva di
 non essere in possesso dell'ulteriore requisito indicato dalla citata
 tab. "2" allegata al d.P.R. n. 761 (anzianita' minima di  dieci  anni
 nel    ruolo    tecnico    dell'Amministrazione    di   provenienza),
 contestualmente  sollevando  eccezione  di  incostituzionalita'   del
 requisito  stesso  per  violazione  degli  artt.  3,  4  e  97  della
 Costituzione  in  riferimento  all'irrazionale  miglior   trattamento
 riservato al personale proveniente dalle regioni e dagli enti locali,
 il  quale consegue la posizione intermedia senza necessita' di alcuna
 anzianita'.
    Resisteva  in  giudizio  l'amministrazione   regionale   eccependo
 l'inammissibilita'   della   dedotta   erroneita'   della  decorrenza
 dell'inquadramento per mancata impugnazione sia del d.m. 28  dicembre
 1985  che  tale  decorrenza  aveva  espressamente  fissato, sia della
 delibera regionale 26 novembre 1991, n. 5927, che aveva  riconfermato
 l'inqudramento  stesso.  Nel  merito, mentre si rimetteva a giustizia
 circa la necessita' del possesso del requisito della direzione di una
 struttura  organizzativa,  osservava  che  il riscontrato difetto del
 possesso  dell'ulteriore  requisito  dell'anzianita'  nel  ruolo   di
 provenienza  era  da solo sufficiente a rendere infondato il ricorso,
 del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.
    All'udienza di discussione del 25 novembre 1992  -  ove  la  causa
 passava in decisione - la ricorrente, tramite il proprio procuratore,
 confermava  con dichiarazione resa a verbale di essere sprovvista del
 requisito dell'anzianita' decennale richiesta dalla tab.  2  allegata
 al  d.P.R.  n.  761/1979  ai  fini dell'inquadramento nella posizione
 intermedia di "psicologo coadiutore".
    Con sentenza adottata nella stess camera di consiglio di cui  alla
 presente  ordinanza, mentre si e' dichiarato inammissibile il ricorso
 nei limiti in cui era rivolto a censurare la disposta decorrenza  dal
 1½ gennaio 1986 degli inquadramenti del personale assegnato al S.S.N.
 proveniente  dagli  enti di cui alla legge n. 70/1975, si e' ritenuto
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale, sollevata dalla ricorrente,  dei  maggiori  requisiti
 richiesti  agli  psicologi  provenienti  dagli  enti  parastatali per
 l'inquadramento nella posizione funzionale intermedia  di  psicologo:
 "coadiutore"  della tabella allegata sub 2 al d.P.R. n. 761/1979, per
 contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Contestualmente si e' provveduto  a  sospendere  il  giusuzio  sul
 punto controverso fino alla pronuncia della Corte costituzionale, cui
 ora vengono sottoposte le osservazioni che seguono.
                             D I R I T T O
    L'odierna  ricorrente e' transitata nei ruoli nominativi regionali
 del personale del servizio sanitario nazionale, ove e' stata iscritta
 nella  posizione  funzionale  iniziale  di  psicologo  collaboratore,
 proveniente dal ruolo tecnico del disciolto E.N.P.I. in cui rivestita
 la  qualifica  di collaboratore tecnico con un'anzianita' di servizio
 comunque inferiore a dieci anni. Orbene  nel  censurare  l'attribuita
 posizione   funzionale,   l'interessata   afferma   di  aver  diritto
 all'inquadramento nella posizione intermedia di psicologo coadiutore,
 alla stregua del personale inserito in analoga  posizione  funzionale
 proveniente  dalla  regione  o  dagli  enti  locali.  A tal proposito
 l'interessata solleva eccezione di incostituzionalita' della  tabella
 contenuta  nell'allegato  2 al d.P.R. n. 761/1979 nella parte in cui,
 ai fini  dell'inquadramento  nella  posizione  funzionale  intermedia
 degli  psicologi  provenienti dagli enti di cui alla legge n. 70/1975
 che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attivita'  in  qualita'
 di  collaboratore  tecnico del ruolo tecnico, richiede che gli stessi
 possedessero un'anzianita' di servizio nel medesimo ruolo tecnico  di
 almeno dieci anni.
