IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 7073/92/A r.g. notizie di reato e n. 8346/92 r.g. g.i.p., nei confronti di Russo Alfonso nato a Cava dei Tirreni il 1 luglio 1947. F A T T O Il procuratore della Repubblica presso questa pretura circondariale ha esercitato l'azione penale nei confronti di Russo Alfonso sopra generalizzato, contestandogli il reato previsto dall'art. 20, lettera C), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per aver eseguito, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e di inedificabilita' ai sensi della legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35, ed in assenza di concessione edilizia, opere di sopraelevazione di un preesistente fabbricato, nonche' i reati previsti dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, per aver eseguito le opere suddette senza la prescritta autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; dall'art. 734 del c.p. per aver alterato le bellezze naturali di localita' soggetta alla speciale protezione dell'autorita'; dagli artt. 1, 2, 13 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli artt. 17 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rispettivamente in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in zona sismica. Su richiesta dell'indagato, il p.m. esprimeva il consenso per la celebrazione del giudizio con rito abbreviato. All'odierna udienza in camera di consiglio le parti concludevano come da verbale in atti. D I R I T T O Il p.m. ha sollecitato la condanna dell'imputato per il reato previsto dall'art. 20 lettera C), della legge n. 47 del 1985, ritenuto il piu' grave tra quelli a lui ascritti, unificabili sotto il vincolo della continuazione. A sostegno della richiesta, la pubblica accusa ha argomentato che il Russo aveva eseguito - senza concessione - una costruzione edilizia sul territorio del comune di Cava dei Tirreni, compreso nel piano urbanistico territoriale (p.u.t.) adottato dalla regione Campania con legge 27 giugno 1987 n. 35 e come tale soggetto a vincolo paesaggistico e, ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale, a vincolo di inedificabilita' assoluta. Ad avviso del p.m. il p.u.t. in questione non e' soltanto un piano territoriale di coordinamento e pertanto non contiene esclusivamente direttive rivolte ai comuni per l'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici, bensi' individua direttamente alcune zone vincolate. Tale potere di individuazione e creazione del vincolo - sempre ad avviso del p.m. - e' stato correttamente esercitato dalla regione Campania senza la necessita' di alcuna intermediazione di atti amministrativi, giacche' - per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 - le regioni possono rendere immediatamente operante il vincolo paesaggistico e di inedificabilita' in zone non vincolate dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 in quanto legiferano in forza della delega (Idest: trasferimento) di funzioni statali operata con l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Con memoria depositata in udienza, la difesa ha sostenuto al contrario che il p.u.t. sarebbe esclusivamente un piano territoriale di coordinamento, come peraltro espressamente recitato dall'art. 3, primo comma, della legge 27 giugno 1987, n. 35, e come previsto dagli artt. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, prima ancora che dall'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431. Pertanto - ad avviso della difesa - il p.u.t. contiene soltanto direttive e prescrizioni alle quali devono adeguarsi gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e non introduce (ne' puo' farlo) vincoli diretti, ne' tantomeno in aree non espressamente contemplate dalla legge n. 431 del 1985. A sua volta l'art. 5 della legge regionale n. 35 del 1987, che - come detto - introduce un vincolo di inedificabilita' assoluta, deve essere letto con esclusivo riferimento alle zone gia' soggette a vincolo in forza di legge statale. Cio' premesso, la difesa ha concluso per la derubricazione del reato piu' grave in quello previsto dalla lettera b) dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Cosi' delineate le rispettive posizioni processuali delle parti, appare evidente che questo giudice e' chiamato a pronunciarsi - in diritto - sulle seguenti questioni: 1) se il p.u.t. adottato dalla regione Campania ha soltanto natura di piano territoriale di coordinamento ovvero introduce anche espressi vincoli di tutela ambientale; 2) se la regione Campania poteva esercitare tale potere di vincolo e se lo ha esercitato nel rispetto della Costituzione e delle leggi statali in materia; 3) quale rapporto intercorre tra il vincolo eventualmente introdotto e la fattispecie penale contestata, anche con riferimento alla presunzione di conoscenza della legge penale ed all'eventuale errore su legge extrapenale. Sotto il primo profilo lo scrivente osserva che il p.u.t. adottato dalla