Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente   della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.  Luis
 Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n.  4755/93
 del  23  agosto 1993, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto
 disgiuntamente,  in  virtu'  di  procura  speciale  25  agosto  1993,
 autenticata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti Drioli, ufficiale rogante
 dell'amministrazione  provinciale  (rep.  n.  16852),  dagli   avv.ti
 proff.ri  Roland  Riz  e  Sergio  Panunzio,  presso il qual'ultimo e'
 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3;  contro:  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica;  per  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
 degli  artt.  1  e  5  della legge 4 agosto 1993, n.  277, pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993 e  nel  supplemento
 ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1993, recante
 "Norme per l'elezione della Camera dei Deputati".
                               F A T T O
    1. - La legge impugnata 4 agosto 1993, n. 277, recante "Norme  per
 l'elezione  della  Camera  dei Deputati", prevede che la ripartizione
 del 25% dei seggi attribuiti  secondo  il  metodo  proporzionale,  si
 effettui  in  sede di Ufficio centrale nazionale. Per accedere a tali
 seggi e' stata inserita una clausola di sbarramento del 4%, per cui i
 partiti che nell'ambito nazionale non raggiungono  tale  soglia  sono
 automaticamente esclusi dall'assegnazione di suddetti seggi.
    Soluzione  questa  che,  in  linea di massima, puo' apparire anche
 opportuna, ma che avrebbe dovuto essere adattata ad  alcune  esigenze
 locali  e in particolare a quelle della regione Trentino-Alto Adige e
 della provincia autonoma di Bolzano.
    2. - Ai fini del presente  ricorso  hanno  rilevanza  le  seguenti
 disposizioni della legge impugnata:
    Art. 1, lett. a): "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il
 metodo proporzionale, a norma degli artt. 77, 83 e 84, si effettua in
 sede di ufficio centrale nazionale".
    Art.  1,  lett.  e):  "Ogni  elettore  dispone  di: 1) un voto per
 l'elezione del candidato nel collegio uninominale,  da  esprimere  su
 apposita  scheda  recante  il cognome e il nome di ciascun candidato,
 accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'art. 18,  primo
 comma;   ..   2)   un   voto  per  la  scelta  della  lista  ai  fini
 dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su
 una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco  dei  candidati
 di ciascuna lista".
    Art.  5:  "1.  Al  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per
 l'elezione della Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361, e successive
 modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 83
 e'  sostituito  dal  seguente:  Art.  83:  -  1.  L'ufficio  centrale
 nazionale,  ricevuti  gli  estratti  dei  verbali da tutti gli uffici
 centrali  circoscrizionali,  facendosi  assistere,  ove  lo   ritenga
 opportuno,  da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 1) determina
 la  cifra  elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data
 dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite  nelle
 singole  circoscrizioni  dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
 2) individua  quindi  le  liste  che  abbiano  conseguito  sul  piano
 nazionale  almeno  il  quattro per cento dei voti validi espressi; 3)
 tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base
 alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine  divide
 il  totale  delle  cifre  elettorali  nazionali delle liste di cui al
 numero  2)  per  il  numero  dei  seggi  da  attribuire  in   ragione
 proporzionale,  ottenendo  cosi'  il  quoziente elettorale nazionale.
