IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile promosso dall'Amministrazione dei beni culturali e ambientali (soprintendenza archeologica della Liguria) in persona del Ministro per i beni culturali e ambientali, pro-tempore, rappresentata dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria in viale Brigate Partigiane n. 2, attrice, contro Gerolamo (e, p.e.d. i figli Angelo e Carla), Andreina, Luchina, Rosaria Navone e Tilde Sacco ved. Navone, elettivamente domiciliati in Genova, via Fieschi 6.10 presso e nello studio dell'avv. Maria Rita Salvati che li rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore in causa 12 luglio 1989 (gli eredi di Gerolamo Navone per procura a margine della comparsa di costituzione 15 aprile 1993), convenuti. CONCLUSIONI per l'attrice: Voglia il tribunale ill.mo, previa consulenza tecnica, determinare la giusta indennita' di occupazione dovuta da parte del Ministero beni culturali e ambientali per gli immobili di cui alla presente causa, relativamente al periodo di occupazione dal 6 novembre 1972 al 5 novembre 1973, modificando pertanto la determinazione effettuata ed oggetto della presente opposizione. Con vittoria nelle spese ed onorari di causa; per i convenuti: Piaccia al tribunale ill.mo, contrariis rejectis, previa nuova consulenza tecnica, determinare la giusta indennita' di occupazione dovuta ai convenuti dal Ministero dei beni culturali e ambientali per il periodo 6 novembre 1972-5 novembre 1973 relativa al terreno oggetto del decreto del Ministero 6 novembre 1972, operando la rivalutazione di essa a titolo di maggior danno a sensi dell'art. 1224 del c.c.; e conseguentemente, condannare lo stesso Ministero al pagamento di detta indennita' ai convenuti, con gli interessi legali dal 5 novembre 1973 al saldo. Con la rifusione delle spese, diritti e onorari di causa compresi oneri fiscali e previdenziali, nonche' della intera somma liquidata dal g.i. per la consulenza tecnica d'ufficio, maggiorata delle spese legali sopportate dai convenuti in seguito al mancato pagamento da parte del Ministero della quota (meta') di sua competenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in data 29 giugno 1979 l'Amministrazione dei beni culturali e ambientali (soprintendenza archeologica della Liguria), premesso che aveva occupato con d.m. 6 novembre 1972 nel periodo dal 6 novembre 1972 al 5 novembre 1973 alcuni terreni ubicati in comune di Albenga, al fine di eseguire lavori di scavo nella zona archeologica dell'anfiteatro romano, di proprieta' di Gerolamo, Ambrogio, Andreina e Stefano Navone; che non essendo stata accettata dai proprietari l'indennita' determinata dall'u.t.e. in L. 200.000 era stata richiesta al prefetto di Savona la nomina di un perito il quale aveva valutato in L. 2.300.000 la somma da attribuirsi agli occupati (di cui L. 1.800.000 per danni e L. 500.000 per occupazione temporanea); che tale valutazione era affetta da gravi errori di impostazione e doveva essere corretta in sede giudiziaria; tanto premesso conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale Gerolamo, Ambrogio, Andreina, Stefano Navone, nonche' Maria Angela Barberis e Rosanna Ceva, per sentir determinare la giusta indennita' di occupazione dovuta ai convenuti previo licenziamento di apposita consulenza tecnica di ufficio. Solo alcuni dei convenuti si costituivano (Gerolamo e Andreina Navone, Maria Angela Barberis ved. Navone) non opponendosi alla determinazione della giusta indennita' di occupazione. Ammessa, dopo una innumerevole serie di rinvii chiesti dalle parti, la c.t.u., il processo veniva interrotto per la morte del procuratore di convenuti; e tosto riassunto nei confronti di costoro muniti di altro difensore che si costituiva in luogo e vece del precedente per tutti i convenuti, anche non precedentemente costituitisi. Depositata la relazione peritale i convenuti la contestavano chiedendone la rinnovazione; ma l'istruttore riteneva opportuno rimettere ogni determinazione al riguardo al collegio, unitamente alla finale decisione. E sulle conclusioni rassegnate come in epigrafe la presente vertenza e' stata assegnata a sentenza all'odierna udienza collegiale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Il difensore dei convenuti ha informato, successivamente alla precisazione delle conclusioni, dell'avvenuto decesso nelle more del giudizio del coattore Gerolamo Navone, nel contempo provvedendo alla costituzione in sua vece dei figli quali eredi del defunto, Angelo e Carla Navone; al collegio non resta che prendere atto della suesposta circostanza senza alcun provvedimento, ritenuto integro il contraddittorio con la costituzione delle parti anzidetta. 2. - In comparsa conclusionale i convenuti per la prima volta hanno dubitato della titolarita' della legittimazione attiva in capo all'amministrazione attrice sul rilievo che, la domanda proposta integrando una opposizione alla stima determinata dal perito nominato dal prefetto in una ipotesi di occupazione di urgenza, il relativo giudizio di opposizione dinanzi all'a.g.o. vedrebbe quali unici soggetti a cio' legittimati i privati e non gia' la p.a., priva pertanto del potere di opporsi alla valutazione peritale. L'eccezione deve ritenersi ritualmente proposta ancorche' tardiva in quanto involgente la soluzione di una questione rilevabile di ufficio, attenendo alla contestazione in ordine alla titolarita' di un diritto di azione esercitato dall'amministrazione attrice; ed e' fondata in quanto l'esame delle norme applicabili nella presente fattispecie induce a ritenere che nella soggetta materia l'autorita' occupante non possa proporre una azione siffatta. Premesso esser pacifico in causa che l'occupazione di che trattasi e' regolata dalla legge fondamentale espropriativa (legge 25 giugno 1865, n. 2359) osserva il collegio che nel meccanismo previsto dal legislatore (art. 51 richiamato dall'art. 69) e' consentito opporsi alla valutazione peritale unicamente "ai proprietari espropriati" (art. 51) ognuno dei quali "puo' proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese". Solo i privati possono quindi dolersi della stima dinanzi all'autorita' giudiziaria; mentre, nulla essendo stato analogamente previsto per l'autorita' espropriante, ad essa deve ritenersi escluso analogo diritto. Il che e' in contrasto con il principio di eguaglianza e di difesa riconosciuti a tutti i soggetti nel nostro ordinamento, ivi compresi non solo i privati ma anche la p.a. Non si vede, infatti, perche' mai solo i privati - indubbiamente lesi dall'attivita' espropriativa od occupativa della p.a. - possano reagire dinanzi all'a.g.o. pretendendo di ottenere un "giusto" indennizzo per la privazione totale o parziale del loro diritto di proprieta' ed analogamente non possa pretendere la p.a. espropriante che, mediante l'espletamento della procedura ablatoria, non persegue un fine speculativo bensi' un interesse pubblico e, in tale previsione, ha diritto a corrispondere al privato il corrispettivo del sacrificio impostogli secondo i canoni di legge e nulla di piu'. Ove tale diritto non fosse riconosciuto alla p.a. si dovrebbe riconoscere che una stima viziata in quanto manifestamente sproporzionata a favore del privato non potrebbe mai essere corretta, in quanto di tale sproporzione i privati non avrebbero motivo di dolersi siccome a loro vantaggio. La questione non pare, pertanto, al collegio manifestamente infondata; ed e' rilevante ai fini del decidere poiche', ove tale diritto di azione non fosse riconosciuto alla Amministrazione attrice, la di lei domanda dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Sembra, quindi, opportuno al collegio sospendere il giudizio in corso e rimettere ogni valutazione della questione prospettata all'esame della Corte costituzionale, come da dispositivo. Spese al definitivo.