IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 686/90  r.g.r.
 proposto  da  Acaccia  Gabriella,  Adezati  Luciano,  Agnese  Angelo,
 Aiachini Alfredo, Airaldi Gabriella, Albini Umberto, Alfonso Giovanni
 Carlo, Amato Amedeo, Ameglio Paolo, Amelotti  Mario,  Andri  Eugenio,
 Angeli  Bertinelli  Maria  Gabriella,  Antognetti Paolo, Arata Carlo,
 Arezzo Domenico, Arillo Attilio, Arrigo Lodovico, Astengo  Corradino,
 Astesiano  Egidio,  Avanzino Gian Luigi, Avonzo Franca, Baffi Franca,
 Bagnasco Marcello, Balbi  Alessandro,  Balbi  Petti  Giovanna,  Baldi
 Rita,  Balestra Vincenzo, Balestrero Flavio, Balletto Laura, Barabino
 Giuseppina,  Bargagna  Alberto,  Barozzi  Pietro,  Barreca   Tommaso,
 Bartaletti  Fabrizio,  Basano  Lorenzo,  Basso Riccardo, Battegazzore
 Antonio, Bedarida Federico, Bellati Giovanni,  Belletti  Gian  Carlo,
 Beltrametti  Enrico,  Beltrami  Francesco, Belvederi Raffaele, Benati
 Mauro, Berardi Giorgio, Bertero  Mario,  Bertini  Ferruccio,  Bertini
 Sandro,  Bertoni  Italo,  Bevilacqua  Letizia, Bezzi Alfredo, Bianchi
 Estella, Bianchi Umberto, Bianchini Mariagrazia, Bianco Bruno,  Bisio
 Giacomo  Mario,  Blanchi  Donatella, Boato Giovanni, Bobel Guglielmo,
 Boido Alessandro, Boido Vito, Bonacci Wanda, Bonanati Enrica, Bonardi
 Paroletti Maria Teresa,  Bondavalli  Francesco,  Bonessio  di  Terzet
 Ettore,  Bonsignorio  Anna,  Borsese Aldo, Borzone Gabriella, Borzone
 Maria, Bottaro Aruffo Ada, Bottaro Gianfranco, Bozzo Dufour  Colette,
 Bozzo  Marco,  Bozzo  Maria Teresa, Braccini Carlo, Braggio Morucchio
 Giulia, Braggio Francesco, Brian Luigi, Bruzzone Giacomo,  Bulferetti
 Luigi,  Bulgarelli  Rolando,  Buongiorno Mario, Bruti Andrea, Cafaggi
 Sergio, Calcagno Claudio, Caligaris Ottavio,  Calvini  Piero,  Canepa
 Bartolomeo,  Canonica  Giorgio, Capelli Renzo, Caranza Maria, Carocci
 Renata,  Carrassi  Mario,  Carpanelli  Corrado,  Casavona  Gualtiero,
 Casazza  Enrica, Caso Carlo, Cassinelli Giovanni, Castignone Silvana,
 Cavallini  Giorgio,  Cavassuti  Santino,  Cecconi   Jaures,   Celasco
 Marcello,  Centurioni  Luigi,  Ceresa Gastaldo Aldo, Cerulli Ernesta,
 Chessa Maria Giovanna, Chiabrera Alessandro, Chiarioni Mario, Chiarlo
 Michele,  Chicco  Maurizio,  Cianci  Giovanni,  Ciangherotti  Sandro,
 Ciarallo  Giovanni,  Ciferri  Alberto,   Cirafici   Salvino   Coletti
 Gianfranco,  Colombo  Simeta  Paola,  Consigliere  Isabella, Contardi
 Vittorio, Conte  Francesco,  Conte  Mario,  Conti  Graziella,  Contri
 Roberto,  Corsanego  Alfredo, Corsani Mary, Cortemiglia Gian Camillo,
 Cortesogno Luciano, Corvisiero Pietro, Cosma  Bianca,  Costa  Giorgio
 Andrea,  Costa  Paolo,  Cresci Sacchini Lia Raffaella, Croce Bermondi
 Francesco, Crovetto Pier  Luigi,  Cugurra  Franco,  Cuniberti  Carla,
 Dadone  Arduino,  Dagnino  Ignazio  Sebastiano,  Dalai Emiliani Maria
 Luisa, D'Amato  Giuseppina,  Davoli  Franco,  Deferrari  Giacomo,  De
 Floriani Walter, Delfino Bruno, Delfino Stefano, Del Grosso Lazzarino
 Anna  Maria,  Della  Corte  Francesco,  Dell'Erba  Carlo,  Dellepiane
 Giovanna, Denegri Giopattista, Dentone Adriana,  De  Piaggi  Giorgio,
