IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  penale  n.
 7073/92/A  r.g.  notizie  di  reato  e  n.  8346/92  r.g. g.i.p., nei
 confronti di Russo Alfonso nato a Cava dei Tirreni il 1› luglio 1947.
                               F A T T O
    Il   procuratore   della   Repubblica   presso   questa    pretura
 circondariale  ha  esercitato  l'azione penale nei confronti di Russo
 Alfonso  sopra  generalizzato,  contestandogli  il   reato   previsto
 dall'art.  20,  lettera  C), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per
 aver eseguito, in  zona  sottoposta  a  vincolo  paesaggistico  e  di
 inedificabilita'  ai  sensi  della  legge regionale della Campania 27
 giugno 1987, n. 35, ed in assenza di concessione edilizia,  opere  di
 sopraelevazione  di  un  preesistente  fabbricato,  nonche'  i  reati
 previsti dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985,  n.  431,  per
 aver eseguito le opere suddette senza la prescritta autorizzazione ex
 art.  7  della legge 29 giugno 1939, n.  1497; dall'art. 734 del c.p.
 per aver alterato le bellezze naturali  di  localita'  soggetta  alla
 speciale  protezione  dell'autorita'; dagli artt. 1, 2, 13 e 14 della
 legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli artt. 17 e 20 della  legge  2
 febbraio  1974,  n.  64, rispettivamente in materia di costruzioni in
 conglomerato cementizio armato ed in zona sismica.
    Su richiesta dell'indagato, il p.m. esprimeva il consenso  per  la
 celebrazione del giudizio con rito abbreviato.
    All'odierna  udienza  in camera di consiglio le parti concludevano
 come da verbale in atti.
                             D I R I T T O
    Il p.m. ha sollecitato la  condanna  dell'imputato  per  il  reato
 previsto  dall'art.  20  lettera  C),  della  legge  n.  47 del 1985,
 ritenuto il piu' grave tra quelli a lui ascritti,  unificabili  sotto
 il vincolo della continuazione.
    A  sostegno della richiesta, la pubblica accusa ha argomentato che
 il Russo  aveva  eseguito  -  senza  concessione  -  una  costruzione
 edilizia  sul territorio del comune di Cava dei Tirreni, compreso nel
 piano  urbanistico  territoriale  (p.u.t.)  adottato  dalla   regione
 Campania  con  legge  27  giugno  1987  n.  35 e come tale soggetto a
 vincolo paesaggistico e, ai sensi  dell'art.  5  della  citata  legge
 regionale, a vincolo di inedificabilita' assoluta.
    Ad avviso del p.m. il p.u.t. in questione non e' soltanto un piano
 territoriale  di coordinamento e pertanto non contiene esclusivamente
 direttive  rivolte  ai  comuni  per  l'adeguamento   dei   rispettivi
 strumenti  urbanistici,  bensi'  individua  direttamente  alcune zone
 vincolate.  Tale  potere  di individuazione e creazione del vincolo -
 sempre ad avviso del p.m. - e' stato correttamente  esercitato  dalla
 regione  Campania  senza  la  necessita' di alcuna intermediazione di
 atti amministrativi, giacche' - per effetto  del  richiamo  contenuto
 nell'art.  1-  bis  della  legge  8  agosto 1985, n. 431 - le regioni
 possono rendere immediatamente operante il vincolo paesaggistico e di
 inedificabilita' in zone non vincolate dalle leggi n. 1497 del 1939 e
 n. 431 del 1985 in quanto legiferano in forza  della  delega  (Idest:
 trasferimento)  di  funzioni statali operata con l'art. 82 del d.P.R.
 24 luglio 1977, n. 616.
    Con memoria depositata in  udienza,  la  difesa  ha  sostenuto  al
 contrario  che il p.u.t. sarebbe esclusivamente un piano territoriale
 di coordinamento, come peraltro espressamente recitato  dall'art.  3,
 primo comma, della legge 27 giugno 1987, n. 35, e come previsto dagli
 artt.  5  e  6  della legge 17 agosto 1942, n. 1150, prima ancora che
 dall'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.
    Pertanto - ad avviso della difesa - il  p.u.t.  contiene  soltanto
 direttive  e  prescrizioni  alle quali devono adeguarsi gli strumenti
 urbanistici dei comuni interessati e non introduce (ne'  puo'  farlo)
 vincoli  diretti, ne' tantomeno in aree non espressamente contemplate
 dalla legge n. 431 del 1985.
    A sua volta l'art. 5 della legge regionale n. 35 del 1987,  che  -
 come  detto - introduce un vincolo di inedificabilita' assoluta, deve
 essere letto con esclusivo riferimento  alle  zone  gia'  soggette  a
 vincolo in forza di legge statale.
    Cio'  premesso,  la  difesa  ha concluso per la derubricazione del
 reato piu' grave in quello previsto dalla  lettera  b)  dell'art.  20
 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
    Cosi'  delineate  le rispettive posizioni processuali delle parti,
 appare evidente che questo giudice e' chiamato a  pronunciarsi  -  in
 diritto - sulle seguenti questioni:
      1)  se  il  p.u.t.  adottato  dalla regione Campania ha soltanto
 natura di piano territoriale di coordinamento ovvero introduce  anche
 espressi vincoli di tutela ambientale;
      2)  se  la  regione  Campania  poteva  esercitare tale potere di
 vincolo e se lo ha esercitato nel rispetto della Costituzione e delle
 leggi statali in materia;
      3)  quale  rapporto  intercorre  tra  il  vincolo  eventualmente
 introdotto  e la fattispecie penale contestata, anche con riferimento
 alla presunzione di conoscenza della legge  penale  ed  all'eventuale
 errore su legge extrapenale.
