ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato sollevato dalla Procura della Repubblica presso il
 Tribunale di Milano nei  confronti  della  Camera  dei  deputati  con
 ricorso depositato in cancelleria il 19 maggio 1993 ed iscritto al n.
 47 del registro ammissibilita' conflitti;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 maggio 1993 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che la Procura della Repubblica presso  il  Tribunale  di
 Milano  ha  sollevato  conflitto  di attribuzione nei confronti della
 Camera dei deputati, in relazione alla  deliberazione  dell'Assemblea
 nella  seduta  del  29  aprile  1993  con  la  quale  e' stata negata
 l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Benedetto  Craxi,
 detto  Bettino,  per  i  capi  di  imputazione di cui alle ipotesi di
 corruzione in Milano (numeri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 della
 domanda, formulata il 12 gennaio 1993 e relativa al  procedimento  n.
 8655/92  r.g.,  trasmessa  alla  Camera  dei deputati dal Ministro di
 grazia e giustizia il 13 gennaio 1993), concessa invece  per  i  capi
 concernenti  le  ipotesi  di violazione delle norme sul finanziamento
 pubblico dei partiti in Milano (numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
 e 20 della stessa richiesta di autorizzazione);
      che con il ricorso in questione si  chiede  a  questa  Corte  di
 voler   dichiarare:   1)   che  spettano  al  pubblico  ministero  la
 ricostruzione dei fatti e le qualificazioni giuridiche  degli  stessi
 con  conseguente  formulazione  delle  richieste  di autorizzazione a
 procedere per  i  reati  in  relazione  ai  quali  ritiene  di  dover
 procedere;  2)  che  spetta  a  ciascuna  delle Assemblee legislative
 concedere  o  negare  l'autorizzazione  senza  poter  modificare   la
 ricostruzione  dei  fatti  e le qualificazioni giuridiche prospettate
 dal pubblico ministero; e in conseguenza di cio', di voler  annullare
 i  dinieghi  di  autorizzazione  a procedere di cui alla seduta della
 Camera dei deputati del 29 aprile 1993, con rinvio allo stesso Organo
 per una nuova deliberazione;
      che, ai fini della sussistenza della  propria  legittimazione  a
 sollevare  il  presente  conflitto  di attribuzione, la Procura della
 Repubblica ricorrente ricorda che, in relazione al  potere-dovere  di
 iniziativa  ed esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della
 Costituzione, il pubblico ministero e' l'unico  organo  competente  a
 dichiarare  definitivamente  la  volonta'  del potere cui appartiene,
 mentre non pertinente sarebbe il riferimento all'ordinanza n. 16/1979
 di questa Corte, con la quale e' stata esclusa la legittimazione  del
 pubblico  ministero  sul  presupposto  che  lo stesso non puo' essere
 annoverato tra gli organi costituzionalmente investiti della funzione
 giurisdizionale in senso proprio;
      che,  sempre  ai  fini  dell'ammissibilita',  la  Procura  della
 Repubblica  ricorrente osserva che sussiste il livello costituzionale
 del conflitto, dal momento che la Camera dei deputati, nell'esercizio
 dell'attribuzione  prevista  dall'art.  68,  secondo   comma,   della
 Costituzione,     avrebbe     interferito    con    lo    svolgimento
 dell'attribuzione del pubblico ministero di cui  all'art.  112  della
 Costituzione.
    Considerato  che  ricorrono  i  requisiti di cui all'art. 37 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87  ai  fini  della  configurabilita'  di  un
 conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione
 spetta a questa Corte;
      che, infatti, ciascuno degli organi fra i quali si assume essere
 insorto  il  conflitto  e'  abilitato  ad  esercitare, nella materia,
 attribuzioni proprie ad esso conferite dalla Costituzione (artt. 68 e
 112 della Costituzione);
      che,  inoltre,  e'  lamentata  in   concreto   la   lesione   di
 un'attribuzione   costituzionalmente   garantita,   quale  e'  quella
 conferita dall'art. 112 della Costituzione al pubblico  ministero  in
 tema   di   iniziativa   ed  esercizio  dell'azione  penale,  e  che,
 nell'assolvimento di tale funzione, il  pubblico  ministero  dichiara
 definitivamente la volonta' del potere cui appartiene;
      che,  pertanto, il ricorso deve essere dichiarato in questa sede
 ammissibile, mentre, atteso il carattere di mera  delibazione,  senza
 contraddittorio,  della  presente  pronuncia,  resta  impregiudicata,
 secondo la costante giurisprudenza di questa  Corte,  ogni  ulteriore
 decisione anche in punto di ammissibilita'.