IL PRETORE
    All'esito dell'istruttoria dibattimentale;
                           RITENUTO IN FATTO
       a) che Bruno Luciano,  nato  in  Ugento  il  2  aprile  1954  e
 residente  in  Pontoglio  in  via  Francesca n. 18, e' stato tratto a
 giudizio per rispondere del delitto previsto e punito dall'art.  385,
 terzo comma, del c.p. perche' il 19 ottobre 1990 si allontanava dalla
 propria  abitazione ove era stato sottoposto agli arresti domiciliari
 con ordinanza del 24 settembre  1990  del  g.i.p.  del  tribunale  di
 Bergamo;
       b) che l'imputato nei tempi e nei modi previsti dagli artt. 446
 e 444 del c.p.p. ha chiesto l'applicazione della pena di giorni 54 di
 reclusione  cosi'  determinata:  pena  base  mesi sei, ridotta a mesi
 quattro per le attenuanti generiche, a mesi due e  giorni  venti  per
 l'attenuante  di  cui  al  quarto  comma  dell'art. 385 del c.p. ed a
 giorni 54 per l'art. 444 del c.p.p.;
       c) che il p.m. non ha prestato consenso in  quanto  non  poteva
 operarsi  la diminuzione della pena per l'attenuante di cui al quarto
 comma  dell'art.  385  non  applicabile  alla   fattispecie   perche'
 l'imputato  non  si  costitui'  in  carcere  ne' avrebbe potuto farlo
 essendo agli arresti domiciliari;
       d) che risulta provato dalla disposizioni dei  testi  esaminati
 che  in  effetti  l'imputato  nella  tarda serata del 19 ottobre 1990
 rientro' nella propria abitazione;
    Considerato che:
      1) le due ipotesi delittuose punite rispettivamente dal primo  e
 dal  terzo  comma  dell'art.  385  del  c.p.  tutelano lo stesso bene
 giuridico (Cass. 17 novembre 1988, in  Foro  It.  Rep.  1989  -  Voce
 evasione, n. 3);
      2)  per  il modo con cui e' stata formulata, la disposizione del
 quarto comma dell'art. 385 del c.p. e'  inapplicabile  alla  concreta
 fattispecie;
      3)  il  ravvedimento  attuoso  dell'evaso,  identico quanto agli
 effetti, viene favorevolmente valutato solo nell'ipotesi prevista dal
 primo comma dell'art. 385 del c.p.;
      4) appare evidente la disparita'  di  trattamento  prevista  dal
 legislatore  in  relazione  al  principio  sancito  dall'art. 3 della
 Costituzione:
      5) l'eccezione di incostituzionalita' sollevata al riguardo  dal
 difensore dell'imputato non e', pertanto, manifestamente infondata ed
 e'  rilevante  ai  fini  della decisione perche' nel suo accoglimento
 deriverebbe l'applicabilita' della pena richiesta ai sensi  dell'art.
 444 del c.p.p.