ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 6, 12 e 13
 del d.P.R. 26  ottobre  1972,  636  e  sue  successive  modifiche  ed
 integrazioni  e  del  d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della
 disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa
 il 28 ottobre 1992 dalla Commissione tributaria  di  primo  grado  di
 Verbania  sul  ricorso  proposto  dalla S.n.c. Cerutti e Dulio contro
 l'Ufficio Imposte  dirette  di  Verbania,  iscritta  al  n.  795  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  31 marzo 1993 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  28  ottobre  1992,  la
 Commissione  tributaria  di primo grado di Verbania, nel giudizio tra
 la societa' Cerutti e Dulio S.n.c. e  l'Ufficio  Imposte  dirette  di
 Verbania,  avente  ad  oggetto  rettifica  di  reddito d'impresa e di
 imponibile ILOR, ha sollevato:
       a) questione di legittimita' costituzionale degli artt.  2,  6,
 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e sue successive modifiche
 ed  integrazioni,  "nella  parte  in cui dette norme attribuiscono al
 Ministro  per  le  finanze,  e  non  al  Ministro  della   giustizia,
 l'organizzazione  ed  il  funzionamento  dei  servizi  relativi  alla
 giustizia tributaria in relazione agli artt. 108,  secondo  comma,  e
 110 della Costituzione";
       b)  questione  di  legittimita'  del predetto d.P.R. n. 636 del
 1972, "nella parte in cui non prevede che i dipendenti  dello  Stato,
 componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio
 per  il  tempo determinato dal Presidente del collegio giudicante, in
 relazione all'art. 108, secondo comma, e all'art. 54, secondo  comma,
 della Costituzione";
      che   e'  intervenuta,  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri, l'Avvocatura generale dello  Stato,  che  ha  concluso  per
 l'inammissibilita'   ovvero   per  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni;
    Considerato  che   la   questione   sub   a)   e'   manifestamente
 inammissibile, per irrilevanza, con riguardo ai denunciati artt. 12 e
 13 - in quanto dette disposizioni (che disciplinano, rispettivamente,
 la  liquidazione  dei compensi ai componenti e l'organizzazione delle
 segreterie delle  Commissioni)  non  incidono  sui  rapporti  che  il
 giudice rimettente e' chiamato a decidere, ne' sulla sua composizione
 (come,  del  resto,  gia'  chiarito  con  sentenza  n. 196/1992 e con
 ordinanza n. 331/1987, relativamente all'art. 12, e con ordinanze  n.
 323/1987  e  n.  177/1989,  in  riferimento  all'art.  13)  -  ed  e'
 manifestamente infondata con riguardo alle residue disposizioni degli
 artt. 2 e 6 del predetto d.P.R., per la ragione che la  nomina  e  la
 dichiarazione  di  decadenza  dei  componenti delle Commissioni (come
 ivi, rispettivamente,  disciplinate)  da  parte  del  Ministro  delle
 finanze,  per  un  verso,  non  contrastano  con  le attribuzioni del
 Ministro  di  giustizia,  di  cui  all'art.  110  Costituzione,   che
 concernono  esclusivamente  la  giurisdizione  ordinaria e, per altro
 verso,  non  violano  l'art.  108  della  Costituzione,  quanto  alla
 indipendenza  dei  giudici  speciali, che - come pure gia' piu' volte
 precisato - "va cercata piuttosto nei modi con i quali si  svolge  la
 funzione  che  non  in quelli concernenti la nomina dei membri" (cfr.
 sentenze nn. 121/1970; 128/1974; 196/1982);
     che, a sua volta, la questione sub b) e' manifestamente infondata
 in ragione della natura "dovuta" dal  comportamento  "cui  e'  tenuta
 l'Amministrazione  al fine di rendere possibile il libero ed autonomo
 espletamento della funzione  giurisdizionale  da  parte  del  proprio
 dipendente,   (espletamento)   regolato   nel   tempo   e   nel  modo
 esclusivamente  dal  Presidente  del  Collegio':  cosi'   come   gia'
 reiteratamente  precisato  con  precedenti  ordinanze  nn.  581/1989,
 397/1990, 141/1991, in relazione  all'art.  108  della  Costituzione,
 mentre  nulla  aggiunge,  per  la sua inconferenza, il richiamo, come
 nella specie operato,  al  parametro  ulteriore  dell'art.  54  della
 Costituzione;