ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. e),
 3, terzo comma, e 4 della legge della Regione Liguria riapprovata  il
 22  dicembre  1992  avente  per  oggetto:  "Nuove norme in materia di
 emigrazione   ed   istituzione   della   Consulta    regionale    per
 l'emigrazione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri, notificato il 12 gennaio 1993, depositato in cancelleria il
 22 successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 aprile 1993 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con ricorso notificato il 12 gennaio 1993, il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale  in  via principale nei confronti degli artt. 2, lett.
 e),  3,  terzo  comma,  e  4  della  legge  regionale  della  Liguria
 riapprovata,  a  seguito del rinvio governativo, il 22 dicembre 1992,
 recante "Nuove norme in materia di emigrazione ed  istituzione  della
 Consulta regionale per l'emigrazione", per violazione degli artt. 97,
 117  e  118  della  Costituzione,  nonche'  dell'art. 4 del d.P.R. 24
 luglio 1977, n. 616, e degli artt. 1, 2 e 25  della  legge  8  maggio
 1985, n. 205.
    Il  ricorrente  espone  che  il Consiglio regionale della Liguria,
 nella seduta del 16 settembre 1992, approvava il disegno di legge  n.
 236,  recante  "Nuove  norme in materia di emigrazione ed istituzione
 della Consulta regionale per l'emigrazione". Tale  disegno,  all'art.
 2,  lett.  e),  ed  al  correlato  art.  3,  terzo  comma,  prevedeva
 l'assegnazione  di  contributi  a  sostegno  delle  associazioni   ed
 organizzazioni  piu'  rappresentative  costituitesi sia in Italia che
 all'estero per lo svolgimento di attivita' a favore degli emigrati  e
 delle  loro  famiglie, secondo modalita' da definirsi in un programma
 annuale degli interventi, e, all'art. 4, disciplinava la composizione
 della Consulta regionale  per  l'emigrazione,  prevedendo  un  numero
 complessivo di 37 membri, di cui 10 residenti all'estero.
    La  legge  in  tal  modo  approvata  veniva  rinviata al Consiglio
 regionale il 16 ottobre 1992, avendo il Governo rilevato: a)  che  le
 disposizioni di cui all'art. 2, lett. e), ed all'art. 3, terzo comma,
 nel  prevedere  la concessione di contributi a favore di associazioni
 di emigrati costituite ed operanti all'estero e non aventi  una  sede
 nel  territorio  regionale,  venivano  a  interferire  con competenze
 statali (in particolare, con quelle previste  dal  d.P.R.  5  gennaio
 1967,  n.  18, e dalla legge 8 maggio 1985, n. 205), potendo altresi'
 comportare  una  duplicazione  d'interventi  da  parte  della Regione
 rispetto a quelli gia' effettuati dallo Stato; b) che  la  previsione
 di  un  elevato numero di componenti per la Consulta regionale di cui
 all'art. 4 determinava un eccessivo onere finanziario,  in  contrasto
 con  il  principio  di buona amministrazione posto dall'art. 97 della
 Costituzione nonche' con l'indirizzo governativo  volto  al  rigoroso
 contenimento della spesa pubblica.
    Successivamente,  nella  seduta del 22 dicembre 1992, il Consiglio
 regionale della Liguria riapprovava la  legge  rinviata,  modificando
 solo  l'art.  2,  lett. e), nel senso di subordinare l'erogazione dei
 contributi regionali alla presentazione di una dichiarazione, vistata
 dall'autorita' consolare, diretta ad attestare l'inesistenza di altri
 contributi da parte dello Stato per le stesse  finalita'.  Ma  questa
 modifica  -  ad  avviso della difesa dello Stato - avendo recepito il
 rilievo  governativo  per  la  sola  parte  relativa  alla  possibile
 duplicazione  degli  interventi,  violerebbe,  pur  sempre,  tanto il
 limite territoriale  imposto  alle  competenze  regionali  quanto  la
 riserva  a  favore  dello  Stato  di  tutte  le funzioni attinenti ai
 rapporti internazionali, dovendosi intendere  tale  espressione  come
 comprensiva   di  ogni  attivita'  destinata  a  manifestare  effetti
 nell'ordinamento giuridico di Stati esteri.
