ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 55, primo comma,
 del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633  (Istituzione  e  disciplina
 dell'I.V.A.), promossi  con  due  ordinanze  emesse  il  28  novembre
 1991dalla  Commissione  tributaria di 2 grado di L'Aquila sui ricorsi
 proposti da Vella Carmela  e  da  S.d.f.  Rossi  e  Minicucci  contro
 l'Ufficio  I.V.A. di L'Aquila, iscritte ai nn. 337 e 341 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  31  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Premesso  che,  secondo  l'ordinanza  di  rimessione,  non  sarebbe
 manifestamente infondata la questione: a) della violazione  dell'art.
 3   della   Costituzione   quando,  a  parita'  di  condotta  (omessa
 dichiarazione annuale), la categoria dei contribuenti a  contabilita'
 ordinaria  (art.  27  cit.  d.P.R.) non subisce pregiudizio avendo la
 possibilita' di far detrarre, in sede di  accertamento  induttivo,  i
 versamenti  annotati  sulle  operazioni  passive  nelle  liquidazioni
 mensili che precedono la dichiarazione annuale,  mentre  per  l'altra
 categoria  di  contribuente a contabilita' semplificata (art. 33 cit.
 d.P.R.) non sarebbe detratta - in quanto  non  annotata  -  l'imposta
 assolta  sulle  operazioni  passive dell'ultimo trimestre in mancanza
 della liquidazione contestuale alla omessa dichiarazione annuale;  b)
 della  violazione  dell'art.  53  della Costituzione perche' la norma
 denunziata, non consentendo  detta  detrazione,  grava  d'imposta  un
 reddito oltre la misura di quello effettivamente prodotto;
    Considerato  che  precedenti  questioni, che investivano lo stesso
 art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  633  in  fattispecie  pressoche'
 analoghe a quella presente, sono state decise (con ordinanze nn. 108,
 817,  1038  del  1988  e  n.  385/1989)  nel  senso  della  manifesta
 inammissibilita';
    Ritenuto che, sia pure tenendo conto degli specifici  aspetti  del
 presente  giudizio,  va confermata l'esattezza dei seguenti principi:
 a) che la rilevata diversita' di trattamento normativo  riguarda  due
 categorie  di  contribuenti  le  quali  non  si trovano in situazioni
 identiche, soprattutto perche' la categoria a regime di  contabilita'
 semplificata  si  giova di una dilazione nel versamento dell'imposta;
 b)  che  il  vantaggio  di  conglobare  la  liquidazione  dell'ultimo
 trimestre  contestualmente  alla  dichiarazione  annuale  comporta il
 rischio  che  l'omessa   dichiarazione   non   porta   a   conoscenza
 dell'Ufficio  la  situazione  di  detto  trimestre;  c)  che tuttavia
 l'Ufficio tiene conto di questa ultima  situazione  in  diversi  casi
 (come  quelli  della dichiarazione tardiva, del versamento effettuato
 anche senza la relativa dichiarazione, della  scelta  del  metodo  di
 accertamento  analitico);  d)  che  se  in  altri casi le imposte non
 risultanti dalla dichiarazione  (omessa)  non  vengono  riconosciuti,
 cio'  si  configura anche come ragionevole misura diretta a prevenire
 l'evasione d'imposta, per  la  quale  il  regime  agevolato  fornisce
 maggiori  "opportunita'"  con conseguente aggravio del rischio per le
 entrate fiscali; e)  che,  secondo  la  costante  giurisprudenza,  il
 legislatore  puo',  nella sua discrezionalita', dettare misure atte a
 prevenire l'inosservanza dei doveri di lealta' e correttezza da parte
 del contribuente, purche'  non  risultino  superati  i  limiti  della
 ragionevolezza; il che non si verifica in questa ipotesi.