Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 4755/93 del 23 agosto 1993, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 25 agosto 1993, autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale (rep. n. 16852), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 1 e 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993 e nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1993, recante "Norme per l'elezione della Camera dei Deputati". F A T T O 1. - La legge impugnata 4 agosto 1993, n. 277, recante "Norme per l'elezione della Camera dei Deputati", prevede che la ripartizione del 25% dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, si effettui in sede di Ufficio centrale nazionale. Per accedere a tali seggi e' stata inserita una clausola di sbarramento del 4%, per cui i partiti che nell'ambito nazionale non raggiungono tale soglia sono automaticamente esclusi dall'assegnazione di suddetti seggi. Soluzione questa che, in linea di massima, puo' apparire anche opportuna, ma che avrebbe dovuto essere adattata ad alcune esigenze locali e in particolare a quelle della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Bolzano. 2. - Ai fini del presente ricorso hanno rilevanza le seguenti disposizioni della legge impugnata: Art. 1, lett. a): "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli artt. 77, 83 e 84, si effettua in sede di ufficio centrale nazionale". Art. 1, lett. e): "Ogni elettore dispone di: 1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'art. 18, primo comma; .. 2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista". Art. 5: "1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 83 e' sostituito dal seguente: Art. 83: - 1. L'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente: 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; 2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi; 3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio; 4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie liste. A tal fine procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanto quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale e' dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decresente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono piu' in considerazione le liste che abbiano gia' ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano gia' dato luogo alla attribuzione di seggi. 2. L'ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 3. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla segreteria generale della Cam- era dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione; b) l'art. 84 e' sostituito dal seguente: 'Art. 84: - 1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'art. 83, secondo comma, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi e' gia' stato proclamato eletto ai sensi dell'art. 77, primo comma, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino piu' posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del nunero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'art. 77, primo comma, numero 4), che non risultino gia' proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu' liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'ufficio centrale nazionale affinche' si proceda ai sensi dell'art. 83, primo comma, numero 4), ultimo periodo. 2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico'". 3. - Il sistema adottato dalla nuova legge per l'elezione della Camera dei deputati esclude, come e' facile rilevare, le liste che rappresentano minoranze linguistiche riconosciute dalla possibilita' di partecipare con successo al riparto dei seggi assegnati con il metodo proporzionale, dal momento che esse - come risulta evidente - non potranno mai raggiungere sul piano nazionale la soglia del 4%. 4. - E' una realta' storica che nella regione Trentino-Alto Adige, sin dalle prime elezioni politiche (1948), hanno sempre partecipato alle elezioni oltre a liste di partiti nazionali anche liste locali che raggruppano candidati delle minoranze etniche e che sono state votate dalla quasi totalita' delle minoranze stesse. Esse hanno avuto successo elettorale, tanto vero che in Parlamento siedono costantemente dal 1948 in poi sempre 6 (o 5 almeno) parlamentari che rappresentano le minoranze etniche tedesca e ladina, che nella provincia autonoma di Bolzano sono la popolazione numericamente prevalente (censimento 1991: cittadini di lingua ted. 67,99 + cittadini di lingua lad. 4,36 = 72,35%). 5. - A queste minoranze linguistiche che sono espressamente riconosciute dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dai trattati internazionali, non deve essere tolta a priori la possibilita' di vedere eletti i propri rappresentanti quali candidati nelle liste dei partiti locali nell'ambito del riparto dei seggi assegnati con il metodo proporzionale, solo perche' essi - come e' ovvio - non potranno mai raggiungere in sede nazionale la soglia del 4%. 