    L'Avvocatura dello Stato richiama, a questo riguardo, sia l'art. 4
 del d.P.R. n. 616 del  1977,  che  riserva  allo  Stato  le  funzioni
 attinenti ai rapporti internazionali anche nelle materie trasferite o
 delegate  alle  Regioni e subordina a previe intese con il Governo lo
 stesso svolgimento di  attivita'  promozionali  all'estero  da  parte
 delle Regioni nelle materie di loro competenza, sia la legge 8 maggio
 1985, n. 205, che attribuisce agli uffici consolari, coadiuvati dagli
 appositi  comitati  dell'emigrazione  italiana, ogni azione di tutela
 dei lavoratori emigrati e delle  loro  famiglie,  anche  al  fine  di
 favorire  il loro migliore inserimento nelle societa' di accoglimento
 e di mantenere i loro legami con  la  realta'  politica  e  culturale
 italiana.
    Per  quanto  concerne  poi  l'art.  4  della  legge  impugnata, il
 ricorrente deduce che l'elevato numero dei componenti della  Consulta
 regionale  comporterebbe  un  eccessivo  onere  finanziario, ritenuto
 lesivo del principio di buona amministrazione,  di  cui  all'art.  97
 della  Costituzione: principio che avrebbe richiesto, in questo caso,
 una  piu'  accorta  disamina  delle  affinita'  tra   gli   interessi
 rappresentati  dai  vari componenti, al fine di accorpare in un unico
 rappresentante le posizioni d'interesse sostanzialmente collimanti.
    2. - Si e' costituito nel giudizio  il  Presidente  della  Regione
 Liguria, per chiedere la reiezione del ricorso.
    La  difesa della Regione osserva che gli interventi disposti dalle
 norme censurate sarebbero  attinenti  ad  attivita'  -  quali  quelle
 svolte  dalle  associazioni  degli  emigrati  liguri  all'estero - di
 carattere culturale  e  solidaristico,  non  suscettibili  di  essere
 ricondotte  nell'ambito  dei rapporti internazionali e della politica
 estera. Tali attivita' rientrerebbero, invece, nella categoria  delle
 "attivita'  di mero rilievo internazionale" - di cui alle sentenze di
 questa Corte n. 179 del 1987 e  n.  472  del  1992  -  attivita'  che
 possono  essere  attuate  dalle  Regioni previo semplice "assenso" da
 parte del Governo.
    La Regione ricorda, inoltre, che gia' varie leggi di altre Regioni
 prevedono  l'erogazione  di  contributi  ad associazioni di emigrati,
 senza che a queste sia richiesto il requisito  del  possesso  di  una
 sede nell'ambito regionale.
    Sull'art.  4, la Regione obbietta, infine, che i rilievi formulati
 dal Governo atterrebbero piu' al merito  che  non  alla  legittimita'
 costituzionale   della   norma.   Tali   rilievi,   in   ogni   caso,
 risulterebbero  ingiustificati,  perche'  gli   oneri   relativi   al
 finanziamento  dell'organo non sarebbero gravosi e perche' un diverso
 e piu' ristretto accorpamento dei suoi componenti avrebbe compromesso
 la corretta funzionalita' dell'organo in relazione alle sue  precipue
 finalita'.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Con  il  ricorso  in  esame  il Presidente del Consiglio dei
 ministri chiede che sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
 degli  artt.  2,  lett.  e),  3,  terzo  comma, e 4 della legge della
 Regione Liguria riapprovata il 22  dicembre  1992  e  recante  "Nuove
 norme  in  materia  di  emigrazione  ed  istituzione  della  Consulta
 regionale per l'emigrazione".