 Nell'effettuare tale divisione non tiene conto  dell'eventuale  parte
 frazionaria  del  quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale
 di ciascuna lista ammessa al riparto per  tale  quoziente.  La  parte
 intera  del  quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi
 da assegnare a ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da
 attribuire  sono  rispettivamente  assegnati  alle liste per le quali
 queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti  e,  in  caso  di
 parita'  di  resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore
 cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima  si  procede  a
 sorteggio;   4)  procede  quindi  alla  distribuzione  nelle  singole
 circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie liste. A tal fine
 procede  in  primo  luogo  alla  assegnazione  dei  seggi   in   ogni
 circoscrizione  attribuendo  a  ciascuna  lista  tanti  seggi  quanto
 quozienti circoscrizionali interi essa  abbia  conseguito  in  quella
 circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale e' dato dalla divisione
 tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella
 circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi
 e  il  numero  di  seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione
 proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste
 seguendo la graduatoria decresente delle parti decimali del quoziente
 ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di  tutti  i  seggi
 spettanti  alla  circoscrizione.  A tal fine le operazioni di calcolo
 procedono  a  partire  dalla  circoscrizione  di  minore   dimensione
 demografica.  Nella  assegnazione  dei  seggi non si prendono piu' in
 considerazione le liste che abbiano gia' ottenuto tutti  i  seggi  ad
 esse  spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di
 tali operazioni,  i  seggi  che  eventualmente  rimangano  ancora  da
 assegnare  ad  una  lista  sono  attribuiti  alla  lista stessa nelle
 circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti,  utilizzando
 per  primi  i resti che non abbiano gia' dato luogo alla attribuzione
 di seggi. 2. L'ufficio centrale nazionale provvede  a  comunicare  ai
 singoli   uffici   centrali  circoscrizionali  il  numero  dei  seggi
 assegnati a ciascuna lista. 3. Di tutte  le  operazioni  dell'ufficio
 centrale  nazionale  viene  redatto,  in  duplice esemplare, apposito
 verbale: un esemplare e' rimesso alla segreteria generale della  Cam-
 era  dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare e'
 depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione; b) l'art.
 84  e'  sostituito  dal  seguente:  'Art.  84:  -  1.  Il  presidente
 dell'ufficio    centrale    circoscrizionale,   ricevute   da   parte
 dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'art.  83,
 secondo  comma,  proclama  eletti,  nei  limiti  dei  seggi  ai quali
 ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella  lista  secondo
 l'ordine  progressivo  di presentazione. Se qualcuno tra essi e' gia'
 stato proclamato eletto ai sensi dell'art.  77, primo  comma,  numero
 1),  proclama  eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo
 di presentazione. Qualora ad una lista spettino piu' posti di  quanti
 siano   i   suoi   candidati,  il  presidente  dell'ufficio  centrale
 circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del  nunero  dei
 seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre
 individuali,  i candidati della graduatoria di cui all'art. 77, primo
 comma, numero 4), che non risultino gia' proclamati eletti. Nel  caso
 di  graduatorie  relative  a  piu'  liste  collegate  con  gli stessi
 candidati nei collegi  uninominali,  si  procede  alla  proclamazione
 degli  eletti  partendo  dalla  lista  con  la  cifra elettorale piu'
 elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai  sensi
 del  terzo  e  del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei
 seggi   ad   una   lista,   il   presidente   dell'ufficio   centrale
 circoscrizionale  ne da' comunicazione all'ufficio centrale nazionale
 affinche' si proceda ai sensi dell'art. 83, primo comma,  numero  4),
 ultimo   periodo.  2.    Dell'avvenuta  proclamazione  il  presidente
 dell'ufficio centrale circoscrizionale invia  attestato  ai  deputati
 proclamati  e ne da' immediata notizia alla segreteria generale della
 Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture, che la portano a
 conoscenza del pubblico'".
    3. - Il sistema adottato dalla nuova legge  per  l'elezione  della
 Camera  dei  deputati  esclude, come e' facile rilevare, le liste che
 rappresentano minoranze linguistiche riconosciute dalla  possibilita'
 di  partecipare  con  successo  al riparto dei seggi assegnati con il
 metodo proporzionale, dal momento che esse - come risulta evidente  -
 non potranno mai raggiungere sul piano nazionale la soglia del 4%.
