IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 488, 489, 490,
 491, 492, 493, 494, 495 del 1989 proposti dai signori  Roberto  Ronci
 (ric. n. 488); Roberto Galletti (ric. n. 489), Carmela Varvo (ric. n.
 490), Teresa Jacovella (ric. n. 491), Maria Giovanna Natalicchi (ric.
 n.  492), Orfiamma Di Lullo (ric. n. 493), Liliana Salimbeni (ric. n.
 494), Maria Corsetti (ric. n. 495) tutti elettivamente domiciliati in
 Roma, viale Parioli n. 180 presso lo studio  dell'avv.  Mario  Sanino
 che  li  rappresenta  e difende in unione con l'avv. Roberto Ciociola
 contro il Ministero del tesoro, in persona del Ministro  pro-tempore,
 costituito  in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
 Stato per l'annullamento delle note a firma  del  direttore  generale
 del  Ministero  del  tesoro in data 25 novembre 1988 (rispettivamente
 prot. n. 58929, 58925, 58924, 58922, 58923, 58928, 58926,  58927  del
 1989)  con  la  quale  e'  stata  negata  l'estensione  dei  benefici
 normativi ed economici di cui al d.P.R. 1› giugno 1972,  n.  319,  ai
 sensi  dell'art.  3  della legge 17 dicembre 1986, n. 890, nonche' di
 ogni altro atto a questa comunque annesso,  connesso,  presupposto  o
 conseguenziale;   e   comunque  per  il  riconoscimento  del  diritto
 all'estensione dei benefici di cui alla normativa suddetta in  favore
 di ciascuno dei ricorrenti;
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio dell'amministrazione
 intimata;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti delle cause;
    Udito  alla  pubblica  udienza  del  2  luglio  1992  il  relatore
 consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi,  altresi',  l'avv.
 Ciociola per i ricorrenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    1.  -  Con  separati  ricorsi,  i ricorrenti indicati in epigrafe,
 tutti in vario modo transitati nei ruoli centrali del  Ministero  del
 tesoro,  proveniendo dalle direzioni provinciali del Tesoro a seguito
 di concorso articolato su tre prove scritte ed un  colloquio,  taluni
 nella  posizione  di  vice  segretario  in  prova  della  ex carriera
 speciale di concetto (i ricorrenti Ronci,  Varvo,  Jacovella),  altri
 della carriera ordinaria (i ricorrenti Di Lullo, Salimbeni, Corsetti)
 altri  infine  nella  posizione  di vice ragioniere in prova della ex
 carriera speciale (Galletti e Natalicchi), si  dolgono  di  non  aver
 potuto  conseguire,  per  effetto del loro transito ai ruoli centrali
 del Ministero del tesoro, dei  benefici  contemplati  dal  d.P.R.  1›
 giugno  1972, n. 319, nonche', per successiva estensione, dall'art. 3
 della legge 17 dicembre 1986, n. 890.
    Essi propongono quindi giudizio di  tipo  impugnatorio  contro  le
 note   del   direttore  generale  del  Ministero  del  tesoro  (megli
 specificato in epigrafe) con cui, nei confronti di ciascuno e' negata
 l'estensione dei benefici in  questione,  deducendo  direttamente  la
 violazione  e  falsa applicazione dell'art. 3 della legge 17 dicembre
 1986, n.  890,  nonche'  l'eccesso  di  potere  in  tutte  le  figure
 sintomatiche   in   particolare  per  difetto  di  istruttoria  e  di
 motivazione, ingiustizia manifesta  e  disparita'  di  trattamento  e
 subordinatamente      l'illegittimita'      derivata      a     causa
 dell'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della   legge   n.
 890/1986 cit. in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
   Sostengono innanzitutto i ricorrenti, in via principale che sarebbe
 erronea  la  tesi  secondo  cui la norma invocata sarebbe applicabile
 esclusivamente ai dipendenti tuttora in servizio presso le  direzioni
 provinciali  di  tesoro.  In  realta', affermano i ricorrenti, di una
 siffatta  limitazione  non  vi  sarebbe  traccia  nel   testo   della
 disposizione  di  favore,  ed  inoltre,  la stessa formulazione della
 norma lascerebbe chiaramente intendere la volonta' del legislatore di
 assumere l'appartenenza alle direzioni provinciali  del  Tesoro  come
 requisito  caratterizzante  soltanto  il  momento  acquisitivo  della
 posizione di status da cui muove l'attribuzione del beneficio  e  non
 come   condizione   attuale   condizionante,   in   quanto  tale,  il
 riconoscimento.