    In   particolare,   il   ricorrente   contesta   la   legittimita'
 costituzionale:
       a)  degli  artt.  2, lett. e), e 3, terzo comma (in parte), per
 violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione  -  in  relazione
 all'art.  4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e agli artt. 1, 2 e 25
 della legge 8 maggio 1985,  n.  205  -,  dal  momento  che  le  norme
 impugnate,  nel  prevedere  l'assegnazione  di contributi regionali a
 sostegno delle associazioni ed  organizzazioni  piu'  rappresentative
 costituite  all'estero per lo svolgimento di attivita' a favore degli
 emigrati liguri, avrebbero esorbitato dal limite territoriale imposto
 alle Regioni, venendo altresi' a incidere nell'esercizio di  funzioni
 riservate allo Stato in quanto attinenti ai rapporti internazionali;
       b) dell'art. 4, per violazione dell'art. 97 della Costituzione,
 dal   momento   che   la   composizione   della   Consulta  regionale
 dell'emigrazione disciplinata da tale norma,  per  il  suo  carattere
 pletorico, verrebbe a violare il principio di buona amministrazione e
 le esigenze di contenimento della spesa pubblica.
    2. - Le questioni sollevate nel ricorso non sono fondate.
    La  legge  della  Regione  Liguria  oggetto di contestazione - nel
 modificare la disciplina in precedenza posta  per  gli  interventi  a
 favore degli emigrati dalla legge regionale 15 novembre 1978, n. 59 -
 ha  enunciato  tra  le  proprie  finalita'  generali la promozione di
 iniziative ed interventi  "per  la  piena  integrazione  sociale  dei
 lavoratori  emigrati  e  delle  loro famiglie", nonche' di iniziative
 "volte a rinsaldare i rapporti con i lavoratori liguri emigrati e  le
 loro  comunita'  e  ad  assicurare  la  conservazione  e  lo sviluppo
 dell'identita' culturale della Regione"  (art.  1,  primo  e  secondo
 comma).
    Con  riferimento a tali obbiettivi la legge, all'art. 2, lett. e),
 ha previsto anche  l'assegnazione  di  contributi  a  sostegno  delle
 associazioni ed organizzazioni piu' rappresentative costituite sia in
 Italia  che all'estero per lo svolgimento di attivita' a favore degli
 emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie. Ora, diversamente da
 quanto si sostiene nel ricorso, tale previsione - quand'anche risulti
 riferita  ad  associazioni  che  non  dispongano  di  una  sede   nel
 territorio  regionale  -  non  e'  tale  da  incidere nella sfera dei
 rapporti  internazionali  riservati  allo  Stato  dall'art.  4, primo
 comma, del d.P.R. n. 616 del  1977,  dal  momento  che  i  contributi
 finanziari  previsti  dalla  norma impugnata sono diretti a sostenere
 attivita'  (assistenziali,  ricreative  o  culturali)  di   organismi
 privati  (associazioni  ed  organizzazioni  di  emigrati)  che non si
 trovano inclusi nel circuito  delle  relazioni  intercorrenti  tra  i
 soggetti  di  diritto  internazionale  ne' risultano dotati di poteri
 suscettibili di impegnare  la  responsabilita'  internazionale  dello
 Stato.
    Ne'  si puo' dire che le norme impugnate siano tali da sovrapporsi
 ad una competenza assegnata, in via esclusiva, allo Stato dalla legge
 n. 205 del 1985 e attuata attraverso l'istituzione presso gli  uffici
 e le agenzie consolari dei comitati degli italiani all'estero. Questa
 legge,  infatti,  nel  mentre  affida  a  tali comitati il compito di
 promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo  a
 favore   della  comunita'  italiana  residente  nella  circoscrizione
 consolare, afferma anche la natura non esclusiva  di  tale  funzione,
 prevedendo  una  collaborazione  dei comitati in questione con "enti,
 associazioni e comitati operanti  nell'ambito  della  circoscrizione"
 (art.  2,  primo  comma),  nonche'  la  richiesta  di  contributi  al
 Ministero degli affari esteri - su cui  i  comitati  dell'emigrazione
 sono  chiamati  a  esprimere  un  parere  obbligatorio  - da parte di
 "sodalizi, associazioni e comitati che svolgono nella  circoscrizione
 consolare  attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a
 favore della collettivita' italiana" (art. 3, primo comma).
