IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2079/90 rgr, proposto da Giuseppe Moro, Ciro Fortunato, Umberto Sartori, Alberto Romani, Salvatore De Feo, Antonio Bevilacqua e Dorizio Romito, rappresentati e difesi dall'avv. R. Giromini ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del t.a.r. adito, ricorrenti, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui e' elettivamente domiciliato, in Genova, v.le B. Partigiane, 2, resistente, per l'annullamento del silenzio-rifiuto sull'atto di diffida e messa in mora notificato dagli attuali ricorrenti al Ministero della difesa in data 20 luglio 1990, inteso ad ottenere il trattamento retributivo di parziale omogeneizzazione degli ufficiali delle ff.aa. con gli appartenenti alle forze di polizia, con ogni atto presupporto, preparatorio, connesso, di esecuzione, conseguenziale e comunque per ottenere il riconoscimento di detto beneficio nei termini prospettati; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente; Visti tutti gli atti della causa; Udita alla pubblica udienza del 4 marzo 1993 la relazione del primo referendario Alessandro Botto e uditi altresi' l'avv. G. Moretti, in sostituzione dell'avv. R. Giromini, per i ricorrenti e l'avv. dello Stato C. Guerra per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato quanto segue; ESPOSIZIONE DEL FATTO Con ricorso notificato il 13 dicembre 1990 Giuseppe Moro ed altri (identificati in epigrafe) impugnavano, chiedendone l'annullamento, il silenzio rifiuto asseritamente formatosi a seguito dell'atto di diffida e messa in mora dagli stessi notificato al Ministero della difesa, inteso ad ottenere il trattamento retributivo di parziale omogeneizzazione degli ufficiali delle forze armate con gli appartenenti alle forze di polizia previsto dalla legge n. 468/1987 e comunque instavano per il riconoscimento di detto beneficio economico. Affermavano i ricorrenti, ufficiali con grado di capitano di vascello (ossia colonnelli) attualmente in ausiliaria, di aver usufruito del beneficio economico sopra citato quando ricoprivano il grado di tenente colonnello (c.f.), mentre tale emolumento non gli era stato piu' riconosciuto dopo la promozione al grado superiore. Cio' comporterebbe, a giudizio dei ricorrenti, l'illegittimita' costituzionale della norma in questione (art. 1, ottavo comma, della legge n. 468/1987) in relazione al principio di uguaglianza sostanziale, nonche' in relazione al principio di imparzialita' e buon andamento della p.a. Richiedere infatti, ai fini della predetta erogazione a favore dei colonnelli, un'anzianita' di servizio di almeno venticinque anni dalla nomina a s.t.v. impedirebbe di fatto l'accesso a tale beneficio da parte degli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi. Si costituiva in giudizio l'amministrazione della difesa e chiedeva la reiezione del ricorso proposto. A seguito di ordinanza presidenziale istruttoria l'amministrazione versava in giudizio copia degli atti relativi alla presente fattispecie. Con successiva memoria la stessa amministrazione evidenziava come la norma contestata dai ricorrenti preveda due distinte situazioni: quella dei capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli con quindici e venticinque anni dalla nomina a tenente (s.t.v. per la Marina) e quella dei tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi con diciannove e ventinove anni di servizio militare comunque prestato. In tale seconda ipotesi non e' incluso il grado di colonnello ma, con interpretazione amministrativa avallata dalla Corte dei conti, tale beneficio sarebbe stato esteso anche ai colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, peraltro purche' abbiano maturato venticinque anni dalla nomina a tenente. Orbene, non avendo i ricorrenti maturato tale anzianita', di conseguenza gli e' stato negato il beneficio economico in questione. Con sentenza n. 321 del 28 maggio 1992 questo tribunale ordinava all'amministrazione resistente incombenti istruttori e questa ottemperava in data 24 ottobre 1992. All'odierna udienza, sentiti i difensori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione dal collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva in via preliminare il collegio come la domanda proposta dagli odierni ricorrenti debba essere intesa come rivolta ad ottenere un beneficio di natura patrimoniale relativamente ad un periodo, coincidente con la nomina a capitano di vascello, in cui essi erano ancora in servizio. Detto beneficio, ove riconosciuto, verrebbe ad incrementare la retribuzione degli ufficiali ricorrenti e cio' si riverberebbe favorevolmente, ma non e' questione afferente la presente fattispecie, sugli emolumenti successivamente percepiti dagli stessi a titolo di trattamento di quiescenza. Tale qualificazione sub specie iuris della domanda proposta rende, da un lato, irrilevante l'impugnazione del preteso silenzio rifiuto formatosi sulla diffida inoltrata al Ministero della difesa (in quanto trattasi di domanda di accertamento di un diritto soggettivo di natura patrimoniale) e, dall'altro, consente di ritenere