ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 69 del regio
 decreto legge 3 marzo  1938,  n.  680  (Ordinamento  della  Cassa  di
 previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  degli  enti  locali),
 convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in  relazione  all'art.
 12  della  legge  8  marzo  1968,  n.  152  (Nuove  norme  in materia
 previdenziale per il  personale  degli  Enti  locali),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  23  giugno  1992  dal  Pretore  di Bologna nel
 procedimento civile vertente  tra  Corticelli  Patrizia  e  l'INADEL,
 iscritta  al  n.  710  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  48,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Corticelli Patrizia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  1993  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Udito l'avv. Franco Agostini per Corticelli Patrizia;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1992, n. 710, il Pretore di
 Bologna, nel procedimento  civile  vertente  tra  INADEL  e  Patrizia
 Corticelli,  ha  sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  69
 regio  decreto  legge  3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9
 gennaio 1939 n. 41, in relazione all'art. 12 legge 8 marzo  1968,  n.
 152,  nella  parte  in  cui  non  prevede la facolta' di riscattare i
 periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso per  il
 conseguimento  del  diploma  di  tecnico in logopedia, e cio' ai fini
 della liquidazione dell'indennita' premio di servizio.
   2. - La medesima questione era stata gia'  sollevata  dallo  stesso
 Pretore  con  ordinanza 17 giugno 1991, in ordine alla quale la Corte
 costituzionale, con ordinanza 9 marzo 1992 n. 101, aveva disposto  la
 restituzione  degli  atti, non avendo il giudice a quo considerato lo
 jus superveniens della legge 8 agosto 1991, n. 274, la quale all'art.
 8 ammette a riscatto il periodo corrispondente alla durata legale dei
 corsi di studio delle scuole universitarie dirette a fini speciali.
    In relazione a tale rilievo, la successiva ordinanza del  Pretore,
 premesso  che  la  nuova  norma ricordata dalla Corte costituzionale,
 avendo efficacia solo dal momento della sua entrata  in  vigore,  non
 esclude  la  rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
 gia' sollevata, la riproponeva a questa Corte.
    3. - Si sono costituite in questa sede le parti private  ed  hanno
 presentato  memoria,  chiedendo  che  sia dichiarata l'illegittimita'
 costituzionale della norma denunziata.
                        Considerato in diritto
    1. - Viene proposta la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.   69,  del  regio  decreto  legge  3  marzo  1938,  n.  680
 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
 degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella
 parte in  cui  non  prevede  la  facolta'  di  riscattare  i  periodi
 corrispondenti  alla  durata  legale degli studi per il conseguimento
 del diploma  di  logopedia,  rilasciato  dalle  scuole  universitarie
 dirette  a  fini  speciali,  quando  il  titolo  sia  richiesto quale
 condizione necessaria per occupare un posto in carriera.
    2. - Gia' questa Corte ha ritenuto in numerose occasioni (sentenze
 nn. 133 e 280 del 1991, n. 426 del 1990, n.  1016  del  1988  e  piu'
 recentemente  n.  178 del 1993) costituzionalmente illegittimo l'art.
 69 citato nella parte in cui non prevede il riscatto della durata dei
 corsi di perfezionamento o a fini speciali richiesti quale condizione
 necessaria per l'ammissione in servizio  o  per  la  progressione  in
 carriera.  Non  sembra qui il caso di ripetere le stesse osservazioni
 fatte nelle citate pronunce, alle quali si fa riferimento.
    3. - Sulla base dei principi contenuti nelle precedenti  pronunce,
 deve   dichiararsi   la  illegittimita'  della  norma  riguardo  alla
 specifica categoria dei corsi  al  "fine  speciale"  del  diploma  di
 logopedia,  richiesto  per  occupare  quei  posti  di  lavoro,  e  va
 precisato  quanto  dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982,
 n. 162, e cioe' che per l'ammissione a detti  corsi  si  richiede  il
 possesso  di titolo di studio di scuola media superiore, previsto per
 l'ammissione ai corsi di laurea.
    Non spetta a questa Corte, ma sara'  compito  del  giudice  a  quo
 esaminare  le  conseguenze della presente pronuncia in relazione alla
 data della domanda di riscatto, tenendo anche  presenti  i  tempi  di
 riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle
 retribuzioni.