    Diversamente  opinando,  assumono  i  ricorrenti,  la  norma   non
 potrebbe  sottrarsi  al sospetto di ellegittimita' costituzionale per
 la denunciata violazione degli artt. 3 e  97  della  Costituzione  in
 considerazione   dell'iniqua   sperequazione  che  andrebbe  cosi'  a
 determinarsi fra posizione dei richiedenti  e  dipendenti  che  hanno
 avuto  la  ventura di permanere nei ruoli delle direzioni provinciali
 del Tesoro, taluni  pur  svolgendo  la  propria  attivita'  presso  i
 servizi centrali in posizione di comando.
    Concludono  pertanto  i  ricorrenti  per  l'accoglimento immediato
 delle domande precisate in epigrafe e subordinatamente,  per  l'invio
 della  questione alla Corte costituzionale onde vedere affermare poi,
 derivativamente, il fondamento della pretesa.
    2.   -   Si    e'    costituita    l'Amministrazione    resistendo
 all'impugnazione.
    3.  -  Chiamata  la causa in decisione alla pubblica udienza del 4
 luglio 1991, la sezione con ordinanza n. 1889 del 26 ottobre 1991  ha
 disposto   incombenti   istruttori  per  la  ritenuta  necessita'  di
 accertare le posizioni di ciascuno dei ricorrenti in  relazione  alla
 pretesa avanzata in questa sede.
    Hanno    fatto   seguito   deposito   dei   documenti   da   parte
 dell'Amministrazione   e   scritti    difensivi.    In    particolare
 l'amministrazione deduce la sopravvenienza della legge 4 agosto 1990,
 n. 238 e i ricorrenti insistono nella pretesa.
    4.  -  Alla pubblica udienza del 2 luglio 1992 le cause sono state
 trattenute in decisione.
                             D I R I T T O
    1. - I ricorsi sono proposti  da  ex  dipendenti  delle  direzioni
 provinciali   del  Tesoro  i  quali,  come  precisato  in  narrativa,
 appartengono ora ai ruoli  centrali  del  Ministero  del  Tesoro  cui
 ebbero accesso taluni per concorso ed altri in applicazione dell'art.
 200, secondo comma, del t.u. n. 3/1957.
    Gli   stessi   furono   assunti  dalle  direzioni  provinciali  di
 provenienza in base a superamento di concorso articolato su tre prove
 scritte ed un colloquio, taluni nella in posizioni della ex  carriera
 speciale di concetto, altri nella carriera ordinaria.
    Nessuno  di  essi pote' fruire dei benefici contemplati nel d.P.R.
 1› giugno 1972, n. 319, per esser gia', al  tempo  della  entrata  in
 vigore  del  d.P.R.  n.  319  cit.,  transitati ai ruoli centrali del
 Ministero del tesoro.
    Entrata in vigore la legge 17 dicembre 1986, n. 890, hanno chiesto
 l'applicazione del beneficio ivi contemplato all'art. 8,  in  via  di
 interpretazione  estensiva,  sollevando subordinatamente questione di
 legittimita' costituzionale del citato art. 8  con  riferimento  agli
 artt. 3 e 97 della Costituzione.
    2.  -  Gli otto ricorsi, gia' riuniti per esigenze istruttorie con
 la cit. ord.za coll. 1859/1991, devono essere  mantenuti  riuniti  ai
 fini della decisione per la coincidenza delle questioni proposte.
    3.   -   In   ordine  ai  presupposti  occorre  dire  che  risulta
 sufficientemente accertato il requisito di accesso per avere tutti  i
 ricorrenti  superato  concorsi  articolati  su tre prove scritte e un
 colloquio taluni per la ex carriera speciale di concetto,  altri  per
 la carriera ordinaria.
