IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa previdenziale in
 appello  promossa  da  Solazzi  Cecilia,  avv.   Pissarello,   contro
 l'I.N.P.S., avv. Girotti;
    Rilevato,  in  fatto,  che la ricorrente Solazzi Cecilia, al tempo
 operaia dipendente della Nuova Italsider S.p.a., azienda del  settore
 siderurgico,  risolveva  per dimissioni il rapporto di lavoro in data
 31 gennaio 1984, all'eta' di cinquantasette anni ed otto mesi;
      che respinto dall'I.N.P.S. il reclamo contro il provvedimento di
 liquidazione  della  pensione,  la  Solazzi ha chiesto giudizialmente
 accertarsi  il  suo  diritto  al  riconoscimento   di   un'anzianita'
 contributiva  aumentata in misura pari a cinque anni in fruizione del
 beneficio da prepensionamento ex art. 16  della  legge  n.  158/1981,
 nonche'   accertarsi   il  suo  conseguente  diritto  ad  un  maggior
 trattamento  pensionistico  commisurato  a  tale  cosi'  incrementata
 anzianita' contributiva;
      che  l'I.N.P.S.  resiste sostenendo non rientrare il caso de quo
 nel campo di applicazione della pronuncia della Corte  costituzionale
 n.  371/1989  -  declaratoria  di  incostituzionalita'  del combinato
 disposto degli artt. 16 della legge n. 155/1981 ed 1 della  legge  n.
 193/1984  -  in  considerazione  del  fatto  che,  al  momento  della
 liquidazione  della  pensione  la  Solazzi  aveva  gia'  compiuto  il
 cinquantacinquesimo anno di eta' e quindi non avrebbe potuto chiedere
 il  "prepensionamento" (ma solo l'ordinaria pensione di anzianita') e
 pertanto, nemmeno godere della  contribuzione  virtuale  prevista  da
 detto art. 16 della legge n. 155/1981;
    Osservato  che la norma-fonte invocata stabilisce che: "gli operai
 e impiegati ..in caso di risoluzioone del  rapporto  di  lavoro,  che
 abbiano  compiuto  cinquantacinque anni di eta' se uomini e cinquanta
 se donne, hanno diritto, a domanda,  ...al  trattamento  di  pensione
 sulla  base  dell'anzianita'  contributiva  aumentata  di  un periodo
 compreso tra  la  data  di  risoluzione  dei  rapporti  e  quella  di
 compimento dei sessanta anni se uomini, o cinquantacinque se donne";
      che secondo interpretazione logico testuale, l'indicazione nella
 norma  di  un  precisa  e  distinta  eta'  anagrafica (compimento dei
 sessantanni per gli uomini e dei cinquantacinque per  le  donne)  non
 puo'  avere  la  funzione  di segnare la misura massima del beneficio
 fruibile  (cinque  anni)  sia  per  l'uomo  che  per  la  donna  (che
 altrimenti  il  legislatore  si  sarebbe  limitato  a  riconoscere un
 aumento di cinque  anni  dell'anzianita'  contributiva  per  tutti  i
 lavoratori del settore siderurgico nella fascia d'eta' ricompresa tra
 i  cinquanta  ed  i sessanta anni), bensi' quella di stabilire per la
 lavoratrice un limite di eta' oltre  il  quale  nessun  beneficio  di
 contribuzione aggiuntiva le potrebbe essere riconosciuto;
    Ritenuto  che  la  formulazione  della  norma  in  oggetto, lascia
 evidentemente  scoperta  da  tutela   una   fascia   di   lavoratrici
 ultracinquantacinquenni,  optanti per la prosecuzione del rapporto ex
 art. 4 della legge n. 903/1977, che  alla  data  di  risoluzione  del
 rapporto    non   verrebbero   a   beneficiare   di   alcun   aumento
 dell'anzianita' contributiva con palese  discriminazione  (basata  su
 mera  differenza  di  sesso) rispetto ai soggetti lavoratori di sesso
 maschile,  di  pari  eta'  ed   anzianita'   contributiva,   che   si
 avvantaggiano  del "premio" contributivo (pari - nel caso specifico -
 a quello  intercorrente  tra  cinquantasette  anni  ed  otto  mesi  e
 sessanta anni);
      che,  in  tale  ottica,  dubita il collegio della compatibilita'
 dell'art. 16 della legge n. 155/1981 con il disposto degli  artt.  3,
 37  della  Costituzione (parita' tra uomo e donna nel lavoro, diritto
 ad un trattamento previdenziale identico);
      che la situazione esposta non pare sicuramente coperta da  Corte
 costituzionale n. 371/1989, trattadosi di caso rientrante nella sfera
 d'applicazione  della  sola  legge  n.  155/1981  (la risoluzione del
 rapporto e' anteriore al vigore della legge 31 maggio 1984, n.  183),
 e  riguardando  detta  pronuncia  "il combinato disposto dell'art. 16
 della  legge  n.  155/1981  ed  1  della  legge  n.  183/1984  (legge
 quest'ultima  che  arretrando  l'accesso  al  beneficio  all'eta'  di
 cinquanta anni per i lavoratori, aveva  introdotto  una  macroscopica
 disparita'   di   trattamento  rispetto  alla  misura  del  beneficio
 ottenibile: fino a dieci anni in favore degli uomini e  solo  fino  a
 cinque anni in favore delle donne);