 Derenzini  Giovanna,  De Toni Teresina, Di Scanno Teresa, Dondi Maria
 Grazia, Dovi Vincenzo, Duillo Maria Teresa, Ermirio Rosa, Evangelisti
 Filippo, Falchi Pellegrini Maria Antonietta, Falugi  Carla,  Fantasia
 Ugo,   Fava   Attilia,  Felloni  Giuseppe,  Ferrero  Giovanni,  Ferro
 Riccardo, Fierro Giuliano, Filippi Paolo, Fontanelli  Flavio,  Forina
 Michele,  Fornasini  Maria  Luisa,  Fossati  Gildo,  Frache  Roberto,
 Franceschi  Crippa  Tina,  Franceschi  Enrico,   Frassinetti   Paolo,
 Frisiani  Arrigo,  Fugassa  Emilia,  Fumi  Fausto, Furinghetti Fulvia
 Maria, Gaggero Gian Franco, Gaino Elda, Gallarati Dionisio,  Galleani
 D'Agliano  Enrico,  Gallesio  Piuma  Maria  Elena, Gallinaro Gaetano,
 Gallo Gabriella,  Gamberini  Leopoldo,  Garbarino  Giacomo,  Garribbo
 Luciana,  Gastaldo  Paola,  Gavazza  Ezia  Egnese, Gentile Salvatore,
 Gesmundo  Francesco,  Ghiani  Pietro,  Giacchero  Marta,  Giannattasi
 Bianca  Maria,  Giampalmo  Antonio,  Giordani Marino, Girdinio Paola,
 Giulini  Saverio,  Gliozzi  Alessandra,  Gosio  Cristina,  Grattarola
 Massimo,  Guanti  Giuseppe,  Indiveri  Francesco, Ingallina Salvatore
 Sergio, Jannuzzi Clotilde, Josi Giuseppe,  La  Camera  Mario,  Lanata
 Giuliana, Lantieri Pasquale Bruno, Lattes Aldo, Lazzaroni Ferdinanda,
 Leandri  Massimo, Leardi Eraldo, Leoncini Giuliana, Lombardo Giorgio,
 Longobardi  Mario  Giuseppe,  Lotti  Gaetano,  Lucchetti   Gabriella,
 Maccagni   Carlo,   Maconi  Vittorio,  Maggiulli  Gigliola,  Magnasco
 Valerio, Manganelli Maria, Mannoni  Tiziano,  Mantero  Teresa,  Manzi
 Alessandro,  Marchese  Ugo,  Marchi  Enrico,  Marchi Mario, Marchiori
 Claudio, Marina  Maria  Erminia,  Mariani  Emilia,  Marinelli  Mauro,
 Martignone  Franco,  Martini  Enrico,  Massa  Benedetta, Mazzaperlini
 Mario, Mazzei Mauro, Mazzone Donata, Merlo Franco, Michelini Rinaldo,
 Migliardi Zingale Livia, Miglietta Goffredo,  Milan  Marina,  Molfino
 Paolo,  Molfino  Rezia,  Molinari  Giorgio, Molinelli Silvia, Montano
 Aniello, Montemartini Aurora, Monti Bragadin Stefano, Morasso  Pietro
 Giovanni,  Morchio  Renzo,  Morescalchi  Alessandro, Moscato Alberto,
 Mosti Luisa, Mugnoli Angelo, Muratori Rosanna, Musso Gianfranco,  Na-
 nni  Paolo,  Napoli  Franco,  Noli  Marino,  Olcese Giorgio L., Oliva
 Pietro, Orlando Paolo, Orunesu Mauro, Oppezzi Pirro, Origone  Sandra,
 Orsi  Lidia,  Orsino Francesco, Ottoboni Adriano, Ottonello Pasquale,
 Ottonello Pier Paolo, Pagani Flaminio, Palau Carlo, Palenzona Andrea,
 Palumbo Maria Grazia, Pampagnin  Franco,  Paoli  Guido,  Pario  Maria
 Anna,  Parodi  Annamaria,  Parodi  Da  Passano Maria Giovanna, Parodi
 Franco, Parodi  Mauro,  Parodi  Valter,  Pasero  Niccolo',  Passatore
 Giulio,  Pavoni  Romeo,  Pedemonte  Enrico, Pedemonte Giovanni Maria,
 Pedemonte Orietta, Peirone Luigi, Penco Anna  Maria,  Pepe  Fernanda,
 Perdelli  Fernanda,  Pertica  Maura,  Piaggi  Paolo, Picardi Filippo,
 Piccirilli  Luigi, Pinasco Maria Rosa, Pirini Camilla, Pistarino Geo,
 Pistone Franca Maria, Pittaluga Maria Giuseppina, Poggio  Gianfranco,
 Poleggi Ennio, Polonio Valeria, Pontiggia Carlo, Prausello Francesco,
 Profumo  Paola,  Pugliarello  Maria Rosaria, Puncuh Leopoldo, Raiteri
