ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5
 del decreto-legge 8 marzo  1993,  n.  54,  recante:  "Disposizioni  a
 tutela  della  legittimita' dell'azione amministrativa", promossi con
 ricorsi delle regioni Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia,  notificati
 il 5 e l'8 aprile 1993, depositati in cancelleria il 9,15 e 17 aprile
 1993 ed iscritti ai nn. 24, 25 e 26 del registro ricorsi 1993;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  7  luglio  1993  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  con ricorso notificato il 5 aprile 1993 (reg. ric.
 n. 24 del 1993), la Regione Toscana ha impugnato gli artt. 3 e 5  del
 decreto  legge  8  marzo  1993,  n.  54  (Disposizioni a tutela della
 legittimita'  dell'azione   amministrativa)   che,   rispettivamente,
 autorizzano  il  procuratore  regionale  presso  la Corte dei conti a
 proporre  ricorso  innanzi  al  Tribunale  amministrativo   regionale
 avverso  i  provvedimenti  delle  pubbliche  amministrazioni a tutela
 della legittimita' dell'azione amministrativa, dettando la necessaria
 normativa  procedurale,  e  fanno  obbligo   a   tutti   gli   organi
 giurisdizionali,  di  vigilanza  o  di  controllo  di  denunciare  al
 predetto pubblico ministero ogni fatto o atto da cui  e'  derivato  o
 potrebbe derivare danno erariale;
      che,  ad  avviso  della ricorrente, le attribuzioni conferite al
 procuratore regionale si  configurerebbero  come  estrinsecazione  di
 un'attivita'  di  controllo  sugli atti regionali, che si porrebbe in
 violazione dell'art. 125 della Costituzione; inciderebbero in materie
 di competenza regionale, quali  l'urbanistica  e  i  lavori  pubblici
 (artt.  117  e 118 della Costituzione); verrebbero a ledere lo stesso
 sistema autonomistico (artt. 5 e 115 della  Costituzione)  nonche'  i
 principi  costituzionali  in  tema di controlli (artt. 125, 126 e 127
 della Costituzione), di sindacato giurisdizionale e di  conflitto  di
 attribuzioni  (art.  134  della Costituzione); si sostanzierebbero in
 compiti che esulano da quelli che l'art. 100,  secondo  comma,  della
 Costituzione  affida  alla Corte dei conti, che per di piu' sarebbero
 svolti non all'interno della propria  sfera  giurisdizionale,  bensi'
 nell'ambito  di  una giurisdizione diversa; ed infine comporterebbero
 la violazione del principio del buon  andamento  dell'amministrazione
 (art.  97 della Costituzione) per la possibile contraddittorieta' tra
 la  valutazione  del  procuratore  regionale,   che   puo'   sfociare
 nell'attivazione  del sindacato del giudice amministrativo, e l'esito
 positivo del controllo svolto dalla Commissione statale di  controllo
 sulle  attivita' regionali, di cui fa parte anche un magistrato della
 Corte dei conti;
      che, con altro ricorso, notificato l'8 aprile 1993 (reg. ric. n.
 25 del 1993), la Regione autonoma Valle d'Aosta denuncia gli artt. 1,
 2 e  3  dello  stesso  decreto  legge  n.  54  che  assoggetterebbero
 l'amministrazione  regionale e gli enti locali a controlli diversi ed
 ulteriori rispetto  a  quelli  previsti  dallo  statuto  speciale  di
 autonomia  (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, artt. 43, 44
 e 46),  con  conseguente  illegittima  interferenza  nella  sfera  di
 autonomia  regionale;  inciderebbero  sulle  garanzie giurisdizionali
 verso  gli  atti  della  pubblica  amministrazione  (art.  113  della
 Costituzione),   modificando   la   struttura   stessa  del  giudizio
 amministrativo,  che  da  giudizio  a  iniziativa  di  parte  diviene
 giudizio  "ad  azione  pubblica";  violerebbero il principio del buon
 andamento (art. 97 della Costituzione) per i possibili conflitti  che
 potrebbero  sorgere tra l'impugnativa del procuratore regionale della
 Corte dei conti e quella dei  soggetti  direttamente  lesi  dall'atto
 amministrativo;  ed  infine  non  sarebbero sorretti dalle ragioni di
 necessita' ed urgenza che legittimano il  ricorso  al  decreto  legge
 (art. 77 della Costituzione);
      che  gli artt. 1, terzo comma, e 3 del medesimo decreto legge n.
 54 sono altresi'  impugnati  dalla  regione  Lombardia,  con  ricorso
 notificato l'8 aprile 1993 (reg. ric. n. 26 del 1993);
      che,  ad  avviso della ricorrente, la prima norma, attraverso il
 richiamo ivi contenuto ad altra disposizione legislativa che  pone  a
 carico  della regione le spese per le neo-istituite sezioni regionali
 della Corte dei conti, senza prevedere alcuna forma di finanziamento,
 violerebbe  l'autonomia  finanziaria  regionale   (art.   119   della
 Costituzione) nonche' gli artt. 81, quarto comma, della Costituzione,
 27  della  legge 5 agosto 1978, n. 468 e 2 (recte: 3), comma 6, della
 legge 14 giugno 1990, n. 158;
      che, per la seconda norma impugnata, la stessa ricorrente svolge
 censure in parte identiche, in parte coincidenti con quelle formulate
 negli altri due ricorsi;
      che  in  tutti  i  giudizi  si  e'  costituito il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che  i  ricorsi  siano  dichiarati  inammissibili  o
 infondati;
    Considerato  che  i  ricorsi  sono tutti rivolti avverso lo stesso
 decreto  legge  e  sottopongono  alla  Corte  questioni  identiche  o
 connesse e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere
 decisi con un'unica pronuncia;
      che il decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 non e' stato convertito
 in  legge  entro  il  termine prescritto, come risulta dal comunicato
 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 1993;
      che, pertanto, in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
 Corte  (vedi,  da  ultimo,  le  ordinanze  nn. 292, 229, 116 e 51 del
 1993),  le  questioni   devono   essere   dichiarate   manifestamente
 inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;