IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Nava  Gianfranco  veniva  rinviato a giudizio per il reato p. e p.
 degli artt. 80, primo comma, e 13 del d.P.R.  n.  393/1959  per  aver
 guidato  l'autovettura  targata  BZ  439733  di proprieta' di Arduini
 Roudi Bruno senza essere munito  di  patente  di  guida  perche'  mai
 conseguita.
    All'udienza    del    15   ottobre   1992   il   p.m.,   all'esito
 dell'istruttoria dibattimentale, contestava ex art.  517  del  c.p.p.
 all'imputato  contumace il reato connesso di furto aggravato ex artt.
 624, 625, n. 7, del c.p. per  essersi  impossessato  dell'autovettura
 Alfa  Romeo  33  di  proprieta'  di  Arduini Roudi Bruno esposta alla
 pubblica fede. Fatto commesso in Merano.
    La difesa eccepiva l'incompetenza per territorio determinata dalla
 connessione; il pretore disponeva notifica  del  verbale  di  udienza
 all'imputato  contumace  ex  art.  520  del c.p.p., e alla successiva
 udienza la difesa riproponeva l'eccezione di incompetenza, sollevando
 in via subordinata la questione di costituzionalita' degli artt.  517
 e 21, terzo comma, del c.p.p.
    Ritiene   questo   pretore   che  debba  sollevarsi  questione  di
 costituzionalita'degli artt. 549 e 21, terzo comma, del c.p.p.  nella
 parte in cui non prevedono, nel processo pretorile, che possa opporsi
 eccezione   di   incompetenza   per   territorio   determinata  dalla
 connessione nei  casi  in  cui  il  p.m.  ha  contestato  in  udienza
 all'imputato  ex  art.  517  del  c.p.p.  un  reato  connesso tale da
 determinare l'incompetenza del giudice adito ai  sensi  dell'art.  16
 del  c.p.p.  Questione  sollevata  in relazione agli artt. 3, 24 e 25
 della Costituzione.
    La questione e' rilevante, perche' solo in ipotesi di declaratoria
 di incostituzionalita' dell'art. 21, terzo comma, del c.p.p. cadrebbe
 il limite preclusivo ivi previsto per la  eccezione  sollevata  dalla
 difesa,  con  conseguente  necessita'  di  provvedere con sentenza di
 incompetenza del giudice che procede.
    La questione appare altresi' non manifestamente infondata.  L'art.
 21,  terzo  comma, del c.p.p. dispone infatti un termine di decadenza
 per le  eccezioni  di  incompetenza  territoriale  determinata  dalla
 connessione, le quali possono proporsi, a norma dell'art. 21, secondo
 comma,   richiamato,  solo  per  il  caso  in  cui  manchi  l'udienza
 preliminare (come nel giudizio pretorile), entro il termine  previsto
 dall'art. 491, primo comma, del c.p.p.
    In  ipotesi  di  contestazione suppletiva di un reato connesso, ex
 art. 517 del c.p.p. il cennato termine e' necessariamente spirato,  e
 la  legge  non  prevede  la  possibilita' di proporre un'eccezione di
 incompetenza  tardiva,   resasi   necessaria   come   reazione   alla
 contestazione   in   dibattimento   di   fatti  tali  da  determinare
 l'incompetenza del giudice. Per altro verso il  codice  non  contiene
 regole  da cui si desuma la necessaria perpetuatio iurisdictionis del
 giudice che procede, a fronte di modifiche dell'imputazione.
    Pertanto la  lacuna  normativa  si  traduce  nella  impossibilita'
 incolpevole  per  la difesa dell'imputato di sollevare l'eccezione di
 rito, a pena di incorrere in una  dichiarazione  di  inammissibilita'
 della  stessa,  perche'  tardiva  secondo  il  dettato  dell'art. 21,
 secondo  comma,  del c.p.p., che non e' integrabile per l'ipotesi ivi
 non prevista, qui in esame, in via meramente interpretativa.
    Cio' appare  contrastare  con  l'art.  3  della  Costituzione  per
 l'irrazionalita'  della limitazione dell'esperibilita' dell'eccezione
 ai  soli  casi  in  cui  il  reato  che  determina  incompetenza  per
 territorio  e'  contestato fin dall'inizio nel decreto che dispone il
 giudizio; non appare giustificabile la diversita' di  trattamento  di
 due  casi uguali, dei quali il secondo, quello della contestazione in
 corso di  dibattimento,  si  differenzia  solamente  per  il  diverso
 contesto cronologico.
    La  norma  censurata  appare  altresi' in contrasto con l'art. 24,
 secondo comma, della Costituzione,  integrando  la  lacuna  normativa
 evidenziata  una  non  giustificabile  compressione  del  diritto  di
 difesa, che si manifesta anche nel potere  di  opporre  le  eccezioni
 processuali   dalla   legge   previste;  nel  caso  di  contestazione
 suppletiva  l'inesperibilita'  dell'eccezione  preclusa   non   trova
 ragione  alcuna,  poiche'  le esigenze difensive che stanno alla base
 dell'eccezione  tempestivamente  sollevata   in   limine,   ricorrono
 parimenti  in  ipotesi  di  contestazione di reati connessi emersi in
 dibattimento.
    Infine la questione appare non manifestamente infondata  sotto  il
 profilo dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, determinandosi
 con l'ineccepibilita' dell'incompetenza fin dal momento originario in
 cui   i  presupposti  del  potere  processuale  si  formano  (con  la
 contestazione suppletiva del reato connesso), la sottrazione di fatto
 del  processo  al  suo  giudice  naturale,  predeterminato  ai  sensi
 dell'art.  16  del  c.p.p., tutte le volte in cui viene contestato in
 dibattimento un reato connesso tale da cagionare la attrazione  della
 competenza per l'intero processo ad altro giudice.