    4. - E' una realta' storica che nella regione Trentino-Alto Adige,
 sin  dalle  prime elezioni politiche (1948), hanno sempre partecipato
 alle elezioni oltre a liste di partiti nazionali anche  liste  locali
 che  raggruppano  candidati  delle minoranze etniche e che sono state
 votate dalla quasi totalita' delle minoranze stesse. Esse hanno avuto
 successo  elettorale,  tanto   vero   che   in   Parlamento   siedono
 costantemente  dal 1948 in poi sempre 6 (o 5 almeno) parlamentari che
 rappresentano le  minoranze  etniche  tedesca  e  ladina,  che  nella
 provincia  autonoma  di  Bolzano  sono  la  popolazione numericamente
 prevalente  (censimento  1991:  cittadini  di  lingua  ted.  67,99  +
 cittadini di lingua lad. 4,36 = 72,35%).
    5.  -  A  queste  minoranze  linguistiche  che  sono espressamente
 riconosciute dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
 e dai trattati internazionali, non deve  essere  tolta  a  priori  la
 possibilita' di vedere eletti i propri rappresentanti quali candidati
 nelle  liste  dei  partiti  locali  nell'ambito del riparto dei seggi
 assegnati con il metodo proporzionale, solo perche' essi  -  come  e'
 ovvio  - non potranno mai raggiungere in sede nazionale la soglia del
 4%.
    6. - La soluzione prescelta dalla legge impugnata contrasta quindi
 palesemente  con  l'obbligo  di  "tutelare  con  apposite  norme   le
 minoranze linguistiche", sancito dallo statuto di autonomia Trentino-
 Alto  Adige,  dall'art.  6 della Costituzione, dall'Accordo di Parigi
 del 5 settembre 1946 e dalle convenzioni internazionali infra citate.
    In sostanza le norme impugnate non solo non tutelano le  minoranze
 costituzionalmente  riconosciute, ma vanno a loro discapito ledendo e
 pregiudicando il diritto fondamentale al voto espresso con la seconda
 scheda (metodo proporzionale).
    7.  -  Peraltro  emerge anche una lesione del principio di parita'
 nell'esercizio del diritto elettorale. Mentre i cittadini  di  lingua
 italiana, residenti in provincia di Bolzano e nella Regione Trentino-
 Alto  Adige  possono, votando per i partiti nazionali, partecipare al
 successo elettorale sia  nell'ambito  degli  8  seggi  assegnati  col
 metodo  maggioritario  (collegi  uninominali),  sia nell'ambito dei 2
 seggi assegnati col  metodo  proporzionale,  i  cittadini  di  lingua
 tedesca  e  ladina sono limitati nel loro voto, visto che il voto con
 la seconda scheda (quella cioe' che attribuisce i  seggi  in  ragione
 proporzionale)  non  potra' comunque portare alla elezione di un loro
 rappresentante etnico.
    In sostanza si viene a costringere il cittadino di lingua  tedesca
 e  di  lingua  ladina  a  votare  per  una  lista  nazionale, visto e
 considerato che la lista locale non puo' comunque raggiungere  il  4%
 in  sede nazionale e quindi non puo' avere un risultato positivo e un
 successo elettorale. Cosi' agendo si  viola  non  solo  il  principio
 della  "eguaglianza  d'armi" ma si escludono e si sopprimono le liste
 locali che rappresentano in Parlamento i gruppi etnici riconosciuti.
    Certo e' che l'esclusione dall'assegnazione dei seggi  distribuiti
 con  il  metodo  proporzionale,  porta  un gravissimo e irrimediabile
 pregiudizio alle minoranze tedesche e ladine viventi nella  provincia
 autonoma di Bolzano e alla loro rappresentanza politica parlamentare.
    8. - Sarebbe stato facile ovviare a questi inconvenienti inserendo
 all'art.  1,  lettera  a)  dopo  le parole "La ripartizione dei seggi
 attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli  artt.  77,
 83  e  84,  si  effettua  in  sede  di Ufficio centrale nazionale" le
 seguenti "e per la circoscrizione elettorale Trentino-Alto  Adige  in
 sede di ufficio centrale circoscrizionale".