    Infine,  non  puo'  neppure  valere  la  censura   relativa   alla
 violazione del limite territoriale sotteso alle competenze regionali,
 limite  che,  nella  specie,  ad  avviso del ricorrente, risulterebbe
 superato dalla previsione di contributi regionali anche a  favore  di
 associazioni ed organizzazioni di emigrati liguri aventi la loro sede
 soltanto all'estero. In proposito, - mentre va ricordato che, gia' in
 precedenti   pronunce,   e'   stata  affermata  da  questa  Corte  la
 legittimazione della Regione, quale ente politico esponenziale  della
 comunita'  regionale,  ad  intervenire  con  provvedimenti  di  spesa
 "riguardo  a  tutte  le  questioni  di  interesse   della   comunita'
 regionale,  anche  se queste sorgono in settori estranei alle singole
 materie indicate nell'art. 117 della Costituzione e si proiettano  al
 dila' dei confini territoriali della Regione medesima" (v. sentt. nn.
 829  del  1988  e 276 del 1991) - non puo' essere negata, rispetto al
 caso di specie, la presenza di un interesse regionale all'adozione di
 iniziative di sostegno sociale e culturale a favore delle popolazioni
 emigrate, interesse che, negli ultimi anni,  ha  dato  luogo  ad  una
 vasta  legislazione  delle  Regioni  con  contenuti  non dissimili da
 quelli della legge in esame (cfr., tra  le  altre,  L.R.  Abruzzo  20
 novembre  1980,  n.  81;  L.R.  Calabria  16  maggio 1981, n. 5; L.R.
 Emilia-Romagna 21 febbraio 1990, n.  14;  L.R.  Lombardia  4  gennaio
 1985,  n.  1;  L.R.  Marche  2  novembre  1988, n. 40; L.R. Puglia 23
 ottobre 1979, n. 65; L.R. Sardegna 7 aprile 1965, n. 10; L.R. Sicilia
 4 giugno 1980, n. 55; L.R. Toscana 19 marzo 1990, n. 17; L.R.  Umbria
 15 maggio 1987, n. 26; L.R. Veneto 19 giugno 1984, n. 28).
    Le  censure  formulate nei confronti degli artt. 2, lett. e), e 3,
 terzo comma, della legge impugnata per violazione degli artt.  117  e
 118 della Costituzione vanno, pertanto, riconosciute infondate.
    3.  -  Del  pari  infondata si presenta la questione sollevata nei
 confronti dell'art. 4 della stessa legge, in  relazione  all'art.  97
 della Costituzione.
    Almeno  uno  dei profili connessi a tale questione (qual'e' quello
 relativo alla corretta composizione dell'organo, anche  in  relazione
 al  possibile  diverso accorpamento degli interessi da rappresentare)
 investe chiaramente valutazioni relative  al  merito  politico  della
 legge  che  non possono trovare ingresso in questa sede. Ma anche per
 quanto concerne i profili attinenti alla legittimita'  costituzionale
 e  connessi  alla asserita lesione del principio del "buon andamento"
 sanzionato dall'art. 97 della Costituzione - in relazione agli  oneri
 finanziari  che  il  funzionamento  della  Consulta  regionale, nella
 composizione prevista dalla norma impugnata, verrebbe a comportare  -
 la  questione  non merita accoglimento. Detti oneri, infatti, - anche
 alla luce dei dati relativi alle spese di  funzionamento  dell'organo
 per  il  periodo 1978-1992 esposti dalla Regione in sede di relazione
 successiva al rinvio governativo - non appaiono ne' irragionevoli ne'
 tali  da  pregiudicare  il  "buon   andamento"   dell'amministrazione
 regionale:  e  questo  tanto  piu'  ove  di  consideri che la Regione
 Liguria, con la legge in esame, oltre a  confermare  l'esclusione  di
 gettoni  di  presenza per i componenti la Consulta, ha anche ridotto,
 rispetto alla disciplina precedente, sia il numero di tali componenti
 sia  il  numero  delle  riunioni  da  tenere,  di  norma,  nel  corso
 dell'anno.