ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 51 delle  norme
 di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
 penale,  approvate  con  decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
 promosso con ordinanza emessa il 30 settembre  1992  dal  Pretore  di
 Vicenza  -  Sezione distaccata di Arzignano nel procedimento penale a
 carico di Panarotto Umberto ed altro, iscritta al n. 802 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 aprile 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che nel corso di un processo penale il Pretore di Vicenza
 - Sezione distaccata di Arzignano solleva, con  l'ordinanza  indicata
 in  epigrafe,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 51
 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice
 di  procedura penale, approvate con d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in
 riferimento agli articoli 24, secondo comma, 76, 97,  primo  comma  e
 101, secondo comma, della Costituzione;
     che  il  giudice  rimettente  premette:  che pubblico ministero e
 difesa non hanno  prestato  il  loro  consenso  alla  verbalizzazione
 riassuntiva,  a  norma  dell'art. 567, comma 3, c.p.p., ed anzi hanno
 chiesto la  verbalizzazione  integrale  a  mezzo  trascrizione  delle
 registrazioni  ovvero  a  mezzo  stenotipia;  che tale opzione per la
 verbalizzazione  integrale   e'   giustificata   in   ragione   della
 delicatezza  e  della  complessita'  del  procedimento, non potendosi
 ravvisare  l'ipotesi  del  "contenuto  semplice"  o  della  "limitata
 rilevanza" degli atti da documentare (ipotesi cui consegue l'adozione
 della  verbalizzazione  in  forma  riassuntiva a norma dell'art. 140,
 comma 1, c.p.p.); e che neppure ricorre, nel caso,l'ipotesi, prevista
 dalla  citata  norma  in  via  alternativa  alla  precedente,   della
 "contingente  indisponibilita'  di  strumenti  di  riproduzione  o di
 ausiliari  tecnici",  giacche':  a)  l'ufficio  a  quo  dispone   dei
 necessari  strumenti  di  riproduzione;  b) con gli ausiliari tecnici
 (estranei all'amministrazione) e' stato stipulato apposito contratto,
 a norma dell'art. 51 disp. att. c.p.p., contratto la cui efficacia e'
 stata tuttavia sospesa a tempo indeterminato, con  provvedimento  del
 capo  dello  stesso  ufficio  giudiziario,  a  causa  del  rifiuto di
 registrazione di analoghi contratti da parte della Corte dei Conti;
      che riguardo a tale ultimo profilo, in particolare,  il  giudice
 rimettente  espone  le  vicende  amministrative  che  hanno originato
 l'accennato rifiuto di registrazione di contratti con imprese esterne
 per il servizio di documentazione tecnica degli atti processuali;
      che,  in  punto  di  fatto,  il  giudice  a  quo adduce altresi'
 l'impossibilita' di procedere  a  verbalizzazione  integrale  con  il
 sistema  di  scrittura  manuale,  data  la  quantita'  di  imputati e
 testimoni da interrogare ed esaminare, alla  stregua  di  criteri  di
 esperienza  maturati  in procedimenti di analogo spessore; mentre as-
 sume,   quale   presupposto   interpretativo   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale,  il  dato per cui non e' consentito dal
 sistema  processuale  effettuare  la  verbalizzazione  stenotipica  o
 comunque  non manuale attraverso l'applicazione delle disposizioni in
 tema di perizia (artt. 220 e  seguenti  del  c.p.p.),  a  loro  volta
 richiamate,  quanto  a  "forme,  modi  e  garanzie"  di espletamento,
 dall'art. 268, comma 7, c.p.p.,  concernente  la  trascrizione  delle
 intercettazioni telefoniche;
      che, tutto cio' premesso, il giudice a quo reputa in conclusione
 che la norma dell'art. 51 delle norme di attuazione del c.p.p., nella
 parte  in  cui  appunto  non consente al giudice - una volta rilevata
 l'esigenza   di    avvalersi    di    personale    tecnico    esterno
 all'amministrazione,  e  sempre  che  non siano "operanti" a tal fine
 contratti  con  imprese  esterne  -  di  effettuare  le  riproduzioni
 fonografiche  o  la  verbalizzazione  stenotipica (integrale) "con le
 forme, i modi  e  le  garanzie"  previsti  per  l'espletamento  delle
 perizie  (analogamente  a  quanto  disposto  dal richiamato art. 268,
 comma 7, c.p.p.), si ponga in  contrasto  con  i  seguenti  parametri
 costituzionali:
       1) art. 24, secondo comma, della Costituzione, per compressione
 del  diritto  di  "difendersi provando" giacche' l'impossibilita' del