 Maurizio, Randi Giuseppe, Ranise Angelo, Rambaldi Gabriella,  Rapallo
 Umberto,  Raschini  Maria  A.,  Ratto  Corrado,  Ravera Giambattista,
 Ravina Enrico, Rebora Alessandro, Relini Giulio,  Reverberi  Adriano,
 Ridella  Sandro,  Rigon  Paola,  Rizza  Cecilia, Rivano Cesare, Rocca
 Silvana, Rolandi Ermanno, Rollero Aldo Emilio,  Roma  Giorgio,  Romeo
 Giovanni,  Romussi Giovanni, Rosatelli Carlo, Rossi Gallizia Daniela,
 Rota Maria Pia, Rovella Fabio, Rovere  Antonella,  Rovida  Salvatore,
 Saccone  Adriana,  Salamanna  Giovanni,  Salomone  Eleonora,  Salmona
 Bruno, Sancassan Fernando, Santi Amantini  Luigi,  Sanzone  Mariella,
 Sara' Michele, Savelli Francesco, Schenone Pietro, Schiavone Michele,
 Sciutti  Davide,  Sciutto  Giuseppe,  Seitun  Andrea, Serra Giovanni,
 Serratto  Giorgina,  Sertoli  Giuseppe,   Sette   Giuseppe,   Sguerzo
 Marantonio  Elsa,  Siani  Clelia,  Siccardi Petracco Giulia, Siccardo
 Francesco,  Silvestrini  Biovati  Mario,  Sirotti   Vittorio,   Sisti
 Francesco,   Solimano   Giannina,   Somma  Emanuele,  Spano'  Silvio,
 Sparatore Fabio, Squarcia Sandro, Stagno Enrica,  Stringher  Bonalda,
 Stura  Dino,  Surdich  Luigi, Surdich Francesco, Tagliafierro Grazia,
 Tassara Emma, Tatarek Rodolfo, Tempesti Anna Maria,  Terranova  Remo,
 Thea   Sergio,   Tizianello   Alberto,  Tomasini  Giovannina,  Tommei
 Giuliana, Torello Franco, Toso  Carlo,  Trabucchi  Antonio,  Trevisan
 Umberto,  Uva  Bianca  Maria,  Valbusa  Ugo,  Valenti Enrico, Valenti
 Barbara, Vallauri Maria Emilia,  Vallega  Adalberto,  Varaldo  Carlo,
 Veneruso  Danilo,  Vergara  Caffarelli  Clara, Vianello Maria Grazia,
 Viani Furio, Viano Giovanni, Vigo  Fernando,  Villa  Edoardo,  Vitale
 Sandro,  Voci  Adriana,  Volpato  Giancarlo,  Zaffani Elena, Zanicchi
 Gilda, Zolezzi Tullio e Zordan Clara,  elettivamente  domiciliati  in
 Genova, via Palestro, n. 2/11, presso l'avv. C. Raggi e F. Rusca, che
 li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso, ricorrenti,
 contro il Ministero universita' e ricerca scientifica e tecnologica e
 l'universita'  degli  studi  di  Genova; elettivamente domiciliati in
 Genova, viale Brigate Partigiane, n.  2,  presso  l'avvocatura  dello
 Stato,  che  li  rappresenta  e  difende  per  legge, resistenti, per
 l'annullamento  dell'accertamento  del  diritto  dei  ricorrenti   al
 computo  dell'assegno  aggiuntivo  di  cui  all'art. 39 del d.P.R. 11
 luglio 1980, n. 382, nella retribuzione utile ai fini del trattamento
 pensionistico;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 19 marzo  1992  la  relazione  del
 consigliere  M.  Franco  e  udito,  altresi',  l'avv.  C. Raggi per i
 ricorrenti;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con ricorso notificato in data 9 maggio 1990, Acaccia Gabriella  e
 gli  altri  litisconsorti chiedevano l'accertamento del loro diritto,
 quali professori universitari che avevano optato  per  il  regime  di
 impegno  a  tempo  pieno,  al  computo dell'assegno aggiuntivo di cui
 all'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980,  n.  382,  nella  retribuzione
 utile ai fini del trattamento pensionistico.
