ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, comma 4,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza pubblica), ordinanze emesse il 13 ottobre 1992 dal Pretore di
 Vicenza  -  Sezione  distaccata  di  Thiene  (n.  3  ordinanze), il 9
 novembre 1992 dal Pretore di Verona ed il 23 ottobre 1992 dal Pretore
 di Treviso, rispettivamente iscritte ai nn. 780, 781, 782 e  807  del
 registro  ordinanze  1992  e  al  n.  7 del registro ordinanze 1993 e
 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53  dell'anno
 1992 e n. 3 dell'anno 1993;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che  nel  corso  tre distinti giudizi civili promossi da
 alcuni titolari di farmacie convenzionate contro la U.S.L.  n.  6  di
 Thiene  il  pretore  di  Vicenza  ha  sollevato, con ordinanze del 13
 ottobre 1992, questione incidentale di legittimita' costituzionale  -
 in  riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 4, comma 4, della
 legge 30 dicembre 1991 n. 412 nella  parte  in  cui  dispone  che  il
 Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle
 farmacie di quanto dovuto per la vendita delle specialita' medicinali
 (in  regime  di assistenza diretta), trattiene una quota pari al 2,5%
 dell'importo al lordo dei tickets;
      che  secondo  il  giudice  rimettente  la  norma  si porrebbe in
 contrasto sia con il principio di eguaglianza (perche' introduce  una
 prestazione  patrimoniale  obbligatoria  di  carattere  tributario  a
 carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il  principio
 secondo  cui  ogni  cittadino  e'  tenuto  a  concorrere  alle  spese
 pubbliche in ragione della propria  capacita'  contributiva;  inoltre
 non  sarebbe  rispettosa del criterio di progressivita' al quale deve
 essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.);
      che con ordinanze del 9 novembre 1992 e del 23 ottobre  1992  il
 Pretore  di  Verona  ed  il  Pretore  di  Treviso  hanno sollevato la
 medesima  questione  incidentale   di   costituzionalita'   svolgendo
 analoghe argomentazioni;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  rappresentato  e   difeso   dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato  chiedendo  che  le  questioni sollevate siano
 dichiarate inammissibili o comunque non fondate;
    Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identita'  di
 contenuto;
      che   analoga  questione  di  costituzionalita'  e'  gia'  stata
 ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993;
      che  nessuna  nuova  argomentazione  viene  addotta,  ne'  alcun
 diverso profilo prospettato;
      che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;