ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  della  Regione  Emilia-Romagna
 notificato  il  3  marzo  1993,  depositato  in  Cancelleria  il   15
 successivo,  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito della
 circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992,  n.  13/Istituti
 di  Previdenza  concernente "Sospensione dei pensionamenti anticipati
 degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di  previdenza,  ai
 sensi   del   D.L.   19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,  con
 modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.  438.    Deroghe  ivi
 previste,  perequazione  delle  pensioni  per  l'anno  1993, aliquota
 contributiva aggiuntiva ed assoggettamento a contributo  della  somma
 forfettaria  di  20.000 mensili per l'anno 1993", ed iscritto al n. 9
 del registro conflitti 1993;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri:
    Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore
 Francesco Guizzi;
    Uditi  l'avv.  Angelo  Clarizia  per  la  Regione Emilia-Romagna e
 l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del  Consiglio
 dei Ministri;
    Ritenuto  che  la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di
 attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione  alla  circolare
 del  Ministero  del  tesoro  del  23 dicembre 1992, n. 13/Istituti di
 previdenza, con la quale si richiede che l'accoglimento della domanda
 di dimissioni, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n.  384,
 convertito,  con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
 sia  formalmente  manifestato  dagli  organi  competenti  anche   con
 riguardo al personale della Regione;
      che, a giudizio della Regione ricorrente, la circolare impugnata
 ha   determinato  l'illegittima  invasione  della  propria  sfera  di
 attribuzioni in  materia  di  regolamentazione  procedimentale  delle
 vicende   attinenti   al   rapporto  di  pubblico  impiego  dei  suoi
 dipendenti,   risultando   percio'   lesiva   dell'art.   117   della
 Costituzione;
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo la reiezione del ricorso;
      che,  con  successiva  istanza  depositata il 20 aprile 1993, la
 Regione Emilia-Romagna ha preso atto di una nota  del  Ministero  del
 tesoro,   trasmessa  alla  Regione  l'8  aprile  1993  e  concernente
 l'accettazione delle domande di pensionamento per  le  quali  si  era
 formato  il  silenzio-assenso prima della scadenza fissata dal citato
 decreto-legge n. 384 del 1992, convertito nella legge  n.  438  dello
 stesso anno;
      che a seguito di tale determinazione del Ministero del tesoro la
 Regione ritiene sia cessata la materia del contendere;
      che  l'Avvocatura  dello Stato, in rappresentanza del Presidente
 del Consiglio dei ministri, ha espresso adesione a tale istanza;