    I ricorrenti ricordavano:
      1) che l'emolumento in questione - denominato assegno aggiuntivo
 -  istituito  con  l'art. 39 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, aveva
 subito radicali modificazioni per effetto del d.l. 11  maggio  1985,
 n. 2 (in particolare concernenti l'abrogazione dell'assegno in parola
 per  quanto riguarda il regime del trattamento dei professori a tempo
 definito e il riassorbimento dell'assegno medesimo);
      2) che,  tuttavia,  non  e'  stato  ne'  modificato  l'art.  39,
 penultimo  comma,  del d.P.R. 11 luglio 1982, n. 382 - che dichiarava
 non pensionabile l'emolumento in questione - e  tale  norma  verrebbe
 ora  a  porsi  in contrasto con la natura propria dell'assegno avente
 carattere di continuita' e correlativita' con la retribuzione.
    In  guisa  che  la  non  computabilita'   dell'assegno   ai   fini
 pensionistici contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
    Chiedevano,  pertanto,  l'accertamento del loro diritto al computo
 dell'indennita'  in  questione  nella  retribuzione  utile  ai   fini
 pensionistici,    sollevando    incidentalmente   la   questione   di
 legittimita' costituzionale della citata norma.
    Si costituiva in giudizio l'intimata amministrazione eccependo, in
 via preliminare, la mancata notifica al Ministero del tesoro.
    Nel  merito  sosteneva  l'infondatezza  della  domanda   e   della
 correlativa    proposizione    della    questione   di   legittimita'
 costituzionale della norma sottostante, atteso  che  l'indennita'  in
 parola  avrebbe natura meramente incentivante all'ozione per il tempo
 pieno, e sarebbe priva di correlativita' con la qualita' e  quantita'
 del  lavoro  prestato:  prevarrebbe,  quindi, la previsione normativa
 escludente l'indennita' medesima  dalla  computabilita'  nel  calcolo
 della  retribuzione  ai  fini  previdenziali,  restando  escluso ogni
 sospetto di incostituzionalita' della norma.
    Con separata sentenza, questo tribunale  ha  respinto  l'eccezione
 preliminare,   riconoscendo   la   rilevanza   e   la  non  manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 39, penultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1982, n. 382,  nella  parte
 in  cui  dichiara  non pensionabile l'assegno aggiuntivo riconosciuto
 dalla norma in  questione  ai  professori  universitari  che  avevano
 optato per il tempo pieno, disponendo conseguentemente la sospensione
 del  giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
 come da separata ordinanza.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Come emerge dalla narrativa di fatto che precede, questo tribunale
 ha  gia'  esplicitato  in  separata  sentenza  le  motivazioni  della
 ritenuta  rilevanza  della  questione  di legittimita' costituzionale
 della norma in  riferimento  con  argomentazioni  da  intendersi  qui
 integralmente richiamate.
    In   ordine   alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione
 medesima, va ulteriormente rilevato:
       a) che l'assegno aggiuntivo istituito dall'art. 39  del  d.P.R.
 11  luglio 1980, n. 382, originariamente dichiarato assorbibile con i
 futuri miglioramenti, fino al 50%  per  i  professori  di  ruolo  che
 avessero  optato  per il regime a tempo pieno e fino alla concorrenza
 del relativo ammontare per quelli che avessero optato  per  il  tempo
 definito,  ha  subito  nel  tempo una radicale modificazione, essendo
 venuta a cadere (con il d.l. 11 maggio 1985,  n.  2)  la  previsione
 concernente   la   parziale  attribuzione  del  medesimo  assegno  ai
 professori a tempo definito, nonche', per i professori a tempo pieno,
 l'assorbibilita' dell'emolumento in questione;
       b)  allo  stato,  l'assetto  normativo conduce ad escludere che
 l'assegno  in  parola  abbia  natura  di  compenso   transitoriamente
 incentivante  l'assunzione dell'impegno a tempo pieno, dovendo invece
 notarsi:
       1) che  esso  ha  le  caratteristiche  di  emolumento  fisso  e
 continuativo;
       2) e' attribuito ai soli professori che hanno optato per il re-
 gime di impegno a tempo pieno;
       3)   costituisce   una   parte   cospicua   della  retribuzione
 complessiva spettante a tali docenti.