6. - La soluzione prescelta dalla legge impugnata contrasta quindi palesemente con l'obbligo di "tutelare con apposite norme le minoranze linguistiche", sancito dallo statuto di autonomia Trentino- Alto Adige, dall'art. 6 della Costituzione, dall'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 e dalle convenzioni internazionali infra citate. In sostanza le norme impugnate non solo non tutelano le minoranze costituzionalmente riconosciute, ma vanno a loro discapito ledendo e pregiudicando il diritto fondamentale al voto espresso con la seconda scheda (metodo proporzionale). 7. - Peraltro emerge anche una lesione del principio di parita' nell'esercizio del diritto elettorale. Mentre i cittadini di lingua italiana, residenti in provincia di Bolzano e nella Regione Trentino- Alto Adige possono, votando per i partiti nazionali, partecipare al successo elettorale sia nell'ambito degli 8 seggi assegnati col metodo maggioritario (collegi uninominali), sia nell'ambito dei 2 seggi assegnati col metodo proporzionale, i cittadini di lingua tedesca e ladina sono limitati nel loro voto, visto che il voto con la seconda scheda (quella cioe' che attribuisce i seggi in ragione proporzionale) non potra' comunque portare alla elezione di un loro rappresentante etnico. In sostanza si viene a costringere il cittadino di lingua tedesca e di lingua ladina a votare per una lista nazionale, visto e considerato che la lista locale non puo' comunque raggiungere il 4% in sede nazionale e quindi non puo' avere un risultato positivo e un successo elettorale. Cosi' agendo si viola non solo il principio della "eguaglianza d'armi" ma si escludono e si sopprimono le liste locali che rappresentano in Parlamento i gruppi etnici riconosciuti. Certo e' che l'esclusione dall'assegnazione dei seggi distribuiti con il metodo proporzionale, porta un gravissimo e irrimediabile pregiudizio alle minoranze tedesche e ladine viventi nella provincia autonoma di Bolzano e alla loro rappresentanza politica parlamentare. 8. - Sarebbe stato facile ovviare a questi inconvenienti inserendo all'art. 1, lettera a) dopo le parole "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli artt. 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale" le seguenti "e per la circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige in sede di ufficio centrale circoscrizionale". Altra soluzione sarebbe stata quella di prevedere nell'art. 5 della legge impugnata una norma speciale per cui lo sbarramento del 4% non si applica alle liste presentate nella circoscrizione Trentino-Alto Adige (nella quale vivono appunto minoranze linguistiche riconosciute), ovvero prevedere che per la Regione Trentino-Alto Adige lo sbarramento del 4% e la ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale si effettua nell'ambito della circoscrizione elettorale stessa. Questi emendamenti, che furono proposti in sede parlamentare, non hanno, purtroppo, trovato accoglimento. Cosi' la nuova disciplina legislativa per l'elezione della Camera dei deputati si presenta lesiva dei principi che stanno a fondamento dell'autonomia della provincia autonoma di Bolzano e dei diritti delle minoranze etniche che in essa convivono, onde la provincia autonoma di Bolzano la impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O I. - Violazione da parte degli artt. 1 e 5 della legge impugnata degli artt. 6 e 10 della Costituzione e dei principi di eguaglianza (formale e sostanziale) e di liberta' del voto ex artt. 3 e 48 della Costituzione; violazione dell'art. 2 dello statuto speciale Trentino- Alto Adige d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946, dell'accordo internazionale Italo-Austriaco di chiusura della controversia sul pacchetto (aprile 1992), dell'art. 5 della "Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale" (New York, 21 dicembre 1965), dell'art. 14 della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali" (Roma, 4 novembre 1950), dell'art. 3 del 1 protocollo addizionale alla convenzione stessa (Parigi 20 marzo 1952). 1. - L'art. 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277, recante "Norme per l'elezione della Camera dei deputati", stabilisce che "ogni elettore dispone di: 1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale .." e "2) un voto per la scelta della lista ai fini della attribuzione dei seggi in ragione proporzionale da esprimere su diversa scheda ..". La tabella allegato A alla legge stessa (Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1993, supplemento n. 195/1977) precisa che la regione Trentino-Alto Adige costituisce una circoscrizione elettorale e che l'ufficio centrale circoscrizionale ha sede nella citta' di Trento. 