IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 in primo grado al  n.  9514/90  r.g.,  promossa  da  Papandrea  Maria
 Rosaria  e  Pace  Nicola,  residenti  in  Torino ed ivi elettivamente
 domiciliati in via San Clemente n. 27,  presso  lo  studio  dell'avv.
 Massimo Fossetti, che il rappresenta e difende per delega 6 settembre
 1990  a  margine dell'atto di citazione, attori, contro Bortolin ing.
 Maurizio, residente in Torino ed ivi elettivamente domiciliato in via
 Assietta n. 21, presso lo studio dell'avv. Boccalatte  Marziano,  che
 lo  rappresenta  e  difende  per delega 30 ottobre 1990 in calce alla
 copia notificata dall'atto di citazione, convenuto.
    Gli attori sono comproprietari di un immobile, sito al secondo pi-
 ano di via Fratelli Carle n. 46 in Torino, ed invocano la tutela,  di
 cui  al  combinato  disposto  degli  artt.  892  e  894 del c.c., per
 ottenere  la  condanna  di  Bortolin  Maurizio,  proprietario  di  un
 confinante  cortile destinato a giardino, all'estirpazione di quattro
 alberi di alto fusto,  piantati  nel  fondo  del  vicino  a  distanza
 inferiore di m. 3 dal confine, previsto dall'art. 892 del c.c.
    Il   pretore,  prima  di  decidere  la  controversia,  ritiene  di
 rimettere,  d'ufficio,  alla  Corte   costituzionale   la   questione
 incidentale di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt.
 892 e 894 del c.c., in relazione all'art. 844 del c.c., per contrasto
 con il principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione,
 nella  parte  in  cui  tale  combinato  disposto  non prevede che "il
 giudice possa valutare se gli alberi e le piante, sorgenti a distanza
 inferiore a quella indicata dall'art. 892 del  c.c.,  possano  essere
 estirpati,  qualora  le  loro immissioni nocive o simili propagazioni
 nel fondo confinante superino la normale tollerabilita', avuto  anche
 riguardo alle condizioni dei luoghi".
    Il  combinato  disposto  degli artt. 892 e 894 del c.c., offre, in
 aggiunta a quello dell'art. 896  del  c.c.,  dell'art.  849,  secondo
 comma,  e  1172  del  c.c., una supertutela per il proprietario di un
 fondo, il quale puo'  chiedere  l'estirpazione  di  alberi  o  piante
 sorgenti  nel  fondo  confinante  a  distanza anche minore di un solo
 centimetro a  quella  minima  prevista  dall'art.  892  del  c.c.,  a
 prescindere  dal  fatto  che  alberi  o  piante  costituiscano o meno
 un'effittiva turbativa per il proprietario del fondo  che  ne  chiede
 l'estirpazione.
    La  presenza  nel nostro ordinamento di una tutela cosi' ampia del
 diritto di proprieta' deve avere una giustificazione che si armonizzi
 con i limiti sociali della facolta' di  godimento  del  proprietario,
 che  lo  stesso legislatore precostituzionale tenne in considerazione
 nella legislazione codicistica (cfr. art. 833 del  c.c.),  altrimenti
 si  dovrebbe  ammettere  che  una tal tutela costituisce applicazione
 dell'antico principio codicistico dell'estensione della  facolta'  di
 godimento  contenuto  del  diritto  di  proprieta' usque ad infera et
 usque ad sidera.
    E  la  ratio  della  sussistenza  del  diritto  potestativo di cui
 all'art. 894 del c.c., di ottenere dal  vicino  l'estirpazione  degli
 alberi  e  siepi piantati a distanza minore di quella legale, si puo'
 solo  giustificare  con  una  presunzione  assoluta  del  legislatore
 secondo  cui  alberi e piante, sorgenti a distanza inferiore a quella
 minima da lui prevista, costituiscano una noxa per la proprieta'  dei
 confinanti  per  immissioni  di umidita', ombrosita', propagazione di
 rami o simili, senza tenere  in  alcun  conto  l'eventuale  beneficio
 all'ambiente,  bene  anch'esso  di  rilevanza costituzionale non piu'
 trascurabile ex art. 9  della  Costituzione  e  beneficiario  di  una
 tutela   specifica   introdotta   -   in   esplicazione   del  valore
 costituzionale espresso dall'articolo citato - dalla legge  8  luglio
 1986, n. 349, circostante apportato dagli alberi e dalle piante.
    Se    la    ratio    della   normativa,   che   si   sospetta   di
 incostituzionalita',va individuata in un possibile pregiudizio per il
 proprietario del fondo vicino, appare consequenziale  a  questo  pre-
 tore,  il paragone con la norma di cui all'art. 884 del c.c., con cui
 il  legislatore  ha  previsto  in  via  generale,  il  limite   delle
 immissioni  nocive  nel  fondo  del vicino nella soglia della normale
 tollerabilita'.
    Ad  avviso  di  questo  giudice  remittente   la   situazione   di
 pregiudizio al fondo vicino, arrecabile da piante sorgenti a distanza
 non  legale,  e'  omogenea  con quella del pregiudizio da immissione,
 provenienti dal fondo vicino di cui all'art.  844  del  c.c.,  ed  il
 legislatore    ha    previsto   per   l'una   la   sanzione   precisa
 dell'estirpazione della pianta, mentre per l'altra ha  previsto  solo
 una generica sanzione da determinarsi secondo il caso concreto e pre-
 via   deliberazione   del   superamento   dei  limiti  della  normale
 tollerabilita' dell'immissione nociva.
    Tuttavia appare irragionevole che  il  pregiudizio  arrecabile  da
 alberi  e piante sorgenti a distanza inferiore da quella legale debba
 sempre essere considerato in modo assoluto rispetto a  situazioni  di
 luogo  molto  diverse  nella  realta'  fenomenica  ed  addirittura in
 maniera piu' sfavorevole rispetto ad un pregiudizio, come  quello  di
 cui  all'art.  844  del  c.c.,  non  presunto  ma  in  re ipsa, dalle
 immissioni e propagazioni simili dirette al fondo del vicino.
    Secondo questo giudice remittente solo una pronuncia  additiva  di
 questa  ecc.ma  Corte  puo'  far venir meno i casi di estirpazione di
 alberi che hanno la ventura di sorgere anche ad un solo centimetro in
 meno dalla distanza legale e che  non  arrechino  alcun  fastidio  al
 fondo vicino.
    La   pronuncia   sulla   questione  prospettata,  che  non  appare
 manifestamente infondata, e' assolutamente rilevante nella  decisione
 della  causa,  perche'  in  base  ad  essa  questo giudice a quo puo'
 disporre l'obbiettivo abbattimento degli  alberi  solo  se  arrechino
 pregiudizio superiore alla normale tollerabilita' per gli attori.