    Soccorre quindi nel caso  l'identica  ratio  assunta  dalla  Corte
 costituzionale nella sentenza 10 luglio 1981, n. 126, quando la Corte
 medesima,  nel  pronunciarsi  su varie questioni di costituzionalita'
 relative al secondo comma dell'art. 31 del d.P.R. 20  dicembre  1978,
 n.  213,  che  attribuiscono  al  personale  medico universitario con
 funzioni   assistenziali   sanitarie   un'indennita'   nella   misura
 occorrente  per  equipararne  il  trattamento  economico a quello del
 personale degli  enti  ospedalieri  di  pari  funzioni  e  azianita',
 dichiarava  l'illegittimita'  costituzionale delle norme citate nelle
 parti in cui stabilivano che l'indennita' predetta non fosse utile ai
 fini previdenziali e assistenziali, ravvisando in esse la  violazione
 dell'art.  38 della Costituzione, in quanto l'indennita' ivi prevista
 "costituisce pur sempre una componente  del  complessivo  trattamento
 economico   spettante   al  professore  universitario  quando  svolge
 attivita' assistenziale sanitaria e, come tale,  essa  non  puo'  non
 essere utile ai fini assistenziali e previdenziali".
    Analogamente,  puo' ritenersi che l'"assegno aggiuntivo" percepito
 dai professori universitari a tempo pieno, ai sensi dell'art. 39  del
 d.P.R.  n.  382/1980 e dell'art. 2 del d.l. n. 2/1985, presenti quel
 carattere di "corrispettivita'"  che  contraddistingue  gli  elementi
 costitutivi   della   retribuzione   e   che,   secondo  il  costante
 insegnamento giurisprudenziale, deve essere individuato in tutti  gli
 emolumenti,  corrisposti  in  maniera  fissa  e  ricorrente,  i quali
 trovino il loro necessario ed esclusivo momento genetico nella  causa
 onerosa del rapporto di lavoro o di impiego, connotandosi nell'essere
 corrisposti  in modo fisso, continuativo e permanente, nel costituire
 elemento accessorio e integrativo  dello  stipendio,  nel  non  avere
 funzione  di  gratifica,  rimborso  spese  o  risarcimento nel danno,
 bensi' nel  porsi  in  rapporto  sinallagmatico  con  lo  status  del
 prestatore di lavoro e con la qualita' e quantita' della prestazione.
    Sulla  scorta  di  tali  principi e' stata infatti riconosciuta la
 computabilita' ai fini assistenziali e previdenziali  dell'indennita'
 di   tempo   pieno  prevista  per  il  personale  medico  degli  enti
 ospedalieri e poi delle unita' sanitarie locali  (t.a.r.  Liguria  24
 marzo  1983,  n. 197; Cons. Stato, sezione sesta, 26 ottobre 1979, n.
 738; sezione sesta, 24 maggio 1983, n. 426; sezione sesta, 21  maggio
 1984, n. 296; sezione quinta, 18 gennaio 1985, n. 598; sezione sesta,
 21  settembre  1987,  n.  746; sezione sesta, 12 aprile 1986, n. 317;
 sezione sesta, 20 settembre 1989, n. 1245).
    Ricorrendo  gli  identici  presupposti  sostanziali   nell'ipotesi
 dell'indennita'   di   tempo   pieno   prevista   per   i  professori
 universitari,  l'unico  ostacolo  all'affermazione   del   richiamato
 principio,  si rinviene quindi nella norma (art. 39, penultimo comma,
 del  d.P.R.  n.  382/1980) che dichiara non pensionabile l'assegno in
 questione, norma che si ritiene sospetta di  incostituzionalita'  per
 contrasto:
      con  l'art.  38 della Costituzione in base al principio a cui si
 e' attenuta la Corte costituzionale sulla sentenza n. 126/1981;
      con  l'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  comporta   una
 ingiustificata   disparita'   di   trattamento   fra   i   professori
 universitari che optino per il regime di  impegno  a  tempo  pieno  e
 l'altro  categoria  di  pubblici  dipendenti  (personale medico delle
 unita' sanitarie locali) per i quali e' prevista l'opzione tra il re-
 gime di impegno a tempo pieno e quello a tempo definito.