2. - Secondo i risultati del censimento dell'anno 1991 alla Regione Trentino-Alto Adige spettano 10 deputati dei quali - in base all'art. 7, n. 1- b) della legge in questione - n. 8 deputati saranno eletti con il metodo maggioritario (4 nei collegi uninominali della provincia di Trento e 4 nei collegi uninominali della provincia di Bolzano). Per gli 8 deputati che saranno eletti col metodo maggioritario non sorgono questioni, visto e considerato che essi sono ammessi in modo paritario alla competizione elettorale e che 5 di essi (e precisamente i 4 deputati del Trentino e il deputato eletto nella citta' di Bolzano, che al 72,59% e' di linguna italiana), sono eletti in collegi a maggioranza di lingua italiana, il che corrisponde alla realta' etnica locale. 3. - Questioni di costituzionalita' sorgono invece per quanto riguarda i 2 seggi attribuiti alla regione Trentino-Alto Adige secondo il metodo proporzionale. Come scritto sopra, l'art. 1, lettera a) della legge impugnata n. 277/1993 dispone che la ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale si effettua in sede di ufficio centrale nazionale. Inoltre, l'art. 5 della stessa legge, esclude dalla partecipazione al riparto di tali seggi le liste che non abbiano conseguito sul pi- ano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. Cio' comporta una grava violazione dei diritti fondamentali posti a tutela delle minoranze enunciati nella Costituzione, nello statuto speciale Trentino-Alto Adige, nell'accordo di Parigi ed in tutte le convenzioni internazionali riguardanti etnie e minoranze linguistiche. 4. - La prima doglianza investe il fatto che anziche' emanare norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, si emanano norme in materia di elezione della camera dei deputati (artt. 1 e 5 della legge impugnata) che limitano il diritto al voto e alla rappresentanza politica parlamentare dei due gruppi etnici riconosciuti. Palese e' anzitutto la violazione dell'art. 6 della Costituzione che impone a favore delle minoranze un trattamento di favore, specifico ed adeguato alla loro particolare situazione, disponendo che "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". La stessa Corte costituzionale ha chiarito che "tutela della minoranza tedesca e ladina significa esigenza di un trattamento specificamente differenziato in applicazione dell'art. 6 della Costituzione" (sent. n. 86 del 16 aprile 1975). Altrettanto palese e' la violazione dell'art. 2 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige che stabilisce l'obbligo di "salvaguardare le rispettive caratteristiche etniche e culturali" dei tre gruppi linguistici che vivono in provincia di Bolzano. Vi e' poi l'accordo di Parigi, che non solo e' parte integrante del trattato di pace, ma la cui osservanza e' stata riconfermata anche recentemente in sede internazionale fra l'Italia e l'Austria (atti relativi alla chiusura del pacchetto: aprile 1992) in cui si parla di un "quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca". Aggiungiamo che la legge impugnata viola anche altri impegni internazionali assunti dallo Stato, in forza dell'art. 11 della Costituzione, relativi al diritto di voto da garantire, senza limiti di sorta, alle minoranze etniche. Infatti, sul piano internazionale, fra i diritti fondamentali garantiti alle minoranze riconosciute, e' da annoverare come fondamentale il diritto civile e politico al libero esercizio del diritto al voto, senza discriminazione. A tale uopo si ricorda che l'art. 5 della "Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale" (New York, 21 dicembre 1965) statuisce - con particolare riguardo alle minoranze etniche - che: "In base agli obblighi fondamentali di cui all'art. 2 della presente convenzione, gli Stati contraenti si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore ed origine nazionale o etnica, nel pieno godimento dei seguenti diritti: c) diritti politici ed in particolare il diritto di partecipazione alle elezioni, di votare e di presentarsi candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti ..". Statuizioni analoghe sono contenute anche nella "convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali" (Roma, 4 novembre 1950), che all'art. 14 prevede che: "Il godimento dei diritti e delle liberta' riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione", che va integrato dall'art. 3 del 1 protocollo addizionale alla convenzione stessa (Parigi 20 marzo 1952) il quale dispone, inoltre, che: "Le alte parti contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, elezioni libere a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo". Da quanto sopra emerge con tutta chiarezza il dovere del legislatore di salvaguardare con apposite norme il diritto elettorale delle minoranze etniche e dei cittadini ad esse appartenenti. Per i gruppi etnici minoritari e per i cittadini ad essi appartenenti non e' sufficiente affermare la "non discriminazione" - atteggiamento meramente passivo - ma e' necessario, viceversa, provvedere alla tutela dei loro diritti elettorali con particolari misure che evitino di farle soccombere sotto la scure dello sbarramento del 4%. Le "apposite norme di tutela" pur potendo apparire come un privilegio, di fatto tendono soltanto a salvaguardare gli interessi delle minoranze linguistiche ed a bilanciare quella situazione di svantaggio obiettivo, nella