    Quanto  alla  identita'  delle  mansioni,  soccorre al riguardo la
 disposizione interpretativa contenuta  nell'art.  1,  secondo  comma,
 della  legge 4 agosto 1990, n. 238, in forza della quale "le mansioni
 richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma primo  sono
 quelle  previste  dall'art.  172  del  testo unico delle disposizioni
 concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
 con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e cioe' quelle di concetto, tecniche
 ed amministrative".
    Sicche'  non  puo'  revocarsi in dubbio che i ricorrenti, verso le
 direzioni provinciali di  provenienza  e  successivamente  transitati
 nella  carriera  di  concetto  del  ruolo  centrale del Ministero del
 tesoro abbiano svolto le corrispondenti mansioni, alla stregua  della
 documentazione  depositata  in atti dall'amministrazione intimata, la
 quale nulla peraltro ha eccepito al riguardo.
    4. - Il punto controverso e' dunque in primo  luogo  se  la  norma
 invocata  possa  trovare  applicazione diretta a quanti, alla data di
 entrata in vigore della legge 17  dicembre  1986,  n.  890  (e  ancor
 prima,  alla  data di entrata in vigore del d.P.R. 1› giugno 1972, n.
 319)   erano   transitati   nei   ruoli    corrispondenti    ordinari
 dell'amministrazione  centrale.  A  tale  quesito  sembra al collegio
 doversi dare risposta negativa, non risultando dal contesto letterale
 la possibilita' di un'interpretazione estensiva nel senso preteso dai
 ricorrenti.
    Ne'  ritiene  a  tale  fine  il  collegio  che  possa  utilizzarsi
 l'orientamento  espresso  dal Consiglio di Stato avente riguardo alla
 diversa ipotesi di personale proveniente da altre  amministrazioni  e
 in  servizio  presso  la  ragioneria generale dello Stato al tempo di
 entrata in vigore  della  legge  n.  427/1985  ed  appartenente  alle
 soppresse  carriere ordinarie di concetto. Dal pari non puo' assumere
 rilievo la considerazione che con precedente pronuncia (ordinanza  n.
 811   del   24   settembre  1990)  questo  tribunale  abbia  ritenuto
 irrilevante la circostanza  che  i  richiedenti  prestassero  o  meno
 servizio  presso  la  ragioneria  generale  o  presso  le  ragionerie
 centrali.
    La norma di cui trattasi (art. 3 della legge 17 dicembre 1986,  n.
 890)  inserita  in  diverso  testo  legislativo,  ha  di  per  se' un
 contenuto estensivo  i  cui  limiti  devono  essere  individuati  nel
 contesto  letterale della medesima disposizione, la quale, a giudizio
 del collegio non sembra lasciare margini interpretativi della portata
 piu' estesa che i ricorrenti intendano attribuirle.
    La chiave di lettura non puo' che riconnettersi alla  disposizione
 contenuta  nell'art.  4,  primo  comma,  del d.P.R. n. 319/1972 e con
 riguardo alla norma di riferimento deve ritenersi il collegio che  la
 disposizione  abbia  come destinatari solo personale che, in possesso
 degli ulteriori requisiti, fosse  in  servizio  presso  le  direzioni
 provinciali  del tesoro alla data di entrata in vigore della legge 17
 dicembre 1986, n. 890.
    5. - Tuttavia, una volta che si sia aderito a tale  piu'  rigorosa
 interpretazione     in     linea     con     l'orientamento    stesso
 dell'amministrazione,   ritiene   anche   il   collegio   che   debba
 condividersi il dubbio di legittimita' della norma in questione per i
 denunciati   profili   di   violazione  degli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione.
    La  questione  e'  tutt'altro  che  superata  per  effetto   della
 sopravvenuta legge 4 agosto 1990, n. 238.
