La CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Parodi Flavio nato a Genova il 21 febbraio 1975 imputato del reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2 e 7 del c.p. perche' si impossessava al fine di trarne profitto di un ciclomotore esposto per consuetudine alla pubblica fede sottraendolo con violenza sulle cose in danno di Landi Alberto. In Genova il 2 ottobre 1991. Ritenuto che nella fase di apertura del dibattimento la difesa dell'imputato ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e 58 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione agli artt. 3 e 97 della costituzione. Sentito il p.m. che si e' espresso in senso contrario all'ammissibilita' della stessa questione. Ritenuto che l'eccezione sollevata dalla difesa anche con riferimento a quella rilevata di ufficio di questa Corte appare non manifestatamente infondata e rilevante per questi motivi. L'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, prevedeva in ogni sede di Corte d'appello o sezione distaccata un tribunale per i minorenni composto da un magistrato, avente grado di consigliere di Corte di appello, che lo presiedeva, da un magistrato avente grado di giudice e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia. Il successivo art. 5 prevedeva una sezione per i minorenni della Corte d'appello precisando che essa "funziona con l'intervento di un privato cittadino, avente i requisiti prescritti dall'art. 2" il legislatore, avendo introdotto il nuovo organo giudiziario specializzato, chiamato a giudicare gli affari relativi ai minori, parimenti istituiva il giudice di secondo grado, anch'esso specializzato, competente e riesaminare, in sede di gravame, le decisioni del primo giudice. La composizione del collegio giudicante del nuvo organo era identica a quella del Tribunale ordinario, quella del giudice dell'impugnazione identica e qualasiasi altra sezione della corte d'appello (che allora peraltro giudicava con il numero di cinque componenti). Tuttavia nell'uno e nell'altro caso uno dei giudici togati era sostituito da un componente privato. Gli artt. 2 e 5 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (e i corrispondenti artt. 50 e 58 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 ordinamento giudiziario) sono stati successivamente modificati dagli artt. 4 e 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441: si e' cosi' previsto che i componenti privati, sia per il tribunale minorile che per la sezione specializzata della corte d'appello, fossero due, un uomo e una donna, con un'eta' minima di trent'anni (tra le discipline di cui essi debbono essere cultori, e' stata inserita la psicologia). Da un lato, tuttavia, si e' modificato il numero dei componenti del collegio giudicante del tribunale per i minorenni (e' stato aggiunto il secondo componente privato), portando il numero totale a quattro: non si e' voluto evidentemente che la componente togata, ridotta ad un'unita' si trovasse in minoranza, ma, cosi' facendo, si e' realizzata una composizione diversa (quattro invece di tre, rispetto al tribunale ordinario), dall'altro si e' mantenuto costante il numero dei componenti del collegio giudicante del giudice d'appello (sostituendosi un compenente privato ad uno dei magistrati), identico a quello di ogni altra sezione della corte. Ancora, successivamente, l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 532, modificando l'art. 56 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ha stabilito che la corte d'appello giudichi col numero invariabile di tre votanti, e l'art. 2 della legge n. 532 del 1977 ha modificato il successivo art. 58 (ordinamento giudiziario) precisando che "la sezione minorile giudica con l'intervento di due esperti aventi i requisiti previsti dalla legge che si aggiungono ai tre magistrati della sezione". E' noto a questo collegio che la corte costituzionale, con ordinanza del 31 maggio 1988, n. 580, ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimita' dell'art. 2 r.d. n. 1404 del 1934, come modificato dalla legge n. 1441 del 1956, nella parte in cui determina i componenti del collegio del tribunale per i minorenni in numero pari, senza stabilire alcun meccanismo di prevalenza, in caso di parita' di voto: questione inammissibile perche' implicherebbe scelte discrezionali riservate all'autonomia del legislatore. Dunque di una scelta non incoerente e contraddittoria si tratta, a parere della corte: in effetti il rischio, del resto alquanto ipotetico, di una paralisi operativa e' stato superato nella concezione del legislatore del 1956 dall'esigenza di assicurare in modo piu' incisivo l'apporto dei componenti privati (o giudici onorari) secondo le indicazioni che del resto erano gia' state espresse fin dalla relazione del guardasigilli al decreto del 1934: esigenza che tutti i provvedimenti assunti si ispirassero "ad un sistema di conoscenze giuridiche, ma anche economiche, sociali, morali e tecniche e ad una comprensione profonda ed illuminata di tutti i bisogni morali e materiali del minore e del modo di soddisfarli". Il bisogno di specializzazione si realizza cosi' con l'inserimento dei due componenti