IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente  l'ordinanza  nel  procedimento  penale
 contro  Khemiri  Mourad  Ben  Balloum,  pronunciando  sull'istanza di
 rinvio avanzata dal difensore dell'imputato  al  fine  di  consentire
 previo   rilascio   di   autorizzazione  da  parte  della  competente
 autorita', il rientro  in  Italia  del  suo  assistito,  espulso  dal
 territorio  nazionale,  in  funzione della partecipazione al presente
 giudizio;
    Udito il p.m. che ha espresso parere contrario;
    Rilevato che l'istanza del difensore non puo' trovare accoglimento
 giacche' il d.l. 1› luglio 1992, n. 323, che  modificando  l'art.  7
 del  d.l.  30  dicembre  1989,  n.  416,  convertito  nella legge 28
 febbraio 1990,  n.  39,  espressamente  prevedeva  che  lo  straniero
 espulso  avesse tale facolta', non e' stato convertito nei termini di
 legge ed e' conseguentemente decaduto;
    Ritenuto  per  l'effetto  che  l'attuale  assetto  legislativo  si
 risolve  in una ingiustificata e deteriore differenza di trattamento,
 rispetto al cittadino  italiano  sottoposto  a  procedimento  penale,
 dello  straniero  espulso di cui viene del pari compresso l'esercizio
 del diritto di difesa;
    Considerato  quindi  che  la  questione  in  oggetto,  sulla   cui
 rilevanza  non  mette  conto di spendere parole, va rimessa al vaglio
 della Corte costituzionale, in relazione alla violazione dei principi
 sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale.