IL TRIBUNALE All'udienza del 19 marzo 1993 ha pronunciato la seguente ordinanza; Considerato che con decreto che dispone il giudizio emesso dal g.i.p. del tribunale di Torino in data 25 gennaio 1993 le imputate Boucola Lizzy e Mohamed Fatima sono state rinviate a giudizio davanti al tribunale di Torino per rispondere in concorso tra di loro dei reati di estorsione aggravata, rapina aggravata e sfruttamento della prostituzione continuato in danno di tale Uko Mary; e inoltre la Boucola er rispondere altresi' dei reati di lesione aggravata, sfruttamento della prostituzione; tentata estorsione in danno di altra cittadina nigeriana, nonche' di calunnia e di false attestazioni sulle proprie qualita' personali; che preliminarmente all'apertura del dibattimento la Mohamed Fatima ha richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e segg. del c.p.p., e che il p.m. ha prestato il propio consenso; che di conseguenza il tribunale ha disposto la separazione del giudizio nei confronti dell'imputata che ha avanzato la richiesta di patteggiamento; che con ordinanza in data odierna il tribunale ha respinto la predetta istanza ritenendo non congrua la pena calcolata dalle Parti in relazione alla natura ed alla gravita' dei fatti e non concedibile il beneficio della sospenione condizionale della pena, alla cui applicazione era subordinata la richiesta; che a seguito di tale reiezione e in osservanza della sentenza della Corte costituzionale del 22 aprile 1992, n. 186 e' stata ravvisata l'incompatibilita' del tribunale a procedere al giudizio nei confronti della Mohamed Fatima; Ritenuto che la Corte costituzionale ha posto a fondamento della propria decisione di incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata a partecipare al giudizio, la argomentazione secondo la quale il rigetto della richiesta di applicazione di pena per ragioni attinenti alla congruita' di questa investe il merito della decisione, non essendo tale rigetto fondato su una mera valutazione formale delle posizioni processuali; Ritenuto che in un'ipotesi di piu' persone concorrenti negli stessi reati, quale quella che si verifica nel caso di specie per quanto attiene alle imputazioni di estorsione, rapina e sfruttamento della prostituzione ai danni di Uko Mary, imputazioni delle quali sono chiamate a rispondere entrambe le imputate, la valutazione di merito operata nei confronti dell'imputata richiedente l'applicazione della pena, determina, ad avviso di questo tribunale, necessariamente una valutazione di merito anche nei confronti degli altri imputati concorrenti negli stessi reati. Ritenuto pertanto che si verifica anche nei confronti dell'imputato concorrente negli stessi reati la violazione della posizione di imparzialita' del giudice garantita dai principi di precostituzione per legge del giudice naturale e di indipendenza del giudice sanciti dagli artt. 25 e 101 della Costituzione, e del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Carta costituzionale, anche sotto il profilo del diverso trattamento che, pur versando in posizioni uguali, riceverebbero l'imputato, nei cui confronti gli atti sono stati rimessi ad un giudice diverso, e il coimputato, che verrebbe giudicato da un giudice che ha gia' espresso una valutazione nel merito. Ritenuto quindi che appare viziato da illegittimita' costituzionale l'art. 34, secondo comma del codice di rito anche nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento, che ha rigettato la richiesta di applicazione di pena avanzata da uno degli imputati, a partecipare al giudizio nei confronti dei coimputati concorrenti negli stessi reati, e che tale questione, che si solleva di ufficio, e' rilevante nel presente procedimento, in quanto, ove fosse accolta, questo tribunale dovrebbe dichiarare la propria incompatibilita' a procedere al giudizio nei confronti di Boucola Lizzy.