privati (accanto ai due magistrati), che sostituiscono alla scienza del diritto, un'adeguata preparazione in quelle discipline che conducono ad una piu' compiuta conoscenza del minore e dei suoi bisogni. Il giudice collegiale fonde e completa opinioni e conoscenze di tutti i suoi componenti, offrendo un'indubbia maggior garanzia di una pronuncia piu' adeguata all'interesse del minore. E il ruolo dei giudici onorari e' stato sempre di piu' valorizzato negli anni successivi. Si pensi, in tempi recenti, alla nuova formulazione dell'art. 50 del r.d. n. 12 del 1941, cosi' modificato dall'art. 14 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, per cui nell'udienza preliminare penale il tribunale per i minorenni giudica composto da un magistrato e due giudici onorari; al parere 23 luglio 1990, 7 maggio 1991 del consiglio superiore della magistratura, ove si prevede l'impiego dei giudici onorari senza limiti che non derivino da esigenze di servizio - e non solo in casi eccezionali - e si prospetta la loro utilizzazione tramite deleghe per materia; e alla ampia ed organica circolare del C.S.M. su formazione e nomina dei giudici onorari, approvata il 30 gennaio 1992. Se dunque la scelta discrezionale del legislatore circa la composizione del collegio del tribunale per i minorenni non e' incoerente, contradditoria o logicamente viziata, non altrimenti si potrebbe affermare per la composizione del collegio, della sezione minoreli della corte d'appello. L'apporto dei giudici onorari e' e deve essere indentico in primo grado come in appello. E, come si e' visto, alle origini un certo parallelismo esisteva: un unico componente privato che si inseriva nella regolare composizione del collegio del tribunale o della corte d'appello. Il parallelismo, che gia' comunque era imperfetto, (variava il numero globale dei componenti in primo grado e in appello) e' totalmente contraddetto dalle successive modifiche (che per la sezione minorile appaiono del tutto casuali, e non certo guidate da un disegno coerente). Va, a questo proposito, ricordato che di regola, ove il legislatore senta l'esigenza di istituire sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (ad es. sezione specializzata agraria, sezioni specializzate per le tossico dipendenze: queste ultime oggi sopresse) o di regolare la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (corte d'assise, corte d'assise d'appello), secondo, del resto l'indicazione della Carta costituzionale (art. 102, secondo e terzo comma) adotta una composizione identica del Collegio in primo e secondo grado. Ne' si potrebbe sostenere che il tribunale per i minorenni come organo giudiziario specializzato potrebbe avere una composizione inusuale (quattro membri) e non cosi' il giudice d'appello che, come mera sezione specializzata, dovrebbe rispettare il numero dei componenti di ogni altra sezione della corte d'appello, eventualmente aggiungendo i giudici onorari. Al contrario, ad es. la sezione specializzata delle tossicodipendenze (oggi sopressa) della corte d'appello era composta da un presidente e da un magistrato togato e da due esperti, cosi' come la sezione specializzata del tribunale. Dunque la scelta del legislatore circa la composizione del collegio della sezione per i minorenni della corte d'appello sempre incoerente, contraddittoria, non immune da vizi logici e, come tale, potrebbe violare il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della costituzione. Ma le norme in esame potrebbe violare un'altro principio costituzionale: com'e' evidente, se il collegio giudicante fosse composto soltanto da due magistrati (e non tre) oltre i due giudici onorari, il terzo magistrato, in oggi necessariamente impegnato presso la sezione per i minorenni, potrebbe essere assegnato ad altri compiti o magari potrebbero costituirsi diversi collegi nell'ambito della medesima sezione minorile con un evidente, piu' spedito espletamento del lavoro giudiziario. E pertanto la norma in questione potrebbe essere in contrasto con il precetto dell'art. 97 della costituzione per cui i pubblici uffici (e sicuramente anche quelli giudiziari) devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che ne sia assicurato "il buon andamento (oltre che l'imparzialita' dell'amministrazione)". Sulla base di quanto osservato, appare ammissibile, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. n. 1404 del 1934 e 58 del r.d. n. 12 del 1941, in relazione agli artt. 3 e 97 della costituzione. Quanto alla rilevanza nel presente procedimento, basti osservare che si tratta appunto di giudizio in grado di appello, essendo stata impugnata la sentenza del tribunale dei minorenni di Genova in data 4 dicembre 1992, sottoposto alla cognizione della sezione per i minorenni della corte d'appello di Genova, che deve, appunto, giudicare sulla base degli artt. 5 del r.d.l. n. 1404 del 1934 e 58 del r.d. n. 12 del 1941 e successive modifiche, con un collegio composto da tre magistrati e due giudici onorari. Ritenuta, dunque, la questione di legittimita' ammissibile, rilevante, e non manifestamente infondata, va sospeso il presente procedimento trasmessi gli atti alla corte costituzionale.