    Sotto il primo profilo lo scrivente osserva che il p.u.t. adottato
 dalla  regione  Campania,  quantunque  definito  espressamente "piano
 territoriale  di  coordinamento"  e  quantunque   contenente   "norme
 generali  di  uso  del  territorio", di fatto all'art. 5, vietando il
 rilascio di concessioni edilizie in tutti i comuni compresi nel piano
 stesso, crea un vincolo  generale  ed  assoluto  di  inedificabilita'
 (salve  limitate eccezioni in materia di edilizia pubblica) senza per
 giunta alcuna limitazione temporale della sua efficacia, giacche'  la
 vigenza  del  vincolo  e'  prevista  fino  all'approvazione dei piani
 regolatori generali comunali adeguati al p.u.t., per il  che  non  e'
 tuttavia previsto un termine perentorio.
    Sembra  pertanto  fondata la tesi sostenuta dalla pubblica accusa,
 ma, se cosi' e', si profila immediatamente un contrasto tra l'art.  5
 citato e l'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' con
 l'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 1, quinto comma, della
 legge n. 431/1985.
   Invero la legge regionale di adozione del p.u.t. (che pure all'art.
 1  contiene  un  espresso  richiamo  dell'art.  1- bis della legge n.
 431/1985) esorbita dai limiti imposti dalla suddetta  legge  statale.
 Essa  estende il vincolo paesaggistico indiscriminatamente a tutto il
 territorio di ben 34 comuni, quantunque il legislatore statale avesse
 consentito l'intervento delle regioni soltanto  "con  riferimento  ai
 beni  ed  alle aree elencati dal quinto comma dell'art. 82 del d.P.R.
 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art.  1  della  legge  n.
 431/1985",  laddove  tali  beni  e  tali aree non riguardano l'intero
 territorio dei 34 comuni compresi nel  piano.  Inoltre,  introducendo
 all'art.  5  un vincolo di inedificabilita' assoluta e non derogabile
 contrasta con la disciplina dettata  in  materia  dalle  leggi  dello
 Stato  ed  in  particolare dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 e
 dall'art. 1, comma  IX,  della  legge  n.  431  del  1985,  le  quali
 prevedono   la   derogabilita'  del  vincolo  in  forza  di  apposita
 autorizzazione.
    Ne' si ritiene invocabile nella specie l'art. 1- ter  della  legge
 n.  431  del 1985, il quale consentiva alle regioni di individuare le
 aree in cui era possibile vietare  "ogni  modificazione  dell'assetto
 del  territorio,  nonche'  qualsiasi  opera  edilizia",  ma  sotto le
 condizioni che  tale  individuazione  venisse  effettuata  entro  120
 giorni  dalla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 e
 soprattutto limitatamente alle zone elencate dalla legge  medesima  e
 dal  d.P.R. n. 616 del 1977 e fino all'adozione del p.u.t. anziche' a
 partire da tale approvazione  come  risulta  aver  fatto  la  regione
 Campania  con  il  censurato  art.  5 della legge regionale n. 35 del
 1987.
    Le esposte considerazioni conducono questo Giudice a ravvisare  la
 non   manifesta   infondatezza   della   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 5 della legge regionale citata per contrasto
 con l'art. 117  della  Costituzione,  desunto  dall'inosservanza  dei
 principi   fondamentali  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato  sopra
 richiamate. La  questione  appare  altresi'  rilevante  nel  giudizio
 incorso,  giacche'  la  norma  censurata  e' l'unica che introduce il
 vincolo di tutela paesaggistica e di  inedificabilita'  nell'area  su
 cui  e' sorta la costruzione oggetto del presente procedimento penale
 (altrimenti esclusa dalle previsioni della legge  n.  431/1985),  per
 cui   la   sua   applicazione   costituisce  il  presupposto  per  la
 configurabilita' del reato ex art. 20, lettera c), della legge n.  47
 del 1985 contestato dal p.m.
    Questo giudice ravvisa anche un contrasto tra il piu' volte citato
 art.  5  della  legge  regionale  n. 35 del 1987 e l'art. 42, secondo
 comma della Costituzione nella parte in cui riconosce e garantisce la
 proprieta' privata, riservando alla legge statale di  determinarne  i
 modi di godimento.
    Invero  la  legge  statale  (legge  28  gennaio  1977, n. 10), pur
 sostituendo  il  regime  autorizzatorio  con  quello  concessorio  in
 materia   di   esercizio  dello  jus  aedificandi,  ha  espressamente
 riconosciuto il diritto del proprietario  ad  edificare  sul  proprio
 terreno,  purche'  tale  diritto  venga  esercitato  nel rispetto del
 gerenale  interesse  territoriale e purche' il proprietario partecipi
 agli oneri relativi all'attivita' edilizia che intende intraprendere.
    Pertanto la legge statale ha previsto  una  dettagliata  procedura
 per  il  rilascio della concessione edilizia, insieme con un'espressa
 tutela giurisdizionale contro il diniego di concessione (art. 16).
    Viceversa la legge regionale della Campania n.  35  del  1987  con
 l'art.  5  abroga  di  fatto  la  legge  statale  n.  10 del 1977 nel
 territorio  di  34  comuni,   precludendo   ai   rispettivi   sindaci
 l'esercizio   del   potere-dovere   di   esaminare  le  richieste  di
 concessioni edilizie ed eventualmente di accoglierle, salvo  in  ogni
 caso, il controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi.
    In   tal   modo   la   legge   regionale,   rendendo  praticamente
 irrealizzabile lo jus aedificandi nei comuni  in  questione,  finisce
 per  esercitare  il  potere  di  determinazione dei modi di godimento
 della proprieta' privata,  riservato  dall'art.  42,  secondo  comma,
 della Costituzione esclusivamente alla legge statale.