quale le minoranze si trovano, per la loro stessa natura di gruppo etnico minoritario, che non puo' raggiungere il 4% e che non deve essere "costretto" a votare per i partiti nazionali. Il loro mancato inserimento nella legge impugnata comporta peraltro anche violazione dei principi costituzionali di eguaglianza (anche sostanziale) e di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, secondo cui situazioni diverse devono essere trattate dalla legge in modo differente, anche in relazione al diritto di voto (art. 48 della Costituzione). II. Violazione da parte degli artt. 1 e 5 della legge impugnata degli articoli 3, primo e secondo comma, e 48 della Costituzione, degli artt. 18 e 49 della Costituzione in relazione all'art. 6 della Costituzione, dell'art. 2 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 e dell'accordo internazionale Italo-Austriaco di chiusura della controversia sul pacchetto (aprile 1992). Gli artt. 1 e 5 della legge impugnata violano anche il principio di parita' e eguaglianza nell'esercizio del diritto elettorale fra i cittadini residenti nella regione Trentino-Alto Adige di lingua tedesca e ladina da un lato e quelli di lingua italiana dall'altro. Ci spieghiamo: l'art. 3, primo comma, della Costituzione stabilisce che: "Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Lo stesso principio di eguaglianza sostanziale viene riaffermato, in riferimento alla regione Trentino-Alto Adige, nell'art. 2 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) che dispone: "Nella Regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali". Anche l'accordo di Parigi del 5 settembre prevede che: " .. gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico ..". Infine negli accordi Italo-Austriaci dell'aprile 1992 (chiusura della controversia sul pacchetto) si ribadisce e si ripete espressamente l'impegno dello Stato a garantire l'eguaglianza sostanziale con apposite norme. La sostanziale eguaglianza garantita dall'ordinamento giuridico (in particolare anche dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione) va salvaguardata ovviamente in tutti i settori e principalmente nell'ambito del diritto di voto, che e' uno dei diritti fondamentali spettanti alle minoranze etniche. E' evidente che la legge impugnata ha commesso una grave violazione del diritto di eguaglianza, nei confronti dei cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca e ladina e della loro rappresentanza politica, escludendole dall'assegnazione dei seggi da attribuire secondo il metodo proporzionale, in quanto evidentemente le liste che sono espresse da tali minoranze, non possono raggiungere la soglia del 4% su base nazionale. Pertanto, i partiti che rappresentano le minoranze ed i loro candidati rimarrebbero categoricamente esclusi dalla competizione democratica per la conquista dei seggi, assegnati in ragione proporzionale, mentre gli appartenenti al gruppo di lingua italiana che vivono nella regione Trentino-Alto Adige - che di regola hanno sempre votato per i partiti nazionali - possono invece concorrere e, quindi, esprimere con successo il loro voto politico. Di qui la sostanziale disuguaglianza in cui incorre la legge impugnata. Ma vi e' di piu', essendo fintroppo chiaro che nessuno vota per un partito che non ha la minima possibilita' di successo, si viene in conclusione a togliere ai cittadini appartenenti alle minoranze etniche viventi nella regione Trentino-Alto Adige, la possibilita' di farsi rappresentare da propri rappresentanti, candidati su liste locali. In tal modo risultano violati anche i principi costituzionali (artt. 18 e 49 della Costituzione in relazione all'art. 6 della Costituzione) che garantiscono ai cittadini appartenenti a minoranze linguistiche la liberta' di associazione ed il diritto dei cittadini stessi di associarsi "liberamente" in partiti politici per potere concorrere in condizioni di eguaglianza alla determinazione della politica nazionale, in primo luogo mediante la rappresentanza parlamentare. Il principio di eguaglianza, dal canto suo, comporta - come e' ovvio - il divieto di discriminazioni di qualsiasi genere, cui consegue l'illegittimita' di qualunque misura che limita i diritti politici dei cittadini appartenenti alle minoranze etnico- linguistiche, costringendoli a votare per partiti nazionali. Per veder realizzare le proprie caratteristiche particolari le minoranze linguistiche riconosciute necessitano di una "tutela positiva", quale puo' risultare soltanto da provvedimenti particolari e derogatori, di cui si puo' fare a meno solo qualora siano "ingiustificati". Nel caso di specie l'adozione di misure particolari o l'adozione di provvedimenti speciali rappresenta una forma di necessaria attuazione del principio di eguaglianza, inteso anche in senso sostanziale, e di ragionevolezza (artt. 3, primo e secondo comma, e 48 della Costituzione). Senza di esse la disparita' fra "cittadini appartenenti alle minoranze linguistiche" e "cittadini di lingua italiana" sarebbe palese.