IL GIUDICE CONCILIATORE
    Letti  gli  atti  del  procedimento civile iscritto al n. 195/1992
 r.g. cont. promosso da Lini Mario contro il C.T.S. (Centro  turistico
 studentesco  e giovanile), direzione provinciale di Lecce;O S S E R V
 A
    Con  atto  di  citazione  notificato  il  1 giugno 1992 Lini Mario
 conveniva innanzi a questo giudice conciliatore  il  C.T.S.  sede  di
 Lecce, per sentirlo condannare, previa ogni declaratoria di legge, al
 pagamento  in  proprio favore della somma di L. 267.000, importo pari
 alla differenza tra il prezzo corrisposto dall'attore per  l'acquisto
 di  un  biglietto  aereo a/r Roma-Amsterdam ed il prezzo dello stesso
 biglietto - a tariffa ridotta - praticato dal C.T.S. a tutti i propri
 associati.
    In particolare, l'attore deduceva di essere socio del C.T.S. a far
 tempo  dal   2   aprile   1992   e   di   essersi   visto   rifiutare
 dall'associazioneconvenuta  il  rilascio di un biglietto aereo per il
 volo del 30 maggio 1992 a tariffa ridotta.
    Il C.T.S. si costituiva in giudizio e chiedeva  il  rigetto  della
 domanda, rilevando che il rifiuto opposto al proprio associato doveva
 ritenersi  legittimo,  in  quanto  conforme  all'art.  14 della legge
 regionale (Puglia) 11  dicembre  1984,  n.  52,  norma  che  impediva
 all'attore,  iscritto  all'associazione da meno di tre mesi, di poter
 fruire  dei  benefici  e  dei   servizi   rivenienti   dal   rapporto
 associativo.
    All'udienza  del  4 luglio 1992 l'attore sollevava la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  14,   primo   comma,   legge
 regionale  n.  52/1984. Il C.T.S., con note autorizzate depositate il
 24 febbraio 1993, aderiva alla istanza.
    Ritiene il conciliatore che la sollevata questione di legittimita'
 costituzionale non sia manifestamente infondata.
    La legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, disciplina l'esercizio
 delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e  turismo,  in
 attuazione  dell'art.  9  della  legge  17 maggio 1983, n. 217 (legge
 quadro per  il  turismo  e  interventi  per  il  potenziamento  e  la
 qualificazione dell'offerta turistica).
    L'art. 10 della citata legge n. 217/1983 autorizza le associazioni
 senza  scopo  di  lucro  operanti  a  livello nazionale per finalita'
 ricreative, culturali, religiose o sociali  ad  esercitare  attivita'
 turistiche e ricettive esclusivamente per i propri associati.
    Il   secondo   comma   di  detto  articolo,  inoltre,  demanda  al
 legislatore regionale di fissare "i requisiti minimi  omogenei  e  le
 modalita'  di  esercizio  per il compimento delle attivita' di cui al
 comma precedente".
    La norma regionale in  esame  sembra  innanzitutto  debordare  dai
 limiti  e dai principi fissati dalla legge statale, e quindi porsi in
 contrasto con l'art. 117 della Costituzione.
    Il criterio della anzianita' del rapporto  associativo  posto  dal
 legislatore  regionale  si  atteggia  infatti  come  vera  e  propria
 limitazione al diritto delle associazioni senza  scopo  di  lucro  di
 esercitare  attivita'  turistiche  e  ricettive  e  non, invece, come
 semplice determinazione di "requisiti minimi omogenei o modalita'  di
 esercizio".
    Il   citato  criterio  della  anzianita'  di  iscrizione,  ancora,
 esorbita dallo schema della legge-quadro, perche'  incide  su  di  un
 profilo    (il    rapporto    associativo-associazione),    la    cui
 regolamentazione non e'  stata  demandata  dalla  norma  statuale  al
 legislatore regionale.
    La  norma  regionale  in esame, ancora, si pone in contrasto anche
 con gli artt. 3 e 18 della Costituzione.
    Con  l'art.  3,  perche'  crea  una  irragionevole  disparita'  di
 trattamento  tra associati, a seconda che gli stessi abbiano maturato
 una anzianita' di iscrizione alla associazione maggiore o  minore  di
 tre mesi.
    Con  l'art.  18  della Costituzione, perche' comunque interferisce
 con   la   liberta'   di   associazione,    determinando    obiettivi
 condizionamenti al concreto esercizio di detta liberta'.
    La  prospettata  questione,  infine,  e'  certamente rilevante nel
 giudizio in corso, in quanto la domanda proposta dall'attore non puo'
 essere delibata prescindendo dalla norma regionale denunciata.