IL TRIBUNALE
    All'udienza  del  19  marzo  1993  ha  pronunciato   la   seguente
 ordinanza;
    Considerato  che  con  decreto  che dispone il giudizio emesso dal
 g.i.p. del tribunale di Torino in data 25 gennaio  1993  le  imputate
 Boucola Lizzy e Mohamed Fatima sono state rinviate a giudizio davanti
 al  tribunale  di  Torino  per rispondere in concorso tra di loro dei
 reati di estorsione aggravata, rapina aggravata e sfruttamento  della
 prostituzione  continuato  in  danno  di  tale Uko Mary; e inoltre la
 Boucola er  rispondere  altresi'  dei  reati  di  lesione  aggravata,
 sfruttamento  della  prostituzione;  tentata  estorsione  in danno di
 altra  cittadina  nigeriana,  nonche'  di   calunnia   e   di   false
 attestazioni sulle proprie qualita' personali;
      che  preliminarmente  all'apertura  del  dibattimento la Mohamed
 Fatima ha richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art.  444
 e segg. del c.p.p., e che il p.m. ha prestato il propio consenso;
      che  di  conseguenza il tribunale ha disposto la separazione del
 giudizio nei confronti dell'imputata che ha avanzato la richiesta  di
 patteggiamento;
      che  con  ordinanza  in data odierna il tribunale ha respinto la
 predetta istanza ritenendo non congrua la pena calcolata dalle  Parti
 in relazione alla natura ed alla gravita' dei fatti e non concedibile
 il  beneficio  della  sospenione  condizionale  della  pena, alla cui
 applicazione era subordinata la richiesta;
      che a seguito di tale reiezione e in osservanza  della  sentenza
 della  Corte  costituzionale  del  22  aprile  1992,  n. 186 e' stata
 ravvisata l'incompatibilita' del tribunale a  procedere  al  giudizio
 nei confronti della Mohamed Fatima;
    Ritenuto  che  la Corte costituzionale ha posto a fondamento della
 propria decisione di incostituzionalita' dell'art. 34, secondo  comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in cui non prevede l'incompatibilita' del
 giudice  del  dibattimento  che  abbia  rigettato  la  richiesta   di
 applicazione  di  pena  concordata  a  partecipare  al  giudizio,  la
 argomentazione  secondo  la  quale  il  rigetto  della  richiesta  di
 applicazione  di pena per ragioni attinenti alla congruita' di questa
 investe il merito della decisione, non essendo tale  rigetto  fondato
 su una mera valutazione formale delle posizioni processuali;
    Ritenuto  che  in  un'ipotesi  di  piu'  persone concorrenti negli
 stessi reati, quale quella che si verifica nel  caso  di  specie  per
 quanto  attiene alle imputazioni di estorsione, rapina e sfruttamento
 della prostituzione ai danni di Uko  Mary,  imputazioni  delle  quali
 sono  chiamate  a  rispondere entrambe le imputate, la valutazione di
 merito operata nei confronti dell'imputata richiedente l'applicazione
 della pena, determina, ad avviso di questo tribunale, necessariamente
 una  valutazione  di  merito anche nei confronti degli altri imputati
 concorrenti negli stessi reati.
    Ritenuto  pertanto   che   si   verifica   anche   nei   confronti
 dell'imputato  concorrente  negli  stessi  reati  la violazione della
 posizione di imparzialita' del  giudice  garantita  dai  principi  di
 precostituzione  per legge del giudice naturale e di indipendenza del
 giudice sanciti dagli artt.  25  e  101  della  Costituzione,  e  del
 principio   di   uguaglianza   previsto   dall'art.   3  della  Carta
 costituzionale, anche sotto il profilo del diverso  trattamento  che,
 pur  versando  in posizioni uguali, riceverebbero l'imputato, nei cui
 confronti gli atti sono stati rimessi ad un  giudice  diverso,  e  il
 coimputato, che verrebbe giudicato da un giudice che ha gia' espresso
 una valutazione nel merito.
    Ritenuto    quindi    che   appare   viziato   da   illegittimita'
 costituzionale l'art. 34, secondo comma  del  codice  di  rito  anche
 nella  parte  in  cui  non prevede l'incompatibilita' del giudice del
 dibattimento, che ha rigettato la richiesta di applicazione  di  pena
 avanzata  da  uno  degli  imputati,  a  partecipare  al  giudizio nei
 confronti dei coimputati concorrenti negli stessi reati, e  che  tale
 questione,  che  si  solleva  di  ufficio,  e' rilevante nel presente
 procedimento, in quanto, ove fosse accolta, questo tribunale dovrebbe
 dichiarare la propria incompatibilita' a procedere  al  giudizio  nei
 confronti di Boucola Lizzy.