IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale a
 carico di Iamele Giovanni, Sisi Giuseppe, Sodini  Fabrizio,  Zambelli
 Francesco, Sapienza Francesco e Folai Remigio;
    Premesso   che   all'udienza   odierna,   nella  fase  degli  atti
 preliminari al dibattimento, su richiesta di Iamele Giovanni e  Falai
 Remigio,  questo  tribunale  ha  pronunciato sentenza di applicazione
 della pena ai sensi degli artt. 444 del c.p.p. e 248  del  d.lgs.  n.
 271/1989  nei  confronti  dei  medesimi  e in particolare, per quanto
 riguarda Iamele, in relazione a vari reati, tra cui il delitto di cui
 all'art. 416 del c.p. del quale lo Iamele era  imputato  in  concorso
 (necessario) con Sisi Giuseppe e Sodini Fabrizio;
      che  successivamente,  nella stessa udienza odierna e nella fase
 preliminare agli atti del dibattimento e davanti al collegio composto
 come in precedenza, il Sisi Giuseppe e il Sodini Fabrizio hanno fatto
 tempestiva e rituale richiesta di  rito  abbreviato  ed  al  p.m.  ha
 prestato il proprio consenso;
    Ritenuto che questo collegio, che peraltro ritiene il procedimento
 a carico del sig. Sisi Giuseppe e del Sodini Fabrizio definibile allo
 stato degli atti con il rito richiesto, si troverebbe a giudicare del
 reato  di  associazione  a  delinquere,  che  e'  l'unico di cui sono
 chiamati a rispondere i predetti Sisi e Sodini, dopo  aver  espresso,
 in  sede  di  applicazione  della  pena nei confronti del concorrente
 Iamele,  un  giudizio  di  insussistenza  delle  condizioni  per   il
 procioglimento di cui all'art. 129 del c.p.p.;
      che  tutto  cio' contrasta con le garanzie di imparzialita' e di
 indipendenza  di  cui  al  disposto  degli  artt.  25  e  101   della
 Costituzione,  dato che il giudizio reso nel procedimento di cui agli
 artt.  444  e  segg.  del  c.p.p.  potrebbe  condizionare,   per   la
 valutazione  sul  merito  del  reato  in  questione espressa in detto
 procedimento, il giudizio da prendere nel successivo procedimento con
 il rito abbreviato richiesto dalle parti;
      che la possibilita' di tale condizionamento risulta evidente ove
 si consideri che, trattandosi nella specie di procedimento  istituito
 secondo   le   norme  del  codice  del  1930,  sia  il  giudizio  per
 l'applicazione della pena concordata,  sia  il  giudizio  abbreviato,
 sono fondati entrambi sui medesimi atti e soltanto su di essi;