IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    L'anno 1993 il mese di aprile il giorno  due  alle  ore  10,25  in
 tribunale,  Prato, innanzi al giudice per l'udienza preliminare dott.
 Salvatore Palazzo assistito per la redazione del presente verbale  in
 forma  riassuntiva ai sensi dell'art. 140, secondo comma, del c.p.p.,
 dal coll. Francesco De Santis espressamente autorizzato, in camera di
 consiglio,  chiamati,  nel  procedimento  penale   n.   116/93,   dal
 collaboratore  di  cancelleria  sono  comparsi: il pubblico ministero
 dott. Modena, sost.; imputati: 1) Niccoli  Stefano,  libero,  assente
 difeso  dall'avv.  G.  Guasti  presente;  2) Reali Alessandro, libero
 assente difeso dall'avv. G. Guasti presente; 3) Meucci Luca Riccardo,
 libero, assente, difeso dall'avv. N. Caldarulo (Pistoia) presente; 4)
 Baldi Armida, libera, assente, difesa dall'avv. G.  Guasti  d'ufficio
 presente; 5) Bessi Paolo, libero, assente, difeso dall'avv. G. Guasti
 presente.
    E' presente il curatore dott. Li Vigni Nicolo' il quale si riserva
 nella costituzione di P.C.
    L'avv.  Guasti  deposita  memoria  tecnica  anche a firma del rag.
 Tofani, e insiste nell'incidente probatorio gia' richiesto  nel  caso
 che  la  medesima non venga accolta ai sensi dell'art. 393 del c.p.p.
 chiede che venga sollevata questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  393  del  c.p.p.  per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
 Costituzione nella parte in cui non prevede che l'imputato o indagato
 venga messo  nelle  stesse  condizioni  dell'accusa  in  ordine  alle
 iniziative  probatorie di cui all'art. 392 del c.p.p., atteso che gli
 odierni  imputati  hanno  avuto  conoscenza  dell'esistenza  indagini
 preliminari  a  loro carico per il reato per il quale se ne chiede il
 rinvio a giudizio dopo  le  conclusioni  delle  indagini  preliminari
 medesime.
    Il p.m. si oppone essendo la richiesta intempestiva.
    Il g.i.p. rileva che la richiesta della difesa e' fondata giacche'
 nel  caso  di  specie  non  ha  avuto alcuna notizia del procedimento
 penale prima della notifica della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio
 della procura della Repubblica di Prato.
    In  conseguenza,  essendo  chiuse  le indagini preliminari, non ha
 potuto la difesa chiedere l'incidente probatorio ne'  svolgere  altra
 attivita' difensiva nell'interesse degli indagati ed in condizioni di
 uguaglianza con la pubblica accusa.
    Tutto  cio'  viola  manifestamente  gli  artt.  3 e 24 della Carta
 costituzionale, nonche' i principi generali del codice  di  procedura
 penale  che  assicurano  e  garantiscono  la  difesa anche davanti al
 giudice dell'udienza preliminare.