IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495 del 1989 proposti dai signori Roberto Ronci (ric. n. 488); Roberto Galletti (ric. n. 489), Carmela Varvo (ric. n. 490), Teresa Jacovella (ric. n. 491), Maria Giovanna Natalicchi (ric. n. 492), Orfiamma Di Lullo (ric. n. 493), Liliana Salimbeni (ric. n. 494), Maria Corsetti (ric. n. 495) tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 180 presso lo studio dell'avv. Mario Sanino che li rappresenta e difende in unione con l'avv. Roberto Ciociola contro il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, costituito in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato per l'annullamento delle note a firma del direttore generale del Ministero del tesoro in data 25 novembre 1988 (rispettivamente prot. n. 58929, 58925, 58924, 58922, 58923, 58928, 58926, 58927 del 1989) con la quale e' stata negata l'estensione dei benefici normativi ed economici di cui al d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, nonche' di ogni altro atto a questa comunque annesso, connesso, presupposto o conseguenziale; e comunque per il riconoscimento del diritto all'estensione dei benefici di cui alla normativa suddetta in favore di ciascuno dei ricorrenti; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti delle cause; Udito alla pubblica udienza del 2 luglio 1992 il relatore consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresi', l'avv. Ciociola per i ricorrenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O 1. - Con separati ricorsi, i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti in vario modo transitati nei ruoli centrali del Ministero del tesoro, proveniendo dalle direzioni provinciali del Tesoro a seguito di concorso articolato su tre prove scritte ed un colloquio, taluni nella posizione di vice segretario in prova della ex carriera speciale di concetto (i ricorrenti Ronci, Varvo, Jacovella), altri della carriera ordinaria (i ricorrenti Di Lullo, Salimbeni, Corsetti) altri infine nella posizione di vice ragioniere in prova della ex carriera speciale (Galletti e Natalicchi), si dolgono di non aver potuto conseguire, per effetto del loro transito ai ruoli centrali del Ministero del tesoro, dei benefici contemplati dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, nonche', per successiva estensione, dall'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890. Essi propongono quindi giudizio di tipo impugnatorio contro le note del direttore generale del Ministero del tesoro (megli specificato in epigrafe) con cui, nei confronti di ciascuno e' negata l'estensione dei benefici in questione, deducendo direttamente la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, nonche' l'eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche in particolare per difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento e subordinatamente l'illegittimita' derivata a causa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 890/1986 cit. in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Sostengono innanzitutto i ricorrenti, in via principale che sarebbe erronea la tesi secondo cui la norma invocata sarebbe applicabile esclusivamente ai dipendenti tuttora in servizio presso le direzioni provinciali di tesoro. In realta', affermano i ricorrenti, di una siffatta limitazione non vi sarebbe traccia nel testo della disposizione di favore, ed inoltre, la stessa formulazione della norma lascerebbe chiaramente intendere la volonta' del legislatore di assumere l'appartenenza alle direzioni provinciali del Tesoro come requisito caratterizzante soltanto il momento acquisitivo della posizione di status da cui muove l'attribuzione del beneficio e non come condizione attuale condizionante, in quanto tale, il riconoscimento. Diversamente opinando, assumono i ricorrenti, la norma non potrebbe sottrarsi al sospetto di ellegittimita' costituzionale per la denunciata violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in considerazione dell'iniqua sperequazione che andrebbe cosi' a determinarsi fra posizione dei richiedenti e dipendenti che hanno avuto la ventura di permanere nei ruoli delle direzioni provinciali del Tesoro, taluni pur svolgendo la propria attivita' presso i servizi centrali in posizione di comando. Concludono pertanto i ricorrenti per l'accoglimento immediato delle domande precisate in epigrafe e subordinatamente, per l'invio della questione alla Corte costituzionale onde vedere affermare poi, derivativamente, il fondamento della pretesa. 2. - Si e' costituita l'Amministrazione resistendo all'impugnazione. 3. - Chiamata la causa in decisione alla pubblica udienza del 4 luglio 1991, la sezione con ordinanza n. 1889 del 26 ottobre 1991 ha disposto incombenti istruttori per la ritenuta necessita' di accertare le posizioni di ciascuno dei ricorrenti in relazione alla pretesa avanzata in questa sede. Hanno fatto seguito deposito dei documenti da parte dell'Amministrazione e scritti difensivi. In particolare l'amministrazione deduce la sopravvenienza della legge 4 agosto 1990, n. 238 e i ricorrenti insistono nella pretesa. 4. - Alla pubblica udienza del 2 luglio 1992 le cause sono state trattenute in decisione. D I R I T T O 1. - I ricorsi sono proposti da ex dipendenti delle direzioni provinciali del Tesoro i quali, come precisato in narrativa, appartengono ora ai ruoli centrali del Ministero del Tesoro cui ebbero accesso taluni per concorso ed altri in applicazione dell'art. 200, secondo comma, del t.u. n. 3/1957. Gli stessi furono assunti dalle direzioni provinciali di provenienza in base a superamento di concorso articolato su tre prove scritte ed un colloquio, taluni nella in posizioni della ex carriera speciale di concetto, altri nella carriera ordinaria. Nessuno di essi pote' fruire dei benefici contemplati nel d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, per esser gia', al tempo della entrata in vigore del d.P.R. n. 319 cit., transitati ai ruoli centrali del Ministero del tesoro. Entrata in vigore la legge 17 dicembre 1986, n. 890, hanno chiesto l'applicazione del beneficio ivi contemplato all'art. 8, in via di interpretazione estensiva, sollevando subordinatamente questione di legittimita' costituzionale del citato art. 8 con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 2. - Gli otto ricorsi, gia' riuniti per esigenze istruttorie con la cit. ord.za coll. 1859/1991, devono essere mantenuti riuniti ai fini della decisione per la coincidenza delle questioni proposte. 3. - In ordine ai presupposti occorre dire che risulta sufficientemente accertato il requisito di accesso per avere tutti i ricorrenti superato concorsi articolati su tre prove scritte e un colloquio taluni per la ex carriera speciale di concetto, altri per la carriera ordinaria. Quanto alla identita' delle mansioni, soccorre al riguardo la disposizione interpretativa contenuta nell'art. 1, secondo comma, della legge 4 agosto 1990, n. 238, in forza della quale "le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma primo sono quelle previste dall'art. 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e cioe' quelle di concetto, tecniche ed amministrative". Sicche' non puo' revocarsi in dubbio che i ricorrenti, verso le direzioni provinciali di provenienza e successivamente transitati nella carriera di concetto del ruolo centrale del Ministero del tesoro abbiano svolto le corrispondenti mansioni, alla stregua della documentazione depositata in atti dall'amministrazione intimata, la quale nulla peraltro ha eccepito al riguardo. 4. - Il punto controverso e' dunque in primo luogo se la norma invocata possa trovare applicazione diretta a quanti, alla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 1986, n. 890 (e ancor prima, alla data di entrata in vigore del d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319) erano transitati nei ruoli corrispondenti ordinari dell'amministrazione centrale. A tale quesito sembra al collegio doversi dare risposta negativa, non risultando dal contesto letterale la possibilita' di un'interpretazione estensiva nel senso preteso dai ricorrenti. Ne' ritiene a tale fine il collegio che possa utilizzarsi l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato avente riguardo alla diversa ipotesi di personale proveniente da altre amministrazioni e in servizio presso la ragioneria generale dello Stato al tempo di entrata in vigore della legge n. 427/1985 ed appartenente alle soppresse carriere ordinarie di concetto. Dal pari non puo' assumere rilievo la considerazione che con precedente pronuncia (ordinanza n. 811 del 24 settembre 1990) questo tribunale abbia ritenuto irrilevante la circostanza che i richiedenti prestassero o meno servizio presso la ragioneria generale o presso le ragionerie centrali. La norma di cui trattasi (art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890) inserita in diverso testo legislativo, ha di per se' un contenuto estensivo i cui limiti devono essere individuati nel contesto letterale della medesima disposizione, la quale, a giudizio del collegio non sembra lasciare margini interpretativi della portata piu' estesa che i ricorrenti intendano attribuirle. La chiave di lettura non puo' che riconnettersi alla disposizione contenuta nell'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 319/1972 e con riguardo alla norma di riferimento deve ritenersi il collegio che la disposizione abbia come destinatari solo personale che, in possesso degli ulteriori requisiti, fosse in servizio presso le direzioni provinciali del tesoro alla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 1986, n. 890. 