    La   questione,  cosi'  come  posta,  risulta  rilevante  ai  fini
 dell'assumenda  decisione  e,   oltre   tutto,   non   manifestamente
 infondata.
    Secondo  quanto  disposto  dall'allegato  2  al d.P.R. 20 dicembre
 1979, n. 761, come modificato  dalla  recente  sentenza  della  Corte
 costituzionale   2-15   luglio   1992  n.  331  (che  ha  escluso  la
 costituzionalita' del requisito della preposizione da almeno un  anno
 alla  direzione  di  struture organizzative per l'inquadramento nella
 posizione  intermedia  degli   psicologi   provenienti   dagli   enti
 parastatali),  lo  psicologo proveniente dagli enti di cui alla legge
 n. 70/1975 ha diritto all'inquadramento nella qualifica di coadiutore
 solo  se  abbia maturata almeno dieci anni di servizio nela qualifica
 stessa presso l'ente di originaria appartenenza.
    Orbene, l'interessata non possiede tale requisito di servizio:  lo
 ha  espressamente  affermato  il  procuratore  della  ricorrente  con
 dichiarazione resa a verbale in sede di  discussione  della  presente
 causa.
    Sicche',  allo  stato  della vigente normativa, il ricorso avrebbe
 dovuto essere respinto per difetto di  un  requisito  sostanziale  in
 capo alla ricorrente.
    Ma   l'eccezione   di   incostituzionalita'   risulta   anche  non
 manifestamente infondata.
    Appare, infatti,  decisamente  irrazionale  ed  ingiustificato  il
 miglior  trattamento riservato al personale proveniente dalle regioni
 e dagli enti locali rispetto a quello proveniente dagli enti  di  cui
 alla  legge  n.  70/1975:  i primi, invero, a differenza dei secondi,
 ottengono  l'iscrizione  nella  posizione  funzionale  intermedia  di
 "psicologo  coadiutore" sulla base del mero possesso di una qualifica
 del  tutto  analoga  a  quella  richiesta  al  personale  degli  enti
 parastatali, ma priva di qualsiasi anzianita'. Con la conseguenza che
 lo  psicologo laureato in possesso della relativa qualifica alla data
 del 20 dicembre 1979, che abbia appena  conseguito  la  nomina  nella
 qualifica  stessa,  viene iscritto nei ruoli nominativi regionali del
 personale del S.S.N. nella posizione funzionale iniziale,  ovvero  in
 quella  intermedia,  a  seconda  che  provenga dagli enti parastatali
 ovvero, rispettivamente, dalle regioni e dagli enti locali.
    Nel caso di specie, in effetti,  il  diverso  trattamento  risulta
 privo   di  qualsiasi  ragionevole  giustificazione,  atteso  che  le
 rispettive qualifiche - quelle degli enti locali e delle  regioni  da
 una  parte,  e  quelle degli enti parastatali dall'altra - presentano
 connotati   di   professionalita'   sostanzialmente    omogenei    ed
 equivalenti:   talche'   esso   appare  conseguenza  esclusiva  della
 diversita' dell'amministrazione di provenienza.
    Conclusivamente,  appare  arbitraria,  oltre  che  intrinsecamente
 incongrua,  la  discriminazione  a  cui sono sottoposti gli psicologi
 provenienti dal parastato con la normativa di equiparazione in esame:
 questa, infatti,  risulta  contrastare,  oltre  che  con  i  principi
 ispiratori della delega contenuta nella legge di riforma sanitaria n.
 833/1978  (artt.  47  e 67) e con quelli di cui alla legge quadro sul
 pubblico impiego n. 93/1983 (artt. 4 e 17  segg.),  principalmente  e
 soprattutto  con  i  principi  di  eguaglianza di cui all'art. 3 e di
 imparzialita'  e  di  buon  andamento  di  cui  all'art.   97   della
 Costituzione.