    Altra  soluzione  sarebbe  stata  quella  di prevedere nell'art. 5
 della legge impugnata una norma speciale per cui lo  sbarramento  del
 4%   non  si  applica  alle  liste  presentate  nella  circoscrizione
 Trentino-Alto   Adige   (nella   quale   vivono   appunto   minoranze
 linguistiche  riconosciute),  ovvero  prevedere  che  per  la Regione
 Trentino-Alto Adige lo sbarramento del 4% e la ripartizione dei seggi
 attribuiti secondo il metodo proporzionale  si  effettua  nell'ambito
 della circoscrizione elettorale stessa.
    Questi  emendamenti, che furono proposti in sede parlamentare, non
 hanno, purtroppo, trovato accoglimento.
    Cosi' la nuova disciplina legislativa per l'elezione della  Camera
 dei  deputati si presenta lesiva dei principi che stanno a fondamento
 dell'autonomia della provincia autonoma  di  Bolzano  e  dei  diritti
 delle  minoranze  etniche  che  in  essa convivono, onde la provincia
 autonoma di Bolzano la impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    I. - Violazione da parte degli artt. 1 e 5 della  legge  impugnata
 degli  artt.  6 e 10 della Costituzione e dei principi di eguaglianza
 (formale e sostanziale) e di liberta' del voto ex artt. 3 e 48  della
 Costituzione; violazione dell'art. 2 dello statuto speciale Trentino-
 Alto  Adige d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dell'accordo di Parigi del
 5 settembre  1946,  dell'accordo  internazionale  Italo-Austriaco  di
 chiusura  della controversia sul pacchetto (aprile 1992), dell'art. 5
 della "Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma  di
 discriminazione  razziale" (New York, 21 dicembre 1965), dell'art. 14
 della  "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
 e delle liberta' fondamentali" (Roma, 4 novembre 1950),  dell'art.  3
 del  1›  protocollo  addizionale  alla  convenzione stessa (Parigi 20
 marzo 1952).
    1. - L'art. 1, lettera e), della legge  4  agosto  1993,  n.  277,
 recante  "Norme per l'elezione della Camera dei deputati", stabilisce
 che "ogni  elettore  dispone  di:  1)  un  voto  per  l'elezione  del
 candidato  nel  collegio  uninominale .." e "2) un voto per la scelta
 della  lista  ai  fini  della  attribuzione  dei  seggi  in   ragione
 proporzionale da esprimere su diversa scheda ..".
    La  tabella  allegato  A  alla legge stessa (Gazzetta Ufficiale 20
 agosto  1993,  supplemento  n.  195/1977)  precisa  che  la   regione
 Trentino-Alto  Adige  costituisce una circoscrizione elettorale e che
 l'ufficio centrale circoscrizionale ha sede nella citta' di Trento.
    2. - Secondo  i  risultati  del  censimento  dell'anno  1991  alla
 Regione  Trentino-Alto Adige spettano 10 deputati dei quali - in base
 all'art. 7, n. 1- b) della legge in questione - n. 8 deputati saranno
 eletti con il metodo maggioritario (4 nei collegi  uninominali  della
 provincia  di  Trento  e 4 nei collegi uninominali della provincia di
 Bolzano).
    Per gli 8 deputati che saranno eletti col metodo maggioritario non
 sorgono questioni, visto e considerato che essi sono ammessi in  modo
 paritario   alla   competizione   elettorale  e  che  5  di  essi  (e
 precisamente i 4 deputati del Trentino e  il  deputato  eletto  nella
 citta' di Bolzano, che al 72,59% e' di linguna italiana), sono eletti
 in  collegi a maggioranza di lingua italiana, il che corrisponde alla
 realta' etnica locale.
    3. - Questioni di  costituzionalita'  sorgono  invece  per  quanto
 riguarda  i  2  seggi  attribuiti  alla  regione  Trentino-Alto Adige
 secondo il metodo proporzionale.
    Come scritto sopra, l'art. 1, lettera a) della legge impugnata  n.
 277/1993  dispone che la ripartizione dei seggi attribuiti secondo il
 metodo  proporzionale  si  effettua  in  sede  di  ufficio   centrale
 nazionale.
