IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Premesso che il detenuto Nobile Gaetano, nato il 17 marzo  1950  a
 Palermo,  attualmente  ristretto presso la casa circondariale di Como
 in espiazione della pena di anni quindici di  reclusione  inflittagli
 con  sentenza  25 maggio 1992 del tribunale di Milano per il reato di
 cui all'art. 75 della legge n. 685/1975  in  posizione  giuridica  di
 appellante  in  data  1›  dicembre  1992  ha proposto reclamo avverso
 l'applicazione del regime detentivo di cui all'art.  41-bis,  secondo
 comma,  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 19
 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con  modificazioni  dalla
 legge 7 agosto 1992, n. 356;
    Premesso  che l'interessato, ritualmente citato ai sensi dell'art.
 14-  ter  o.p.,  non  e'   comparso   all'odierna   udienza   e   che
 l'amministrazione  penitenziaria,  regolarmente  avvisata, presentava
 memorie con fono riservato n. 9159/283762;
    Viste le conclusioni del p.g. e del difensore di cui al verbale di
 udienza;
                           OSSERVA IN FATTO
    Con decreto ministeriale dell'11 novembre 1992 il detenuto  Nobile
 Gaetano  ristretto  presso  la  Casa  circondariale  di Milano veniva
 sottoposto al regime particolare di cui all'art. 41- bis della  legge
 n. 354/1975, con conseguente sospensione del godimento delle seguenti
 regole  trattamentali:  1)  corrispondenza  telefonica  ed epistolare
 (quest'ultima se non sottoposta a visto di  controllo);  2)  colloqui
 visivi  con frequenza superiore ad uno al mese di durata superiore ad
 un'ora  con  familiari  o  conviventi;  3)  colloqui  con  terzi;  4)
 ricezione  dall'esterno  di  somme  in  peculio superiore ad un certo
 ammontare mensile, nonche' di pacchi  contenenti  generi  ed  oggetti
 diversi  da  abiti, biancheria ed indumenti intimi; 5) organizzazione
 attivita'   culturali,   ricreative   e   sportive;   6)   nomina   e
 partecipazione  alla  rappresentanza  dei detenuti; 7) svolgimento di
 attivita' artigianali; 8) acquisto di generi  alimentari  richiedenti
 la  cottura; 9) permanenza all'aperto per un tempo superiore alle due
 ore giornaliere.
    In data 1› dicembre 1992 il  Nobile  proponeva  reclamo  a  questo
 tribunale  avverso  l'applicazione  del  regime  detentivo  predetto,
 chiedendone la revoca.
                          OSSERVA IN DIRITTO