Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui  uffici  in
 Roma,  via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, contro il Presidente
 della  giunta  della  regione  Emilia-Romagna  per  la  dichiarazione
 d'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della legge regionale
 recante "misure eccezionali e transitorie per la riorganizzazione del
 sistema sanitario regionale" (riapprovata  il  20  luglio  1993),  in
 relazione  agli  artt.  117  della  Costituzione,  47  della legge 23
 dicembre 1978, n. 833 e 44 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
    1. - Quale misura eccezionale e  transitoria  di  riorganizzazione
 del  sistema sanitario, l'art. 1 della delibera legislativa approvata
 dal consiglio  regionale  dell'Emilia-Romagna  nella  seduta  del  18
 novembre  1992  ha  previsto la facolta', per la giunta, di avvalersi
 del personale dirigente del  S.S.N.  fino  ad  un  massimo  di  dieci
 unita';  ed  ha  quindi stabilito, al terzo comma, che il trattamento
 economico del personale cosi' posto alle dipendenze funzionali  della
 Regione  continui a far carico alla U.S.L. di appartenenza, anche per
 quanto attiene al trattamento di missione.
    Con provvedimento del 21 dicembre 1992 il Governo ha  rinviato  le
 riferite  disposizioni  a nuovo esame del consiglio regionale, avendo
 rilevato un contrasto tra l'istituto dello "avvalimento", come  sopra
 regolato,  ed  il  quinto  comma  dell'art. 44 del d.P.R. 20 dicembre
 1979, n. 761 che consente l'utilizzazione, da  parte  delle  regioni,
 del   personale  del  S.S.N.  unicamente  attraverso  l'istituto  del
 "comando" e con accollo dei relativi oneri alle regioni stesse.
    In data 21 luglio 1993 e' pervenuta  al  commissario  del  Governo
 comunicazione  dell'avvenuta  riapprovazione, nella seduta consiliare
 del 20 luglio, della delibera legislativa fatta  oggetto  del  rinvio
 che  viene  quindi  - col presente atto - impugnata dal deducente, in
 conformita' della determinazione adottata dal Consiglio dei  Ministri
 nella riunione del 29 luglio 1993.
    2.  -  Come la Corte ha piu' volte avuto occasione di rilevare, la
 disciplina dello stato giuridico del  personale  delle  UU.SS.LL.  e'
 riservata alla legge statale, i cui principi - fra i quali certamente
 si  pongono  quelli stabiliti dagli artt. 47, legge n. 833/1978 e 44,
 del d.P.R. n. 761/1979 - si impongono al rispetto della  legislazione
 regionale  alla  quale e' consentito soltanto di dettare, in materia,
 una disciplina meramente attuativa  di  quella  emanata  dallo  Stato
 (cfr., fra le altre, sent. n. 122/1990).
    Orbene,  l'ultimo  comma  dell'art.  44  del  d.P.R.  n. 761/1979,
 recante norme sullo stato giuridico del  personale  delle  UU.SS.LL.,
 espressamente  prevede  che,  "per  particolari  esigenze dei servizi
 sanitari regionali" e "per tempo determinato", detto personale  possa
 essere  comandato  presso  la  regione  a  carico della quale cedono,
 peraltro, i conseguenti e relativi oneri.
    Rispetto a tale principio si pone in  palese  e  netta  dissonanza
 l'art.  1  della  delibera  legislativa  impugnata,  una  volta che -
 pacificamente - le pur eccezionali ed urgenti esigenze  richiamate  e
 la temporaneita' della misura adottata non valgono, in particolare, a
 legittimare  le disposizioni del primo e del terzo comma della citata
 norma regionale, in nessun modo  suscettibili  di  essere  riguardate
 come  disposizioni  di  mera  "attuazione"  del  ripetuto art. 44 del
 d.P.R. n. 761/1979. Va rilevato, infatti, che proprio  per  sopperire
 ad  esigenze  extra-ordinem,  e di per se stesse transeunti, la norma
 statale ha previsto il ricorso all'istituto del comando (cui  non  e'
 assimilabile  la  diversa  figura  dell'avvalimento,  del  resto  non
 contemplata fra i principi generali e comuni del rapporto di pubblico
 impiego cui fa richiamo il primo comma dell'art. 47  della  legge  n.
 833/1978),  mentre  -  poi  - i previsti effetti (di permanenza degli
 oneri economici a carico delle UU.SS.LL.) sono a tal punto collidenti
 con quelli stabiliti dalla norma del d.P.R. n.  761/1979  da  rendere
 sterile,   ab   origine,   ogni   ipotizzabile   tentativo   volto  a
 rappresentare   la   disposizione   impugnata   come   di    semplice
 "adattamento" della legge statale.
    Dunque,  l'art. 1 della riapprovata delibera legislativa regionale
 va riconosciuto in contrasto con l'art. 117  della  Costituzione,  in
 relazione  alle piu' volte richiamate norme della legge n. 833/1978 e
 del d.P.R. n. 761/1979.