IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Iamele Giovanni, Sisi Giuseppe, Sodini Fabrizio, Zambelli Francesco, Sapienza Francesco e Folai Remigio; Premesso che all'udienza odierna, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, su richiesta di Iamele Giovanni e Falai Remigio, questo tribunale ha pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 del c.p.p. e 248 del d.lgs. n. 271/1989 nei confronti dei medesimi e in particolare, per quanto riguarda Iamele, in relazione a vari reati, tra cui il delitto di cui all'art. 416 del c.p. del quale lo Iamele era imputato in concorso (necessario) con Sisi Giuseppe e Sodini Fabrizio; che successivamente, nella stessa udienza odierna e nella fase preliminare agli atti del dibattimento e davanti al collegio composto come in precedenza, il Sisi Giuseppe e il Sodini Fabrizio hanno fatto tempestiva e rituale richiesta di rito abbreviato ed al p.m. ha prestato il proprio consenso; Ritenuto che questo collegio, che peraltro ritiene il procedimento a carico del sig. Sisi Giuseppe e del Sodini Fabrizio definibile allo stato degli atti con il rito richiesto, si troverebbe a giudicare del reato di associazione a delinquere, che e' l'unico di cui sono chiamati a rispondere i predetti Sisi e Sodini, dopo aver espresso, in sede di applicazione della pena nei confronti del concorrente Iamele, un giudizio di insussistenza delle condizioni per il procioglimento di cui all'art. 129 del c.p.p.; che tutto cio' contrasta con le garanzie di imparzialita' e di indipendenza di cui al disposto degli artt. 25 e 101 della Costituzione, dato che il giudizio reso nel procedimento di cui agli artt. 444 e segg. del c.p.p. potrebbe condizionare, per la valutazione sul merito del reato in questione espressa in detto procedimento, il giudizio da prendere nel successivo procedimento con il rito abbreviato richiesto dalle parti; che la possibilita' di tale condizionamento risulta evidente ove si consideri che, trattandosi nella specie di procedimento istituito secondo le norme del codice del 1930, sia il giudizio per l'applicazione della pena concordata, sia il giudizio abbreviato, sono fondati entrambi sui medesimi atti e soltanto su di essi;