IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che il detenuto Nobile Gaetano, nato il 17 marzo 1950 a Palermo, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Como in espiazione della pena di anni quindici di reclusione inflittagli con sentenza 25 maggio 1992 del tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 75 della legge n. 685/1975 in posizione giuridica di appellante in data 1 dicembre 1992 ha proposto reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; Premesso che l'interessato, ritualmente citato ai sensi dell'art. 14- ter o.p., non e' comparso all'odierna udienza e che l'amministrazione penitenziaria, regolarmente avvisata, presentava memorie con fono riservato n. 9159/283762; Viste le conclusioni del p.g. e del difensore di cui al verbale di udienza; OSSERVA IN FATTO Con decreto ministeriale dell'11 novembre 1992 il detenuto Nobile Gaetano ristretto presso la Casa circondariale di Milano veniva sottoposto al regime particolare di cui all'art. 41- bis della legge n. 354/1975, con conseguente sospensione del godimento delle seguenti regole trattamentali: 1) corrispondenza telefonica ed epistolare (quest'ultima se non sottoposta a visto di controllo); 2) colloqui visivi con frequenza superiore ad uno al mese di durata superiore ad un'ora con familiari o conviventi; 3) colloqui con terzi; 4) ricezione dall'esterno di somme in peculio superiore ad un certo ammontare mensile, nonche' di pacchi contenenti generi ed oggetti diversi da abiti, biancheria ed indumenti intimi; 5) organizzazione attivita' culturali, ricreative e sportive; 6) nomina e partecipazione alla rappresentanza dei detenuti; 7) svolgimento di attivita' artigianali; 8) acquisto di generi alimentari richiedenti la cottura; 9) permanenza all'aperto per un tempo superiore alle due ore giornaliere. In data 1 dicembre 1992 il Nobile proponeva reclamo a questo tribunale avverso l'applicazione del regime detentivo predetto, chiedendone la revoca. OSSERVA IN DIRITTO