    Inoltre, l'art. 5 della stessa legge, esclude dalla partecipazione
 al  riparto di tali seggi le liste che non abbiano conseguito sul pi-
 ano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.
    Cio' comporta una grava violazione dei diritti fondamentali  posti
 a  tutela delle minoranze enunciati nella Costituzione, nello statuto
 speciale Trentino-Alto Adige, nell'accordo di Parigi ed in  tutte  le
 convenzioni    internazionali    riguardanti    etnie   e   minoranze
 linguistiche.
    4. - La prima doglianza investe  il  fatto  che  anziche'  emanare
 norme  a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, si emanano
 norme in materia di elezione della camera dei deputati (artt. 1  e  5
 della  legge  impugnata)  che  limitano  il  diritto  al  voto e alla
 rappresentanza  politica   parlamentare   dei   due   gruppi   etnici
 riconosciuti.
    Palese  e'  anzitutto la violazione dell'art. 6 della Costituzione
 che impone  a  favore  delle  minoranze  un  trattamento  di  favore,
 specifico  ed  adeguato  alla loro particolare situazione, disponendo
 che  "la  Repubblica  tutela  con   apposite   norme   le   minoranze
 linguistiche".
    La  stessa  Corte  costituzionale  ha  chiarito  che "tutela della
 minoranza tedesca e  ladina  significa  esigenza  di  un  trattamento
 specificamente   differenziato  in  applicazione  dell'art.  6  della
 Costituzione" (sent. n. 86 del 16 aprile 1975).
    Altrettanto palese e' la  violazione  dell'art.  2  dello  statuto
 speciale    Trentino-Alto   Adige   che   stabilisce   l'obbligo   di
 "salvaguardare le rispettive caratteristiche etniche e culturali" dei
 tre gruppi linguistici che vivono in provincia di Bolzano.
    Vi e' poi l'accordo di Parigi, che non solo  e'  parte  integrante
 del  trattato  di  pace,  ma  la cui osservanza e' stata riconfermata
 anche recentemente in sede internazionale fra  l'Italia  e  l'Austria
 (atti  relativi  alla  chiusura del pacchetto: aprile 1992) in cui si
 parla  di  un  "quadro  delle  disposizioni  speciali   destinate   a
 salvaguardare   il  carattere  etnico  e  lo  sviluppo  culturale  ed
 economico del gruppo di lingua tedesca".
    Aggiungiamo che la  legge  impugnata  viola  anche  altri  impegni
 internazionali  assunti  dallo  Stato,  in  forza  dell'art. 11 della
 Costituzione, relativi al diritto di voto da garantire, senza  limiti
 di sorta, alle minoranze etniche.
    Infatti,  sul  piano  internazionale,  fra  i diritti fondamentali
 garantiti  alle  minoranze  riconosciute,  e'  da   annoverare   come
 fondamentale  il  diritto  civile  e politico al libero esercizio del
 diritto al voto, senza discriminazione.
    A  tale  uopo  si  ricorda  che  l'art.   5   della   "Convenzione
 internazionale  sull'eliminazione  di  ogni  forma di discriminazione
 razziale" (New York, 21 dicembre 1965) statuisce  -  con  particolare
 riguardo  alle  minoranze  etniche  -  che:  "In  base  agli obblighi
 fondamentali di cui all'art. 2 della presente convenzione, gli  Stati
 contraenti  si  impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione
 razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno  il  diritto
 alla  eguaglianza  dinanzi  alla  legge  senza  distinzione di razza,
 colore ed  origine  nazionale  o  etnica,  nel  pieno  godimento  dei
 seguenti diritti: c) diritti politici ed in particolare il diritto di
 partecipazione alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in
 base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti ..".