    Tale  legge,  nel  chiarire in via di interpretazione autentica il
 profilo  che  aveva  fatto  dubitare  questa  stessa  sezione   della
 costituzionalita'  dell'art.  8, sesto comma, della legge n. 427/1985
 (e della legge 24 maggio  1989,  n.  193,  nel  suo  complesso  e  in
 particolare  dell'art.  1)  nella parte in cui lasciavano esclusi dai
 benefici  i  dipendenti  della  ragioneria   generale   dello   Stato
 transitati  alla  carriera  direttiva  anteriormente  alla entrata in
 vigore della legge n. 427 cit., statuisce altresi' che  dei  benefici
 contemplati  dagli  artt. 8, sesto comma, della legge n. 427/1985 e 3
 della legge n. 890/1986 possono fruire a domanda  gli  "impiegati  ..
 che  siano  transitati,  quali vincitori di concorso, nei ruoli della
 carriera direttiva del Ministero del tesoro".
    La disposizione in parola non incide sulla questione all'esame del
 collegio nel senso preteso dall'amministrazione resistente, in quanto
 il legislatore lungi dall'affermare che l'estensione del beneficio e'
 possibile "solo" nei confronti del  personale  transitato  nei  ruoli
 della  carriera  direttiva  del  Ministero  del tesoro, ha voluto, al
 contrario,  chiarire,  perequativamente,  come  il   transito   nella
 carriera  direttiva  del Ministero del tesoro per vincita di concorso
 non fosse preclusivo per il conseguimento del beneficio.
    La legge del 1990 peraltro ha del  tutto  omesso  di  prendere  in
 considerazione  le posizioni di quanti siano transitati nei ruoli del
 Ministero del tesoro in carriera di concetto.
    Tale omissione,  in  quanto  contenuta  in  una  legge  avente  il
 precipuo  intento  di definire le posizioni dei soggetti che avessero
 acquisito la piu' favorevole posizione di status  anteriormente  alla
 entrata  in  vigore  della  legge  n.  890/1986, ne puo' far ritenere
 superata la questione posta in questa sede ne  sposta  il  dubbio  di
 illegittimita'  costituzionale  dall'anzidetta  legge  del 1986, alla
 nuova fonte di interpretazione autentica.
    Il  problema  posto  dai  ricorrenti  resta  dunque   circoscritto
 nell'ambito  dell'art.  3  della legge 17 dicembre 1986, n. 890, che,
 nel  disporre  l'estensione  dei  benefici  normativi  ed   economici
 previsti  dal  d.P.R.  1›  giugno  1972,  n.  319, al personale della
 soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni  provinciali
 del  Tesoro  ha  del  tutto  trascurato di prendere in considerazione
 analoghe situazioni di quanti nella medesima situazione  di  partenza
 fossero  transitati  nella  carriera  di  concetto dei ruoli centrali
 dell'amministrazione del Tesoro  o  per  vincita  di  concorso  e  in
 applicazione dell'art. 200 del t.u. n. 3/1957.
    La  coincidenza  della  procedura  di  accesso  e  delle  mansioni
 espletate nell'ambito di ruoli diversi della medesima amministrazione
 devono far ritenere al  collegio  fortemente  ed  iniquamente  lesiva
 l'omissione  normativa,  per  di  piu' ove si consideri che l'intento
 perequativo manifestato dal legislatore con le leggi 7  agosto  1985,
 n.  427  e  17 dicembre 1986, n. 890, prima, e successivamente con le
 leggi 24 maggio  1989,  n.  193  e  4  agosto  1990,  n.  238,  rende
 assolutamente   incomprensibile  il  disfavore  del  legislatore  nei
 confronti dei dipendenti gia' assunti  in  servizio  nelle  soppresse
 carriere speciale e ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali
 del  tesoro sulla base di concorso articolantesi su tre prove scritte
 ed  un  colloquio  e  successivamente  transitati  alla  carriera  di
 concetto  del  Ministero,  dal momento che la ratio cui si ispirarono
 l'art. 8 della legge n. 427/1985 e l'art. 3 della legge  n.  890/1986
 sta  nella necessita' di attribuire benefici coincidenti a dipendenti
 il cui rapporto d'impiego abbia  caratteristiche  simili  e  in  tale
 prospettiva il dato effettivamente rilevante e' quello di aver dovuto
 superare un concorso articolato su tre prove scritte ed un colloquio.
    Sulla  base  di  tali  considerazioni  ritiene il collegio doversi
 sospendere ogni decisione nel merito e rimettere gli atti alla  Corte
 costituzionale  per  la  decisione  della  questione  incidentale  di
 costituzionalita' sopra specificata.