Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on.le prof. Giuseppe Campione, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 106 del 7 aprile 1993, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Francesco Castaldi ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 36, presso l'avv.to Salvatore Sciacchitano, giusta procura in margine al presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, palazzo Chigi e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato. Per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 17 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 1993, avente per oggetto "Modalita' di versamento diretto mediante delega alle aziende di credito della imposta sul patrimonio netto dell'impresa". F A T T O Il d.l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, ha istituito una imposta sul patrimonio netto delle imprese fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito d'impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994. Soggetti passivi sono le societa' ed enti di cui all'art. 87, primo comma, lettere a) e b) del t.u. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le societa' di persone e le imprese individuali. In base all'art. 3, sesto comma, del sopracitato decreto-legge la predetta imposta viene riscossa col sistema del versamento diretto presso il concessionario della riscossione, ovvero mediante delega ad una azienda di credito o agli uffici postali; la stessa norma demanda al Ministro delle finanze di stabilire, con propri decreti, le modalita' dei versamenti, richiedendo altresi' il concerto del Ministro del tesoro per i versamenti mediante delega alle aziende di credito, e anche quello del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i versamenti mediante delega agli uffici postali. Ed infatti con decreto del Ministro delle finanze 10 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 12 dicembre 1992, n. 292) sono state dettate le modalita' per il versamento diretto al concessionario della riscossione dell'imposta in questione. Con successivo decreto 17 dicembre 1992, adottato dal Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, sono state stabilite le modalita' di versamento diretto dell'imposta mediante delega alle aziende di credito. L'art. 4, secondo comma, di quest'ultimo decreto, che si impugna con il presente atto, testualmente dispone: "per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, le aziende di credito devono: a) versare direttamente agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana l'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle persone fisiche e la quota del 12,60% dell'imposta stessa dovuta dalle societa' di persone utilizzando la distinta di versamento - mod. 20 sc.; b) versare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato l'87,40% dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese- societa' di persone". Con la riportata disposizione viene inopinatamente introdotta una ripartizione del gettito dell'imposta riscossa in Sicilia - sia pure limitatamente a quella dovuta dalle societa' di persone e versate col sistema della delega alle aziende di credito - tra la regione siciliana e lo Stato, con la attribuzione a quest'ultimo della piu' elevata quota dell'87,40%. La suindicata disposizione e' palesemente invasiva delle attribuzioni assegnate alla regione siciliana dallo statuto e dalle relative norme di attuazione in materia finanziaria per le seguenti ragioni: D I R I T T O Violazione dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Ai sensi dell'art. 36, primo comma, dello statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute nell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965, "spettano alla regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate". Questa norma generale subisce, tuttavia, un'eccezione costituita dalle "nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime". Non v'e' dubbio che l'imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal d.l. n. 394/1992, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 461/1992, rappresenta senz'altro un'entrata tributaria che, a norma dei parametri citati, spetta alla regione siciliana nei limiti del gettito riscosso nell'ambito del territorio della regione stessa. Ne' la predetta imposta rientra nell'eccezione disposta dall'art. 2, primo comma (seconda parte), del citato d.P.R. n. 1074/1965 non prevedendo la legge istitutiva della medesima alcuna riserva totale o parziale del relativo gettito all'erario statale per la copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato. Le suesposte considerazioni trovano peraltro conferma nella consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte sin dalla sentenza n. 49 del 15 marzo 1972 che - nel definire il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana nei confronti della nota del Ministro delle finanze del 29 marzo 1971, che negava alla regione il provento derivante dall'incremento dell'addizionale di cui all'art. 80 del d.l. n. 976/1966 disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 - ha dato atto che per l'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 spettano alla regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. Conseguentemente in assenza di una specifica finalita' legislativamente prevista, codesta Corte ha riconosciuto di spettanza della regione siciliana il provento in questione. Tale orientamento e' stato recentemente confermato e ribadito con le sentenze nn. 87 del 31 marzo 1987 e 260 del 25 maggio 1990. Pertanto la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo comma, lettere a) e b) dell'impugnato decreto ministeriale del 17 dicembre 1992, nella parte in cui prevede il versamento rispettivamente agli uffici provinciali della cassa regionale siciliana ed alla tesoreria provinciale dello Stato delle quote del 12,60% e dell'87,40% del gettito dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle societa' di persone, risulta in manifesto contrasto con la norma statutaria contenuta nell'art. 36 e con le relative norme di attuazione in materia finanziaria e segnatamente con l'art. 2 di queste ultime che riservano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate e quindi anche la imposta sul patrimonio netto delle imprese istituita dal d.l. n. 394/1992. Va detto peraltro che la disposizione ministeriale succitata non trova fondamento alcuno neanche nella legge istitutiva dell'imposta, che non solo non prevede riserva totale o parziale del relativo gettito all'erario statale, ma non opera alcuna discriminazione di competenza con riferimento ai soggetti d'imposta ed alle modalita' di riscossione. Giova altresi' ricordare che la legge medesima (cfr. art. 3, sesto comma) demanda alla decretazione ministeriale esclusivamente la disciplina delle caratteristiche e delle modalita' di rilascio delle attestazioni da parte dei concessionari della riscossione e delle aziende di credito e degli uffici postali, nonche' delle modalita' per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi atti e documenti all'amministrazione finanziaria. Ancor piu' della rilevata manifesta illegittimita' della disposizione contenuta nel citato art. 4, secondo comma, dell'impugnato decreto ministeriale 17 dicembre 1992, desta perplessita', a tacer d'altro, la contraddittorieta' dell'operato ministeriale tenuto nella vicenda, se appena si ha riguardo al decreto del medesimo Ministro delle finanze 10 dicembre 1992, che non prevede alcuna ripartizione di competenza relativamente all'imposta versata al concessionario del servizio di riscossione dalle imprese individuali, dalle societa' per azioni, dalle societa' cooperative, dalle societa' di mutua assicurazione, dagli enti pubblici e privati diversi dalle societa' e, per quel che qui maggiormante rileva, dalle societa' di persone ed al successivo decreto ministeriale, ora impugnato, che del tutto inopinatamente introduce la cennata ripartizione del gettito dell'imposta riscossa in Sicilia. Ma v'e' di piu'. Invero non puo' da ultimo non rilevarsi l'assoluta irrazionalita' della piu' volte citata disposizione dell'impugnato decreto, laddove, nell'ambito dell'imposta versata col sistema della delega alle aziende di credito, distingue senza alcun nesso logico prima che giuridico l'imposta dovuta dalle persone fisiche e quella dovuta dalle societa' di persone, per la quale ultima viene disposta la ripartizione di competenza per quote tra lo Stato e la regione.