IL GIUDICE CONCILIATORE Letti gli atti del procedimento civile iscritto al n. 195/1992 r.g. cont. promosso da Lini Mario contro il C.T.S. (Centro turistico studentesco e giovanile), direzione provinciale di Lecce;O S S E R V A Con atto di citazione notificato il 1 giugno 1992 Lini Mario conveniva innanzi a questo giudice conciliatore il C.T.S. sede di Lecce, per sentirlo condannare, previa ogni declaratoria di legge, al pagamento in proprio favore della somma di L. 267.000, importo pari alla differenza tra il prezzo corrisposto dall'attore per l'acquisto di un biglietto aereo a/r Roma-Amsterdam ed il prezzo dello stesso biglietto - a tariffa ridotta - praticato dal C.T.S. a tutti i propri associati. In particolare, l'attore deduceva di essere socio del C.T.S. a far tempo dal 2 aprile 1992 e di essersi visto rifiutare dall'associazioneconvenuta il rilascio di un biglietto aereo per il volo del 30 maggio 1992 a tariffa ridotta. Il C.T.S. si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, rilevando che il rifiuto opposto al proprio associato doveva ritenersi legittimo, in quanto conforme all'art. 14 della legge regionale (Puglia) 11 dicembre 1984, n. 52, norma che impediva all'attore, iscritto all'associazione da meno di tre mesi, di poter fruire dei benefici e dei servizi rivenienti dal rapporto associativo. All'udienza del 4 luglio 1992 l'attore sollevava la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, primo comma, legge regionale n. 52/1984. Il C.T.S., con note autorizzate depositate il 24 febbraio 1993, aderiva alla istanza. Ritiene il conciliatore che la sollevata questione di legittimita' costituzionale non sia manifestamente infondata. La legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, disciplina l'esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e turismo, in attuazione dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica). L'art. 10 della citata legge n. 217/1983 autorizza le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali ad esercitare attivita' turistiche e ricettive esclusivamente per i propri associati. Il secondo comma di detto articolo, inoltre, demanda al legislatore regionale di fissare "i requisiti minimi omogenei e le modalita' di esercizio per il compimento delle attivita' di cui al comma precedente". La norma regionale in esame sembra innanzitutto debordare dai limiti e dai principi fissati dalla legge statale, e quindi porsi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione. Il criterio della anzianita' del rapporto associativo posto dal legislatore regionale si atteggia infatti come vera e propria limitazione al diritto delle associazioni senza scopo di lucro di esercitare attivita' turistiche e ricettive e non, invece, come semplice determinazione di "requisiti minimi omogenei o modalita' di esercizio". Il citato criterio della anzianita' di iscrizione, ancora, esorbita dallo schema della legge-quadro, perche' incide su di un profilo (il rapporto associativo-associazione), la cui regolamentazione non e' stata demandata dalla norma statuale al legislatore regionale. La norma regionale in esame, ancora, si pone in contrasto anche con gli artt. 3 e 18 della Costituzione. Con l'art. 3, perche' crea una irragionevole disparita' di trattamento tra associati, a seconda che gli stessi abbiano maturato una anzianita' di iscrizione alla associazione maggiore o minore di tre mesi. Con l'art. 18 della Costituzione, perche' comunque interferisce con la liberta' di associazione, determinando obiettivi condizionamenti al concreto esercizio di detta liberta'. La prospettata questione, infine, e' certamente rilevante nel giudizio in corso, in quanto la domanda proposta dall'attore non puo' essere delibata prescindendo dalla norma regionale denunciata.