ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 6, 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 636 e sue successive modifiche ed integrazioni e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1992 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto dalla S.n.c. Cerutti e Dulio contro l'Ufficio Imposte dirette di Verbania, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1992, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, nel giudizio tra la societa' Cerutti e Dulio S.n.c. e l'Ufficio Imposte dirette di Verbania, avente ad oggetto rettifica di reddito d'impresa e di imponibile ILOR, ha sollevato: a) questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 6, 12 e 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, e sue successive modifiche ed integrazioni, "nella parte in cui dette norme attribuiscono al Ministro per le finanze, e non al Ministro della giustizia, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria in relazione agli artt. 108, secondo comma, e 110 della Costituzione"; b) questione di legittimita' del predetto d.P.R. n. 636 del 1972, "nella parte in cui non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di commissione tributaria, possano assentarsi dal servizio per il tempo determinato dal Presidente del collegio giudicante, in relazione all'art. 108, secondo comma, e all'art. 54, secondo comma, della Costituzione"; che e' intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilita' ovvero per la manifesta infondatezza delle questioni; Considerato che la questione sub a) e' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, con riguardo ai denunciati artt. 12 e 13 - in quanto dette disposizioni (che disciplinano, rispettivamente, la liquidazione dei compensi ai componenti e l'organizzazione delle segreterie delle Commissioni) non incidono sui rapporti che il giudice rimettente e' chiamato a decidere, ne' sulla sua composizione (come, del resto, gia' chiarito con sentenza n. 196/1992 e con ordinanza n. 331/1987, relativamente all'art. 12, e con ordinanze n. 323/1987 e n. 177/1989, in riferimento all'art. 13) - ed e' manifestamente infondata con riguardo alle residue disposizioni degli artt. 2 e 6 del predetto d.P.R., per la ragione che la nomina e la dichiarazione di decadenza dei componenti delle Commissioni (come ivi, rispettivamente, disciplinate) da parte del Ministro delle finanze, per un verso, non contrastano con le attribuzioni del Ministro di giustizia, di cui all'art. 110 Costituzione, che concernono esclusivamente la giurisdizione ordinaria e, per altro verso, non violano l'art. 108 della Costituzione, quanto alla indipendenza dei giudici speciali, che - come pure gia' piu' volte precisato - "va cercata piuttosto nei modi con i quali si svolge la funzione che non in quelli concernenti la nomina dei membri" (cfr. sentenze nn. 121/1970; 128/1974; 196/1982); che, a sua volta, la questione sub b) e' manifestamente infondata in ragione della natura "dovuta" dal comportamento "cui e' tenuta l'Amministrazione al fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento della funzione giurisdizionale da parte del proprio dipendente, (espletamento) regolato nel tempo e nel modo esclusivamente dal Presidente del Collegio': cosi' come gia' reiteratamente precisato con precedenti ordinanze nn. 581/1989, 397/1990, 141/1991, in relazione all'art. 108 della Costituzione, mentre nulla aggiunge, per la sua inconferenza, il richiamo, come nella specie operato, al parametro ulteriore dell'art. 54 della Costituzione;