    Statuizioni  analoghe  sono  contenute  anche  nella  "convenzione
 europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
 fondamentali"  (Roma,  4 novembre 1950), che all'art. 14 prevede che:
 "Il  godimento  dei  diritti  e  delle  liberta'  riconosciuti  nella
 presente  Convenzione  deve  essere  assicurato  senza distinzione di
 alcuna specie, come di sesso, di razza,  di  colore,  di  lingua,  di
 religione,  di  opinione  politica  o  di  altro  genere,  di origine
 nazionale o sociale, di appartenenza a una  minoranza  nazionale,  di
 ricchezza,  di  nascita  o  di  altra  condizione",  che va integrato
 dall'art. 3 del 1› protocollo  addizionale  alla  convenzione  stessa
 (Parigi 20 marzo 1952) il quale dispone, inoltre, che: "Le alte parti
 contraenti  si  impegnano  ad organizzare, ad intervalli ragionevoli,
 elezioni libere a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare
 la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo
 legislativo".
    Da  quanto  sopra  emerge  con  tutta  chiarezza  il  dovere   del
 legislatore di salvaguardare con apposite norme il diritto elettorale
 delle minoranze etniche e dei cittadini ad esse appartenenti.
    Per  i  gruppi  etnici  minoritari  e  per  i  cittadini  ad  essi
 appartenenti non e' sufficiente affermare la "non discriminazione"  -
 atteggiamento  meramente  passivo  -  ma  e'  necessario,  viceversa,
 provvedere alla tutela dei loro diritti  elettorali  con  particolari
 misure   che  evitino  di  farle  soccombere  sotto  la  scure  dello
 sbarramento del 4%.
    Le "apposite  norme  di  tutela"  pur  potendo  apparire  come  un
 privilegio,  di  fatto tendono soltanto a salvaguardare gli interessi
 delle minoranze linguistiche ed a  bilanciare  quella  situazione  di
 svantaggio  obiettivo,  nella  quale  le minoranze si trovano, per la
 loro stessa  natura  di  gruppo  etnico  minoritario,  che  non  puo'
 raggiungere  il  4%  e che non deve essere "costretto" a votare per i
 partiti nazionali. Il loro mancato inserimento nella legge  impugnata
 comporta  peraltro  anche  violazione  dei principi costituzionali di
 eguaglianza (anche sostanziale) e di ragionevolezza ex art.  3  della
 Costituzione,  secondo  cui situazioni diverse devono essere trattate
 dalla legge in modo differente, anche in relazione al diritto di voto
 (art. 48 della Costituzione).
    II. Violazione da parte degli artt. 1 e 5  della  legge  impugnata
 degli  articoli  3,  primo  e secondo comma, e 48 della Costituzione,
 degli artt. 18 e 49 della Costituzione in relazione all'art. 6  della
 Costituzione,  dell'art. 2 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dell'accordo di Parigi del 5 settembre
 1946 e dell'accordo internazionale Italo-Austriaco di chiusura  della
 controversia sul pacchetto (aprile 1992).
    Gli  artt.  1 e 5 della legge impugnata violano anche il principio
 di parita' e eguaglianza nell'esercizio del diritto elettorale fra  i
 cittadini  residenti  nella  regione  Trentino-Alto  Adige  di lingua
 tedesca e ladina da un lato e quelli di lingua italiana dall'altro.
    Ci  spieghiamo:  l'art.  3,  primo   comma,   della   Costituzione
 stabilisce che: "Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono
 eguali  davanti  alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
 lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni  personali
 e sociali".
    Lo  stesso principio di eguaglianza sostanziale viene riaffermato,
 in riferimento alla regione Trentino-Alto Adige,  nell'art.  2  dello
 statuto  speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)
 che dispone: "Nella Regione e' riconosciuta  parita'  di  diritti  ai
 cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono,
 e   sono   salvaguardate  le  rispettive  caratteristiche  etniche  e
 culturali".
    Anche l'accordo di Parigi del 5 settembre prevede che:  "  ..  gli
 abitanti  di  lingua  tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei
 vicini comuni bilingui della provincia di Trento godranno di completa
 eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel
 quadro delle  disposizioni  speciali  destinate  a  salvaguardare  il
 carattere etnico ..".