5. - Tuttavia, una volta che si sia aderito a tale piu' rigorosa interpretazione in linea con l'orientamento stesso dell'amministrazione, ritiene anche il collegio che debba condividersi il dubbio di legittimita' della norma in questione per i denunciati profili di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. La questione e' tutt'altro che superata per effetto della sopravvenuta legge 4 agosto 1990, n. 238. Tale legge, nel chiarire in via di interpretazione autentica il profilo che aveva fatto dubitare questa stessa sezione della costituzionalita' dell'art. 8, sesto comma, della legge n. 427/1985 (e della legge 24 maggio 1989, n. 193, nel suo complesso e in particolare dell'art. 1) nella parte in cui lasciavano esclusi dai benefici i dipendenti della ragioneria generale dello Stato transitati alla carriera direttiva anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 427 cit., statuisce altresi' che dei benefici contemplati dagli artt. 8, sesto comma, della legge n. 427/1985 e 3 della legge n. 890/1986 possono fruire a domanda gli "impiegati .. che siano transitati, quali vincitori di concorso, nei ruoli della carriera direttiva del Ministero del tesoro". La disposizione in parola non incide sulla questione all'esame del collegio nel senso preteso dall'amministrazione resistente, in quanto il legislatore lungi dall'affermare che l'estensione del beneficio e' possibile "solo" nei confronti del personale transitato nei ruoli della carriera direttiva del Ministero del tesoro, ha voluto, al contrario, chiarire, perequativamente, come il transito nella carriera direttiva del Ministero del tesoro per vincita di concorso non fosse preclusivo per il conseguimento del beneficio. La legge del 1990 peraltro ha del tutto omesso di prendere in considerazione le posizioni di quanti siano transitati nei ruoli del Ministero del tesoro in carriera di concetto. Tale omissione, in quanto contenuta in una legge avente il precipuo intento di definire le posizioni dei soggetti che avessero acquisito la piu' favorevole posizione di status anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 890/1986, ne puo' far ritenere superata la questione posta in questa sede ne sposta il dubbio di illegittimita' costituzionale dall'anzidetta legge del 1986, alla nuova fonte di interpretazione autentica. Il problema posto dai ricorrenti resta dunque circoscritto nell'ambito dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, che, nel disporre l'estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro ha del tutto trascurato di prendere in considerazione analoghe situazioni di quanti nella medesima situazione di partenza fossero transitati nella carriera di concetto dei ruoli centrali dell'amministrazione del Tesoro o per vincita di concorso e in applicazione dell'art. 200 del t.u. n. 3/1957. La coincidenza della procedura di accesso e delle mansioni espletate nell'ambito di ruoli diversi della medesima amministrazione devono far ritenere al collegio fortemente ed iniquamente lesiva l'omissione normativa, per di piu' ove si consideri che l'intento perequativo manifestato dal legislatore con le leggi 7 agosto 1985, n. 427 e 17 dicembre 1986, n. 890, prima, e successivamente con le leggi 24 maggio 1989, n. 193 e 4 agosto 1990, n. 238, rende assolutamente incomprensibile il disfavore del legislatore nei confronti dei dipendenti gia' assunti in servizio nelle soppresse carriere speciale e ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro sulla base di concorso articolantesi su tre prove scritte ed un colloquio e successivamente transitati alla carriera di concetto del Ministero, dal momento che la ratio cui si ispirarono l'art. 8 della legge n. 427/1985 e l'art. 3 della legge n. 890/1986 sta nella necessita' di attribuire benefici coincidenti a dipendenti il cui rapporto d'impiego abbia caratteristiche simili e in tale prospettiva il dato effettivamente rilevante e' quello di aver dovuto superare un concorso articolato su tre prove scritte ed un colloquio. Sulla base di tali considerazioni ritiene il collegio doversi sospendere ogni decisione nel merito e rimettere gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione incidentale di costituzionalita' sopra specificata.