IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta in primo grado al n. 9514/90 r.g., promossa da Papandrea Maria Rosaria e Pace Nicola, residenti in Torino ed ivi elettivamente domiciliati in via San Clemente n. 27, presso lo studio dell'avv. Massimo Fossetti, che il rappresenta e difende per delega 6 settembre 1990 a margine dell'atto di citazione, attori, contro Bortolin ing. Maurizio, residente in Torino ed ivi elettivamente domiciliato in via Assietta n. 21, presso lo studio dell'avv. Boccalatte Marziano, che lo rappresenta e difende per delega 30 ottobre 1990 in calce alla copia notificata dall'atto di citazione, convenuto. Gli attori sono comproprietari di un immobile, sito al secondo pi- ano di via Fratelli Carle n. 46 in Torino, ed invocano la tutela, di cui al combinato disposto degli artt. 892 e 894 del c.c., per ottenere la condanna di Bortolin Maurizio, proprietario di un confinante cortile destinato a giardino, all'estirpazione di quattro alberi di alto fusto, piantati nel fondo del vicino a distanza inferiore di m. 3 dal confine, previsto dall'art. 892 del c.c. Il pretore, prima di decidere la controversia, ritiene di rimettere, d'ufficio, alla Corte costituzionale la questione incidentale di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 892 e 894 del c.c., in relazione all'art. 844 del c.c., per contrasto con il principio d'uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale combinato disposto non prevede che "il giudice possa valutare se gli alberi e le piante, sorgenti a distanza inferiore a quella indicata dall'art. 892 del c.c., possano essere estirpati, qualora le loro immissioni nocive o simili propagazioni nel fondo confinante superino la normale tollerabilita', avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi". Il combinato disposto degli artt. 892 e 894 del c.c., offre, in aggiunta a quello dell'art. 896 del c.c., dell'art. 849, secondo comma, e 1172 del c.c., una supertutela per il proprietario di un fondo, il quale puo' chiedere l'estirpazione di alberi o piante sorgenti nel fondo confinante a distanza anche minore di un solo centimetro a quella minima prevista dall'art. 892 del c.c., a prescindere dal fatto che alberi o piante costituiscano o meno un'effittiva turbativa per il proprietario del fondo che ne chiede l'estirpazione. La presenza nel nostro ordinamento di una tutela cosi' ampia del diritto di proprieta' deve avere una giustificazione che si armonizzi con i limiti sociali della facolta' di godimento del proprietario, che lo stesso legislatore precostituzionale tenne in considerazione nella legislazione codicistica (cfr. art. 833 del c.c.), altrimenti si dovrebbe ammettere che una tal tutela costituisce applicazione dell'antico principio codicistico dell'estensione della facolta' di godimento contenuto del diritto di proprieta' usque ad infera et usque ad sidera. E la ratio della sussistenza del diritto potestativo di cui all'art. 894 del c.c., di ottenere dal vicino l'estirpazione degli alberi e siepi piantati a distanza minore di quella legale, si puo' solo giustificare con una presunzione assoluta del legislatore secondo cui alberi e piante, sorgenti a distanza inferiore a quella minima da lui prevista, costituiscano una noxa per la proprieta' dei confinanti per immissioni di umidita', ombrosita', propagazione di rami o simili, senza tenere in alcun conto l'eventuale beneficio all'ambiente, bene anch'esso di rilevanza costituzionale non piu' trascurabile ex art. 9 della Costituzione e beneficiario di una tutela specifica introdotta - in esplicazione del valore costituzionale espresso dall'articolo citato - dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, circostante apportato dagli alberi e dalle piante. Se la ratio della normativa, che si sospetta di incostituzionalita',va individuata in un possibile pregiudizio per il proprietario del fondo vicino, appare consequenziale a questo pre- tore, il paragone con la norma di cui all'art. 884 del c.c., con cui il legislatore ha previsto in via generale, il limite delle immissioni nocive nel fondo del vicino nella soglia della normale tollerabilita'. Ad avviso di questo giudice remittente la situazione di pregiudizio al fondo vicino, arrecabile da piante sorgenti a distanza non legale, e' omogenea con quella del pregiudizio da immissione, provenienti dal fondo vicino di cui all'art. 844 del c.c., ed il legislatore ha previsto per l'una la sanzione precisa dell'estirpazione della pianta, mentre per l'altra ha previsto solo una generica sanzione da determinarsi secondo il caso concreto e pre- via deliberazione del superamento dei limiti della normale tollerabilita' dell'immissione nociva. Tuttavia appare irragionevole che il pregiudizio arrecabile da alberi e piante sorgenti a distanza inferiore da quella legale debba sempre essere considerato in modo assoluto rispetto a situazioni di luogo molto diverse nella realta' fenomenica ed addirittura in maniera piu' sfavorevole rispetto ad un pregiudizio, come quello di cui all'art. 844 del c.c., non presunto ma in re ipsa, dalle immissioni e propagazioni simili dirette al fondo del vicino. Secondo questo giudice remittente solo una pronuncia additiva di questa ecc.ma Corte puo' far venir meno i casi di estirpazione di alberi che hanno la ventura di sorgere anche ad un solo centimetro in meno dalla distanza legale e che non arrechino alcun fastidio al fondo vicino. La pronuncia sulla questione prospettata, che non appare manifestamente infondata, e' assolutamente rilevante nella decisione della causa, perche' in base ad essa questo giudice a quo puo' disporre l'obbiettivo abbattimento degli alberi solo se arrechino pregiudizio superiore alla normale tollerabilita' per gli attori.