regione Campania, quantunque definito espressamente "piano territoriale di coordinamento" e quantunque contenente "norme generali di uso del territorio", di fatto all'art. 5, vietando il rilascio di concessioni edilizie in tutti i comuni compresi nel piano stesso, crea un vincolo generale ed assoluto di inedificabilita' (salve limitate eccezioni in materia di edilizia pubblica) senza per giunta alcuna limitazione temporale della sua efficacia, giacche' la vigenza del vincolo e' prevista fino all'approvazione dei piani regolatori generali comunali adeguati al p.u.t., per il che non e' tuttavia previsto un termine perentorio. Sembra pertanto fondata la tesi sostenuta dalla pubblica accusa, ma, se cosi' e', si profila immediatamente un contrasto tra l'art. 5 citato e l'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' con l'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 1, quinto comma, della legge n. 431/1985. Invero la legge regionale di adozione del p.u.t. (che pure all'art. 1 contiene un espresso richiamo dell'art. 1- bis della legge n. 431/1985) esorbita dai limiti imposti dalla suddetta legge statale. Essa estende il vincolo paesaggistico indiscriminatamente a tutto il territorio di ben 34 comuni, quantunque il legislatore statale avesse consentito l'intervento delle regioni soltanto "con riferimento ai beni ed alle aree elencati dal quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della legge n. 431/1985", laddove tali beni e tali aree non riguardano l'intero territorio dei 34 comuni compresi nel piano. Inoltre, introducendo all'art. 5 un vincolo di inedificabilita' assoluta e non derogabile contrasta con la disciplina dettata in materia dalle leggi dello Stato ed in particolare dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 e dall'art. 1, comma IX, della legge n. 431 del 1985, le quali prevedono la derogabilita' del vincolo in forza di apposita autorizzazione. Ne' si ritiene invocabile nella specie l'art. 1- ter della legge n. 431 del 1985, il quale consentiva alle regioni di individuare le aree in cui era possibile vietare "ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia", ma sotto le condizioni che tale individuazione venisse effettuata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 e soprattutto limitatamente alle zone elencate dalla legge medesima e dal d.P.R. n. 616 del 1977 e fino all'adozione del p.u.t. anziche' a partire da tale approvazione come risulta aver fatto la regione Campania con il censurato art. 5 della legge regionale n. 35 del 1987. Le esposte considerazioni conducono questo Giudice a ravvisare la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge regionale citata per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, desunto dall'inosservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato sopra richiamate. La questione appare altresi' rilevante nel giudizio incorso, giacche' la norma censurata e' l'unica che introduce il vincolo di tutela paesaggistica e di inedificabilita' nell'area su cui e' sorta la costruzione oggetto del presente procedimento penale (altrimenti esclusa dalle previsioni della legge n. 431/1985), per cui la sua applicazione costituisce il presupposto per la configurabilita' del reato ex art. 20, lettera c), della legge n. 47 del 1985 contestato dal p.m. Questo giudice ravvisa anche un contrasto tra il piu' volte citato art. 5 della legge regionale n. 35 del 1987 e l'art. 42, secondo comma della Costituzione nella parte in cui riconosce e garantisce la proprieta' privata, riservando alla legge statale di determinarne i modi di godimento. Invero la legge statale (legge 28 gennaio 1977, n. 10), pur sostituendo il regime autorizzatorio con quello concessorio in materia di esercizio dello jus aedificandi, ha espressamente riconosciuto il diritto del proprietario ad edificare sul proprio terreno, purche' tale diritto venga esercitato nel rispetto del gerenale interesse territoriale e purche' il proprietario partecipi agli oneri relativi all'attivita' edilizia che intende intraprendere. Pertanto la legge statale ha previsto una dettagliata procedura per il rilascio della concessione edilizia, insieme con un'espressa tutela giurisdizionale contro il diniego di concessione (art. 16). Viceversa la legge regionale della Campania n. 35 del 1987 con l'art. 5 abroga di fatto la legge statale n. 10 del 1977 nel territorio di 34 comuni, precludendo ai rispettivi sindaci l'esercizio del potere-dovere di esaminare le richieste di concessioni edilizie ed eventualmente di accoglierle, salvo in ogni caso, il controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi. In tal modo la legge regionale, rendendo praticamente irrealizzabile lo jus aedificandi nei comuni in questione, finisce per esercitare il potere di determinazione dei modi di godimento della proprieta' privata, riservato dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione esclusivamente alla legge statale.