    Infine  negli  accordi  Italo-Austriaci dell'aprile 1992 (chiusura
 della  controversia  sul  pacchetto)  si  ribadisce   e   si   ripete
 espressamente   l'impegno   dello  Stato  a  garantire  l'eguaglianza
 sostanziale con apposite norme.
    La sostanziale eguaglianza  garantita  dall'ordinamento  giuridico
 (in   particolare   anche   dal   secondo  comma  dell'art.  3  della
 Costituzione) va  salvaguardata  ovviamente  in  tutti  i  settori  e
 principalmente  nell'ambito  del  diritto  di  voto,  che  e' uno dei
 diritti fondamentali spettanti alle minoranze etniche.
    E'   evidente  che  la  legge  impugnata  ha  commesso  una  grave
 violazione del diritto di eguaglianza, nei  confronti  dei  cittadini
 appartenenti  alle  minoranze di lingua tedesca e ladina e della loro
 rappresentanza politica, escludendole dall'assegnazione dei seggi  da
 attribuire  secondo  il metodo proporzionale, in quanto evidentemente
 le liste che sono espresse da tali minoranze, non possono raggiungere
 la soglia del 4% su base nazionale.
    Pertanto, i partiti che  rappresentano  le  minoranze  ed  i  loro
 candidati  rimarrebbero  categoricamente  esclusi  dalla competizione
 democratica  per  la  conquista  dei  seggi,  assegnati  in   ragione
 proporzionale,  mentre  gli appartenenti al gruppo di lingua italiana
 che vivono nella regione Trentino-Alto Adige - che  di  regola  hanno
 sempre  votato per i partiti nazionali - possono invece concorrere e,
 quindi, esprimere con successo il  loro  voto  politico.  Di  qui  la
 sostanziale disuguaglianza in cui incorre la legge impugnata.
    Ma vi e' di piu', essendo fintroppo chiaro che nessuno vota per un
 partito  che  non  ha la minima possibilita' di successo, si viene in
 conclusione a  togliere  ai  cittadini  appartenenti  alle  minoranze
 etniche viventi nella regione Trentino-Alto Adige, la possibilita' di
 farsi  rappresentare  da  propri  rappresentanti,  candidati su liste
 locali.
    In tal modo risultano  violati  anche  i  principi  costituzionali
 (artt.  18  e  49  della  Costituzione  in relazione all'art. 6 della
 Costituzione) che garantiscono ai cittadini appartenenti a  minoranze
 linguistiche  la liberta' di associazione ed il diritto dei cittadini
 stessi di associarsi "liberamente" in  partiti  politici  per  potere
 concorrere  in  condizioni  di  eguaglianza alla determinazione della
 politica  nazionale,  in  primo  luogo  mediante  la   rappresentanza
 parlamentare.
    Il  principio  di  eguaglianza,  dal canto suo, comporta - come e'
 ovvio - il  divieto  di  discriminazioni  di  qualsiasi  genere,  cui
 consegue  l'illegittimita'  di  qualunque misura che limita i diritti
 politici  dei   cittadini   appartenenti   alle   minoranze   etnico-
 linguistiche, costringendoli a votare per partiti nazionali.
    Per  veder  realizzare  le  proprie caratteristiche particolari le
 minoranze  linguistiche  riconosciute  necessitano  di  una   "tutela
 positiva", quale puo' risultare soltanto da provvedimenti particolari
 e  derogatori,  di  cui  si  puo'  fare  a  meno  solo  qualora siano
 "ingiustificati".
    Nel caso di specie l'adozione di misure particolari  o  l'adozione
 di   provvedimenti  speciali  rappresenta  una  forma  di  necessaria
 attuazione del  principio  di  eguaglianza,  inteso  anche  in  senso
 sostanziale,  e  di ragionevolezza (artt. 3, primo e secondo comma, e
 48 della Costituzione).
    Senza di esse  la  disparita'  fra  "cittadini  appartenenti  alle
 minoranze  linguistiche"  e  "cittadini  di  lingua italiana" sarebbe
 palese.