 ricorso  a  strumenti  meccanici  determinerebbe  di  necessita'   la
 sospensione a tempo indeterminato del dibattimento;
       2) art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 2, comma
 1,  punto  8)  della  legge-delega  per il c.p.p. n. 81 del 1987, per
 contrasto con i criteri e principi ivi definiti, quali rilevati nella
 sentenza n.  529  del  1990  della  Corte  costituzionale,  circa  la
 necessita'  di salvaguardare la possibilita' del giudice di avvalersi
 della verbalizzazione integrale;
       3) art. 97, primo comma, della Costituzione,  poiche'  il  buon
 andamento    dell'amministrazione    della   giustizia   risulterebbe
 ostacolato da una normativa che demanda all'iniziativa amministrativa
 la possibilita' - o meno - di effettuare la verbalizzazione integrale
 con strumenti tecnici;
       4) art. 101, secondo comma, della Costituzione,  poiche'  anche
 la  esclusiva  soggezione  del giudice alla legge sarebbe compromessa
 dal riferito condizionamento  della  forma  di  verbalizzazione  all'
 iniziativa amministrativa;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, osservando
 che  il  legislatore,  nel  prevedere la possibilita' di avvalersi di
 personale  estraneo  all'amministrazione  per  le  varie   forme   di
 documentazione  di atti (redazione di verbali, trascrizione di quelli
 stenotipici, riproduzioni fonografiche o audiovisive), ha  stabilito,
 con  criterio  razionale  nell'ambito  della discrezionalita' ad esso
 accordata, che l'opera di  tale  personale  deve  trovare  fondamento
 nella  preventiva  stipulazione  di  contratti  a termine con imprese
 specializzate,  e  che  questa  disciplina  non lede in alcun modo le
 norme costituzionali invocate;
    Considerato   che,   come   esposto   nella    stessa    narrativa
 dell'ordinanza  di  rimessione,  lo svolgimento della verbalizzazione
 dibattimentale in forma integrale e a mezzo di strumenti  tecnici  e'
 ostacolato  dalle  vicende che hanno determinato il capo dell'ufficio
 giudiziario di cui fa parte il rimettente  a  sospendere  l'efficacia
 dei  contratti  appositamente  stipulati  con  imprese  specializzate
 esterne all'amministrazione;
      che questa conseguenza deriva dal piu' generale problema che  ha
 interessato  i  modi  di  approvazione  di tali contratti in rapporto
 all'inclusione,  o  meno,  delle  relative  spese  tra   quelle   "di
 giustizia" a norma del r.d. 23 dicembre 1865 n. 2701;
      che  tale problema, manifestatosi in sede di controllo contabile
 e di determinazioni amministrative circa l'imputazione delle spese in
 argomento,  non  attiene  all'ambito  di  applicazione  della   norma
 processuale  denunziata,  il  cui  contenuto  e'  rappresentato dalla
 autorizzazione alla conclusione di contratti  per  la  documentazione
 degli atti processuali;
      che  sotto  tale  profilo  le  vicende  amministrative accennate
 risultano estranee alla verifica di legittimita' costituzionale della
 norma, costituendo rispetto a quest'ultima delle  evenienze  o  degli
 inconvenienti applicativi, estranei alla disciplina processuale della
 verbalizzazione,   che  non  possono  trovare  ingresso  in  sede  di
 sindacato di costituzionalita' delle leggi  (ord.  n.  23  del  1993;
 sentt.  nn. 468, 333, 249 del 1992), ond'e' che per questo aspetto la
 questione e' manifestamente inammissibile;
      che, sotto altro profilo, la richiesta addizione  normativa  nel
 corpo  della  disposizione  attuativa del codice di procedura penale,
 oltre a non costituire in alcun modo una soluzione costituzionalmente
 obbligata  a  fronte   degli   inconvenienti   lamentati,   si   basa
 sull'asserita   impossibilita'   di  ricorrere  alla  verbalizzazione
 manuale (e dunque sulla necessita' di ricercare  soluzioni  normative
 nuove  ed ulteriori); mentre, al contrario, il fondamentale principio
 della indefettibilita' della funzione giurisdizionale impone in  ogni
 caso  il  ricorso a detta modalita' di documentazione (ord. n. 23 del
 1993  cit.),  non  essendo  ammissibile,  proprio  alla  stregua  dei
 principi   costituzionali  invocati,  un  impedimento  dell'attivita'
 giurisdizionale  a  causa  degli   accennati   ostacoli   di   ordine
 applicativo;
      che,  pertanto, anche sotto tale profilo si configura il rilievo
 di manifesta inammissibilita' della questione
 proposta;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.