questo tribunale fornito di giurisdizione in merito, essendo altrimenti devolute alla cognizione della Corte dei conti le controversie che incidono direttamente sul trattamento economico spettante agli ufficiali in ausiliaria (cfr. t.a.r. Liguria, 8 novembre 1990, n. 698, ed ivi ulteriori richiami). Quanto al merito, osserva il collegio come si configuri rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, della legge 14 novembre 1987, n. 468 (di conversione del d.l. 16 settembre 1987, n. 379) sollevata dai ricorrenti. Ed invero, essi hanno tutti raggiunto, prima di essere collocati in ausiliaria, il grado di capitano di vascello (corrispondente a colonnello) pur provenendo dalla carriera dei sottufficiali (o comunque da carriera differente da quella degli ufficiali). Cio' ha comportato l'attribuzione, a loro favore, del beneficio economico in questione, consistente in un importo annuo di parziale omogeneizzazione con le forze di polizia, prima che raggiungessero il grado di capitano di vascello e quindi nel grado di capitano di fregata: infatti, alla data del 1 giugno 1987 (prevista specificamente quale decorrenza dalla legge n. 468/1987), essi avevano maturato oltre ventinove anni di anzianita' di servizio militare comunque prestato, ma non avevano altresi' maturato venticinque anni di servizio dalla nomina a s.t.v. e tale ultima circostanza ha provocato, al momento della promozione al grado di c.v., il mancato ulteriore riconoscimento a loro favore dello stesso beneficio economico. Il comma ottavo dell'art. 1 della legge n. 468/1987 attribuisce infatti l'indennita' di parziale omogeneizzazione alle forze di polizia a favore dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli che abbiano maturato quindici o venticinque anni (ovviamente con importi rispettivamente differenti) dalla nomina a s.t.v., nonche' ai colonnelli che abbiano maturato venticinque anni dalla predetta nomina. La stessa norma estende poi il beneficio in questione ai maggiori e ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento di diciannove e ventinove anni di servizio militare comunque prestato. Da tale previsione sono pertanto esclusi i colonnelli, i quali quindi possono beneficiare di tali importi solo nella ipotesi che abbiano maturato venticinque anni dalla nomina a s.t.v. Poiche', come sopra esposto, gli odierni ricorrenti non avevano maturato, alla data della nomina a c.v., la predetta anzianita' dalla nomina a s.t.v., l'amministrazione resistente ha negato loro la corresponsione del beneficio economico di cui all'art. 1, ottavo comma, della legge n. 468/1987, pur in precedenza percepito dagli stessi nel grado inferiore. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della norma in esame appare pertanto evidente, dal momento che l'unico motivo ostativo all'attribuzione patrimoniale invocata risiede proprio nella mancata inclusione dei colonnelli (ossia c.v.) aventi anzianita' di servizio militare comunque prestato superiore a ventinove anni tra gli ufficiali destinatari del beneficio stesso. Ritiene altresi' il collegio che non sia manifestamente infondata tale questione di legittimita' costituzionale, in quanto non appare rispondere al criterio di ragionevolezza, oltre che a quelli di uguaglianza e di imparzialita' e buon andamento, la mancata inclusione tra i destinatari del beneficio anche dei colonnelli che abbiano maturato ventinove anni di servizio militare comunque prestato, e cio' proprio in relazione alla espressa estensione di tale beneficio a favore dei tenenti colonnelli aventi la predetta anzianita' di servizio complessiva. Tale situazione normativa, infatti, consente che determinati ufficiali, come nel caso di specie, godano di detta indennita' fino al grado di tenente colonnello, per poi perderla in caso di promozione al grado superiore. Inoltre, si deve valutare che gli ufficiali superiori provenienti da carriere e ruoli differenti rispetto a quello di appartenenza (ad esempio dai sottufficiali o dalla truppa) ben difficilmente possono raggiungere, per ragioni anagrafiche, l'anzianita' di servizio di venticinque anni dalla nomina a s.t.v. e cio' comporta una ingiustificata disparita' di trattamento, sul piano della perequazione economica, rispetto agli altri colleghi che, avendo invece iniziato la carriera tra gli ufficiali, tale anzianita' possono raggiungere. D'altronde, lo stesso legislatore ha previsto l'attribuzione di tale beneficio economico anche agli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, ma non appare ragionevole, ne' rispondente ai principi di imparzialita' e buon andamento, l'esclusione da tale beneficio di coloro che, proprio in tale carriera, risultino essersi maggiormente distinti raggiungendo il grado superiore di colonnello. Tali argomenti inducono pertanto a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, ottavo comma, della legge 14 novembre 1987, n. 468, di conversione del d.l. 16 settembre 1987, n. 379. Di conseguenza occorre, previa sospensione del giudizio in esame, trasmettere gli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci in merito.